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Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2004

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1 Disposizioni generali

1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni autonome, approvati con legge 24 dicembre 2003, n. 351, sono introdotte, per l'anno finanziario 2004, le variazioni di cui alle annesse tabelle.

Art. 2 Stato di previsone del Ministero dell'economia e delle finanze

1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 351, e' sostituito dal seguente:
"3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in 83.000 milioni di euro".

2. All'articolo 2, comma 7, della legge 24 dicembre 2003, n. 351, le parole: "1.678,723 milioni di euro" e "1.800 milioni di euro" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "1.980,862 milioni di euro" e "1.568,682 milioni di euro".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 22 novembre 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli