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Disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nel territorio del Ruanda e Stati vicini

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini della presente legge:

  1. a) per "risoluzione" si intende la risoluzione n. 955/1994, integrata dalla risoluzione n. 1165/1998, adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite l'8 novembre 1994 ai sensi del capitolo VII dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945, reso esecutivo con legge 17 agosto 1957, n. 848;

  2. b) per "Tribunale internazionale" si intende il Tribunale internazionale istituito dalla risoluzione per giudicare i responsabili di crimini di genocidio e di altre gravi violazioni del diritto umanitario internazionale commesse nei territori del Ruanda e Stati vicini dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994;

  3. c) per "statuto" si intende lo statuto del Tribunale internazionale adottato dal Consiglio di sicurezza con la risoluzione.

Art. 2 Obbligo di cooperazione

1. Lo Stato italiano coopera con il Tribunale internazionale conformemente alle disposizioni della risoluzione, dello statuto e della presente legge.

2. L'autorita' competente a ricevere le richieste di cooperazione del Tribunale internazionale previste dalla presente legge e a dare seguito ad esse e' il Ministro della giustizia.

Art. 3 Trasferimento dei procedimenti penali

1. Quando il Tribunale internazionale richiede, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, dello statuto, il trasferimento del procedimento penale pendente dinanzi ad un'autorita' giudiziaria, il giudice dichiara con sentenza che non puo' ulteriormente procedersi per l'esistenza della giurisdizione prioritaria del Tribunale internazionale, sempre che ricorrano le seguenti condizioni: a) se il Tribunale internazionale procede per il medesimo fatto per il quale procede il giudice italiano;

  1. b) se il fatto rientra nella giurisdizione territoriale e temporale del Tribunale internazionale ai sensi dell'articolo 7 dello statuto.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 127 del codice di procedura penale, con la partecipazione necessaria del difensore; il ricorso per cassazione ha effetto sospensivo.

3. Il giudice trasmette gli atti al Ministro della giustizia per l'inoltro al Tribunale internazionale.

4. Nel caso previsto dal comma 1 il corso della prescrizione rimane sospeso per non piu' di tre anni. La prescrizione riprende il suo corso se viene riaperto il procedimento a norma dell'articolo 4.

Art. 4 Riapertura del procedimento nazionale

1. Il procedimento penale dinanzi all'autorita' giudiziaria italiana e' riaperto quando ricorre una delle seguenti ipotesi:

  1. a) se il procuratore del Tribunale internazionale decide, ai sensi dell'articolo 17 dello statuto, di non formulare l'atto di accusa;

  2. b) se il giudice del Tribunale internazionale decide, ai sensi dell'articolo 18 dello statuto, di non confermare l'atto di accusa;

  3. c) se il Tribunale internazionale dichiara la propria incompetenza.

2. Qualora ricorra una delle ipotesi indicate nel comma 1, il giudice per le indagini preliminari autorizza con decreto motivato la riapertura delle indagini su richiesta del pubblico ministero; in tale caso i termini per le indagini iniziano a decorrere nuovamente.
Se e' stata gia' esercitata l'azione penale, il giudice per le indagini preliminari ovvero il presidente del tribunale provvede alla rinnovazione dell'atto introduttivo della fase o del grado nei quali e' stato deciso il trasferimento del processo penale a favore del Tribunale internazionale.

Art. 5 Divieto di nuovo giudizio

1. Una persona che e' stata giudicata con sentenza definitiva del Tribunale internazionale non puo' essere di nuovo sottoposta a procedimento penale nel territorio nazionale per il medesimo fatto.

2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 649 del codice di procedura penale.

Art. 6 Comunicazioni e trasmissioni di atti

1. L'autorita' giudiziaria comunica senza ritardo al Tribunale internazionale le iscrizioni nel registro previsto dall'articolo 335 del codice di procedura penale relative alle notizie di reato in ordine alle quali ritiene sussistere la giurisdizione concorrente del Tribunale internazionale. La comunicazione contiene, altresi', una sommaria esposizione dei fatti.

2. Qualora il Tribunale internazionale ne faccia domanda, al fine di valutare se richiedere il trasferimento del procedimento penale, l'autorita' giudiziaria trasmette una sommaria esposizione dei fatti unitamente agli atti che non sono coperti dal segreto o a quelli dei quali il pubblico ministero consente la pubblicazione con decreto motivato.

Art. 7 Riconoscimento della sentenza del Tribunale internazionale

1. Qualora, sulla base della dichiarazione di disponibilita' espressa ai sensi dell'articolo 26 dello statuto, il Tribunale internazionale abbia indicato lo Stato come luogo di espiazione della pena, il Ministro della giustizia richiede il riconoscimento della sentenza del Tribunale internazionale. A tale scopo trasmette al procuratore generale presso la corte di appello di Roma la richiesta, unitamente alla traduzione in lingua italiana, con gli atti che vi siano allegati. Il procuratore generale promuove il riconoscimento con richiesta alla corte di appello.

2. La sentenza del Tribunale internazionale non puo' essere riconosciuta se ricorre una delle seguenti ipotesi:

  1. a) la sentenza non e' divenuta irrevocabile a norma dello statuto e delle altre disposizioni che regolano l'attivita' del Tribunale internazionale;

  2. b) la sentenza contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;

  3. c) il fatto per il quale e' stata pronunciata la sentenza non e' previsto come reato dalla legge italiana; d) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona e' stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile.

3. La corte di appello di Roma delibera con sentenza in ordine al riconoscimento, osservate le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale. Si applica l'articolo 734, comma 2, del codice di procedura penale.

4. La corte di appello di Roma, quando pronuncia il riconoscimento, determina la pena che deve essere eseguita nello Stato. A tale fine converte la pena detentiva stabilita dal Tribunale internazionale nella pena della reclusione. Nell'esecuzione della pena inflitta dal Tribunale internazionale, la Corte e' vincolata dalla durata stabilita nella sentenza.

Art. 8 Esecuzione della pena

1. Nel caso previsto dall'articolo 7 la pena e' eseguita secondo la legge italiana.

2. Il controllo da parte del Tribunale internazionale ai sensi dell'articolo 26 dello statuto e' esercitato sulla base di accordi con il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia.

Art. 9 Provvedimenti relativi alla grazia

1. Nel caso previsto dall'articolo 8 il Ministro della giustizia, se ritiene che il condannato sia meritevole della grazia, la propone al presidente del Tribunale internazionale per la decisione ai sensi dell'articolo 27 dello statuto, trasmettendo gli atti dell'istruttoria espletata.

Art. 10 Cooperazione giudiziaria

1. Il Ministro della giustizia da' corso alle richieste formulate dal Tribunale internazionale a norma dell'articolo 28 dello statuto, trasmettendole per l'esecuzione al procuratore generale presso la corte di appello di Roma, salvo quanto previsto dal comma 6.

2. Qualora la richiesta abbia per oggetto una attivita' di indagine o di acquisizione di prove, il procuratore generale chiede alla corte di appello di dare esecuzione alla richiesta.

3. La corte di appello da' esecuzione alla richiesta con decreto, delegando il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui gli atti devono essere compiuti.

4. Per il compimento degli atti richiesti si applicano le norme del codice di procedura penale, salva l'osservanza delle forme espressamente richieste dal Tribunale internazionale che non siano contrarie ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato.

5. Se il Tribunale internazionale ne ha fatto domanda, l'autorita' giudiziaria delegata lo informa della data e del luogo di esecuzione degli atti richiesti. Il procuratore e i giudici del Tribunale che lo richiedono sono ammessi a presenziare all'esecuzione degli atti e possono proporre domande e suggerire modalita' esecutive.

6. Le citazioni e le altre notificazioni richieste dal Tribunale internazionale sono trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui esse devono essere eseguite, il quale provvede senza ritardo.

7. Se il Tribunale internazionale ne fa richiesta, e' disposto l'accompagnamento coattivo davanti ad esso del testimone, del perito o del consulente tecnico i quali, sebbene citati, non siano comparsi.
Le spese dell'accompagnamento sono a carico dello Stato.

Art. 11 Consegna di imputato

1. Quando la richiesta indicata nell'articolo 10, comma 1, ha per oggetto la consegna di un imputato al Tribunale internazionale, il procuratore generale, ricevuti gli atti, presenta senza ritardo la requisitoria alla corte di appello. La requisitoria e' depositata nella cancelleria della corte di appello unitamente agli atti.
Dell'avvenuto deposito e' data comunicazione alle parti con l'avviso della data dell'udienza.

2. La corte di appello decide senza ritardo, con le forme dell'articolo 127 del codice di procedura penale, con la partecipazione necessaria del difensore, con sentenza. Tuttavia il ricorso per cassazione, che puo' essere proposto anche per il merito, ha effetto sospensivo.

3. La corte di appello pronuncia sentenza con la quale dichiara che non sussistono le condizioni per la consegna solo se ricorre una delle seguenti ipotesi:

  1. a) non e' stato emesso dal Tribunale internazionale un provvedimento restrittivo della liberta' personale; b) non vi e' identita' fisica tra la persona richiesta e quella oggetto della procedura di consegna; c) il fatto in relazione al quale la consegna e' richiesta non e' compreso nella giurisdizione temporale e territoriale del Tribunale internazionale;

  2. d) il fatto per il quale la consegna e' richiesta non e' previsto come reato dalla legge italiana; e) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona e' stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile.

5. Il Ministro della giustizia provvede con decreto sulla richiesta della consegna senza ritardo dopo avere ricevuto comunicazione della scadenza del termine per l'impugnazione della sentenza della corte di appello o del deposito della sentenza della Corte di cassazione ovvero il verbale indicato nell'articolo 12, comma 3, contenente il consenso della persona alla consegna e prende accordi con il Tribunale internazionale circa il tempo, il luogo e le modalita' della consegna. Si applica l'articolo 709, comma 1, del codice di procedura penale.