Disposizioni relative alla partecipazione italiana all'Esposizione universale di Aichi del 2005 e alla candidatura della citta' di Trieste per l'Esposizione riconosciuta 2008
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1 Partecipazione italiana all'Esposizione universale di Aichi del 2005
1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale che si svolgera' ad Aichi dal 25 marzo al 25 settembre 2005 (Expo 2005).
2. Per le finalita' previste dal presente articolo, e' autorizzata la spesa di euro 243.980 per l'anno 2003, di euro 5.082.940 per l'anno 2004 e di euro 6.146.440 per l'anno 2005.
Art. 2 Commissariato generale
1. E' istituito presso il Ministero degli affari esteri il Commissariato generale del Governo italiano per la partecipazione all'Esposizione universale di Aichi del 2005.
2. Il Commissariato di cui al comma 1 cessa di essere operante entro sei mesi dalla data di chiusura dell'Esposizione, successivamente alla presentazione del rendiconto finale delle spese di cui all'articolo 4, comma 2.
3. Al Commissariato di cui al comma 1 sono preposti un Commissario generale e un Segretario generale.
Art. 3 Commissario generale
1. Il Commissario generale del Governo italiano per la partecipazione all'Esposizione universale di Aichi del 2005 e' nominato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Il Commissario generale rappresenta il Governo italiano ai fini degli adempimenti previsti dalla Convenzione sulle esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, resa esecutiva ai sensi del regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1931, n. 893.
3. Il Commissario generale, direttamente o per tramite del Segretario generale o del direttore amministrativo-contabile, gestisce i fondi assegnati al Commissariato generale di cui all'articolo 2.
4. Nello svolgimento dei suoi compiti, il Commissario generale e' autorizzato a derogare alle vigenti disposizioni di contabilita' generale dello Stato in materia di contratti.
5. Il Commissario generale cessa dai suoi compiti entro i sei mesi successivi alla data di chiusura dell'Esposizione, dopo la presentazione del rendiconto finale delle spese di cui all'articolo 4, comma 2.
Art. 4 Termini e modalita' di presentazione del preventivo di spesa e del rendiconto finale
1. Il Commissario generale del Governo presenta al Ministero degli affari esteri il preventivo delle spese da effettuare, specificando le attivita' da compiere per la partecipazione italiana ed il relativo costo.
2. Entro sei mesi dalla data di chiusura dell'Esposizione, il Commissario generale del Governo presenta al Ministero degli affari esteri il rendiconto finale delle spese sostenute. Dopo l'approvazione, il rendiconto e' trasmesso dal Ministro degli affari esteri alle Commissioni parlamentari competenti.
Art. 5 Segretario generale
1. Il Segretario generale del Commissariato e' nominato tra i funzionari della carriera diplomatica, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive.
2. Il Segretario generale esercita le sue funzioni in raccordo con il Commissario generale, che sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
Art. 6 Struttura di supporto del Commissario generale
1. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Commissario generale e il Segretario generale si avvalgono del supporto di:
a) un dirigente designato dal Ministero degli affari esteri o dal Ministero delle attivita' produttive, collocato in posizione di fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico, con funzione di direttore amministrativo-contabile;
b) cinque unita' di personale dipendente dal Ministero degli affari esteri ovvero dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando o in altre posizioni analoghe, secondo i rispettivi ordinamenti.
Art. 7 Collaborazione con la Fondazione "Italia in Giappone 2001"
1. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Commissariato generale puo' avvalersi del supporto della Fondazione "Italia in Giappone 2001", di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 252.
2. Per le finalita' previste dal presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 90.000 per l'anno 2003, di euro 346.500 per l'anno 2004 e di euro 353.500 per l'anno 2005.
Art. 8 Incarichi di consulenza
1. Il Commissario generale e' autorizzato, in Italia e all'estero, ad affidare incarichi temporanei di consulenza, anche ad enti e organismi specializzati, nonche' a stipulare contratti di collaborazione con personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalita'.
2. Gli incarichi ed i contratti di cui al comma 1 non sono rinnovabili e non possono superare il periodo di cui all'articolo 2, comma 2.
3. Per le finalita' previste dal presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 488.800 per l'anno 2004 e di euro 1.281.990 per l'anno 2005.
Art. 9 Trattamento economico
1. Il Commissario generale, se dipendente delle pubbliche amministrazioni, il Segretario generale e il direttore amministrativo-contabile sono collocati per la durata dell'incarico nella posizione di fuori ruolo o in posizione analoga secondo i rispettivi ordinamenti, in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, o da qualsiasi altra disposizione legislativa o regolamentare.
2. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilita l'indennita' spettante al Commissario generale, al Segretario generale e al direttore amministrativo-contabile per l'intero periodo di svolgimento delle funzioni, dalla data di conferimento dell'incarico.
Essa non ha natura retributiva e tiene conto della delicatezza dell'incarico, dei relativi oneri e dell'intensita' dell'impegno lavorativo nelle sue varie fasi. Tale indennita', che non puo' essere superiore a quelle spettanti ai corrispondenti gradi del personale appartenente ai ruoli della carriera diplomatica, si aggiunge per il Segretario generale ed il direttore amministrativo-contabile alle competenze stipendiali di base metropolitane.
3. Per i periodi di servizio prestati fuori sede e' corrisposto ai soggetti di cui al comma 1 il rimborso delle sole spese di viaggio, in conformita' alle disposizioni vigenti.
4. Per le finalita' previste dal presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 722.200 per l'anno 2004, di euro 514.200 per l'anno 2005 e di euro 137.300 per l'anno 2006.
Art. 10 Collegio dei revisori dei conti
1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' nominato un collegio di tre revisori dei conti, dei quali uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, e due designati rispettivamente dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro delle attivita' produttive.
2. Per le finalita' previste dal presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 33.000 per l'anno 2004, di euro 59.940 per l'anno 2005 e di euro 8.250 per l'anno 2006.
Art. 11 Candidatura della citta' di Trieste per l'Esposizione riconosciuta 2008
1. E' autorizzata la spesa complessiva di euro 2.000.000 per l'anno 2004 per le operazioni promozionali, anche collegate all'informazione, della candidatura di Trieste a citta' ospitante dell'Esposizione riconosciuta 2008, nonche' di sostegno alle attivita' del Bureau international des expositions (BIE).