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Norme per il restauro, la tutela e la conservazione del patrimonio urbanistico, architettonico e artistico barocco della citta' di Lecce

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1

1. Il patrimonio urbanistico, architettonico e artistico barocco della citta' di Lecce e' di interesse nazionale.

Art. 2

1. Per il restauro, la tutela e la conservazione del patrimonio di cui all'articolo 1, il comune di Lecce, di intesa con le competenti soprintendenze e sentita la commissione per i beni e le attivita' culturali prevista dall'articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, definisce le proposte di intervento. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, approva, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, il piano triennale degli interventi da realizzare, integrato da uno specifico piano finanziario, indicandone strumenti e procedure attuative, e determinando gli interventi di competenza delle diverse amministrazioni.

2. Agli eventuali aggiornamenti annuali del piano si provvede con la stessa procedura di cui al comma 1.

Art. 3

1. L'universita' di Lecce, di intesa con il comune di Lecce e con l'Istituto centrale per il restauro, anche attraverso apposite convenzioni con consulenti scientifici e con altri istituti universitari e di ricerca, nonche' con istituti statali di istruzione secondaria superiore, promuove studi, attivita' di ricerca, di formazione e aggiornamento, nonche' di laboratori sperimentali, finalizzati agli interventi di restauro, di tutela e di conservazione previsti dal piano di' cui all'articolo 2.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede attraverso le risorse finanziarie messe a disposizione dall'universita' di Lecce, dal comune di Lecce e dall'Istituto centrale per il, restauro.

Art. 4

1. L'approvazione del piano di cui all'articolo 2 e degli eventuali aggiornamenti annuali equivale a dichiarazione di pubblica utilita', urgenza e indifferibilita' delle opere previste nel piano stesso.

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 327.1

Art. 5

1. Per l'attuazione della presente legge, e' autorizzato un limite d'impegno quindicennale di lire 1.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che il comune di Lecce e' autorizzato ad effettuare. Al relativo onere, pari a lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6

1. La regione Puglia, la provincia di Lecce e il comune di Lecce possono integrare le risorse finanziarie messe a disposizione con la presente legge al fine di concorrere alla realizzazione del piano di interventi di cui all'articolo 2, anche mediante un accordo di programma con il Ministero per i beni e le attivita' culturali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 marzo 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Fassino