Istituzione della Festa nazionale dei nonni
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. E' istituita la «Festa nazionale dei nonni» quale momento per celebrare l'importanza del ruolo svolto dai nonni all'interno delle famiglie e della societa' in generale.
2. Regioni, province e comuni in occasione della festa di cui al comma 1 possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, iniziative di valorizzazione del ruolo dei nonni.
3. La festa di cui al comma 1 ricorre il giorno 2 del mese di ottobre di ogni anno e non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
4. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca impartisce le opportune direttive affinche', in occasione della festa di cui al comma 1, le scuole pubbliche e private, nell'ambito della loro autonomia, possano promuovere iniziative volte a discutere ed approfondire le tematiche relative alle crescenti funzioni assunte dai nonni nella famiglia e nella societa'.
Art. 2
1. E' istituito il «Premio nazionale del nonno e della nonna d'Italia», in favore dei nonni che, nel corso dell'anno, si siano distinti per aver compiuto azioni particolarmente meritorie sul piano sociale.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' nominata, senza oneri per lo Stato, una Commissione competente a valutare le dieci azioni socialmente piu' meritevoli per l'anno in corso, sulla base delle informazioni acquisite da qualsiasi fonte. La partecipazione alla Commissione non comporta la corresponsione di alcuna indennita' o compenso ne' rimborso di spese.
3. La graduatoria deliberata dalla Commissione di cui al comma 2 non e' valida se non e' controfirmata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
4. Possono far parte della Commissione di cui al comma 2 i cittadini italiani e degli Stati membri dell'Unione europea che abbiano compiuto i sessantacinque anni.
5. Il Presidente della Repubblica conferisce il «Premio nazionale del nonno e della nonna d'Italia» a coloro i quali abbiano conseguito i primi dieci posti nella graduatoria deliberata dalla Commissione di cui al comma 2.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 luglio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli