Partecipazione finanziaria italiana al primo aumento di capitale della Interamerican Investment Corporation, nonche' alla ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo, del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo e dell'Asem trust fund
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la partecipazione finanziaria italiana al primo aumento di capitale della Interamerican Investment Corporation (IIC), della quale l'Italia fa parte ai sensi della legge 29 aprile 1988, n. 165.
2. La sottoscrizione al capitale autorizzata dal presente articolo e' pari a 15.360.000 dollari USA per il periodo 2000-2007.
Art. 2
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in 7.680.000 euro per l'anno 2003 e in 1.980.000 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.
Art. 3
1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla VII ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo con un contributo di 110.221.542 euro per il periodo 2001-2004.
2. Le somme di cui al comma 1 sono versate su apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e denominato "Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali", dal quale saranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati ai sensi del predetto comma.
Art. 4
1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla V ricostituzione delle risorse del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD) con un contributo di 28.806.000 euro per il periodo 2001-2003.
2. E' altresi' autorizzata la corresponsione all'IFAD, per il periodo 2001-2003, della somma di 3.720.000 euro, da destinare alla Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) Debt Initiative.
Art. 5
1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla ricostituzione delle risorse dell'Asem trust fund (ATF-2) con un contributo di 2.000.000 di euro per il 2003.
Art. 6
1. Per l'attuazione dell'articolo 3 e' autorizzata la spesa di 82.666.157 euro per l'anno 2003 e di 27.555.385 euro per l'anno 2004.
2. Per l'attuazione dell'articolo 4, comma 1, e' autorizzata la spesa di 28.806.000 euro per l'anno 2003.
3. Per l'attuazione dell'articolo 4, comma 2, e' autorizzata la spesa di
3.720.000 euro per l'anno 2003.
4. Per l'attuazione dell'articolo 5 e' autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2003.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, complessivamente pari a 117.192.157 euro per l'anno 2003 e a 27.555.385 euro per l'anno 2004, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 febbraio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli