Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e di bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2001
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1 Disposizioni generali
1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle amministrazioni autonome, approvati con legge 23 dicembre 2000, n. 389, sono introdotte, per l'anno finanziario 2001, le variazioni di cui alle annesse tabelle. Alla gestione delle somme iscritte negli stati di previsione medesimi si provvede secondo l'organizzazione del Governo di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.
Art. 2 Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 389, si applicano alla gestione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2).
2. All'articolo 2, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 389, le parole: "Fondo occorrente per il funzionamento dei programmi di infrastrutture da eseguire nel quadro degli accordi di comune difesa iscritto," sono sostituite dalle seguenti: "Fondo occorrente per il funzionamento dei programmi di infrastrutture da eseguire nel quadro degli accordi di comune difesa e Fondo da ripartire per la realizzazione dei progetti di gemellaggio relativi al programma PHARE dell'Unione europea iscritti,".
3. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 389, e' sostituito dal seguente:
"4. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in lire 93.000 miliardi".
4. Il comma 8 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 389, e' sostituito dal seguente:
"8. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unita' previsionali di base "Fondi di riserva (oneri comuni) e "Fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti di spesa in conto capitale (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, rispettivamente, in lire 4.469 miliardi, lire 1.000 miliardi, lire 2.195 miliardi e lire 22.687 miliardi".
Art. 3 Riordino Ministeri
1. Le disposizioni di cui agli articoli 6 e 19; 8 e 9; 13 e 15; 14; 16; 17; 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 389, si applicano alle gestione delle somme iscritte negli stati di previsione, rispettivamente, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (Tabella n. 6); del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Tabella n. 9); del Ministero delle attivita' produttive (Tabella n. 13); del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella n. 14); del Ministero della salute (tabella n. 15); del Ministero per i beni e le attivita' culturali (Tabella n. 3); del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (Tabella n. 8).
Art. 4 Disposizioni diverse
1. All'articolo 22 della legge 23 dicembre 2000, n. 389, e' aggiunto il seguente comma:
"20-bis. Al fine di apportare le occorrenti variazioni di bilancio il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati, provvede alla verifica delle risorse di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per accertarne la congruenza con il trattamento economico accessorio erogato alla dirigenza in base ai contratti individuali".
Art. 5 A l l e g a t i
1. Le modifiche alle unita' previsionali di base e alle funzioni obiettivo individuate per il 2001 negli allegati 1 e 2 alla legge 23 dicembre 2000, n. 389, sono riportate negli allegati 1 e 2 alla presente legge.
Art. 6 Modifiche alla tabella A allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 389
1. Nella tabella A allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 389, sono introdotte le modifiche riportate nell'allegato 3 alla presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 novembre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli