Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo
Testo vigente
Capo I. Finalita' e ambito di applicazione
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 4025
Capo II. Gestione delle aree sciabili attrezzate
Art. 2
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Art. 3
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Art. 4
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Art. 5 Informazione e diffusione delle cautele volte alla prevenzione degli infortuni
1. Per il finanziamento di campagne informative, a cadenza annuale, volte a promuovere la sicurezza nell'esercizio degli sport invernali, e' stanziata la somma di 500.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2003. Le campagne informative sono definite e predisposte, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Ministro per gli affari regionali, d'intesa con il Ministro della salute. Le campagne provvedono alla piu' ampia informazione dei praticanti gli sport invernali, anche mediante la diffusione della conoscenza delle classificazioni delle piste, della segnaletica e delle regole di condotta previste dalla presente legge.
2. Nel limite del 20 per cento delle risorse stanziate dal comma 1, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca concorda con la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI iniziative volte alla diffusione della conoscenza delle classificazioni delle piste, della segnaletica e delle regole di condotta di cui al comma 1, anche stipulando con essa apposite convenzioni e prevedendo campagne informative da realizzare nelle scuole, da svolgere anche durante il normale orario scolastico.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 40.25
Art. 6
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 4025
Art. 7 Manutenzione e innevamento programmato
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 40.25
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 40.25
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 40.25
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 40.25
5. In favore dei soggetti di cui al comma 1, al fine di realizzare interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili, da garantire anche attraverso condizioni di adeguato innevamento delle piste, e' autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l'anno 2003.
A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto di natura non regolamentare, le risorse di cui al presente comma, secondo criteri basati sul numero degli impianti e sulla lunghezza delle piste. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono le modalita' e i criteri per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi.
6. Lo Stato, nel limite massimo di 5.000.000 di euro per l'anno 2003, interviene a sostegno dell'economia turistica degli sport della neve, mediante la concessione di finanziamenti a favore delle imprese turistiche operanti in zone colpite da situazioni di eccezionale siccita' invernale e mancanza di neve nelle aree sciabili, con particolare riguardo alla copertura degli investimenti relativi agli impianti di innevamento artificiale. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I finanziamenti sono concessi nel limite del 70 per cento dell'ammontare complessivo dell'intervento ammesso a contributo. L'efficacia delle disposizioni del presente comma e' subordinata alla loro preventiva comunicazione alla Commissione europea. Le modalita' e i criteri di riparto e di erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma sono determinati con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attivita' produttive, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Capo III. Norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili
Art. 8
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Art. 9
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 4025
Art. 10
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Art. 11
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 4025