Adesione della Repubblica italiana al Protocollo di modifica della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilita' in materia di crediti marittimi, adottato a Londra il 2 maggio 1996, nonche' delega al Governo per la sua attuazione. (10G0003)
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1 Autorizzazione all'adesione
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire al Protocollo di modifica della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilita' in materia di crediti marittimi, adottato a Londra il 2 maggio 1996, di seguito denominato "Protocollo".
Art. 2 Ordine d'esecuzione
1. Piena e intera esecuzione e' data al Protocollo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 11 del Protocollo stesso.
Art. 3 Norme di delega sulla procedura concorsuale
1. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e' delegato ad adottare, su proposta dei Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri, uno o piu' decreti legislativi diretti all'attuazione della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilita' in materia di crediti marittimi, di seguito denominata "Convenzione", come modificata dal Protocollo.
2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata, nell'ambito della disciplina delle procedure concorsuali vigenti nell'ordinamento italiano, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) garantire la par condicio dei creditori, il rispetto del contraddittorio e la celerita' della procedura;
b) attribuire la priorita', come consentito dall'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione, ai crediti per danni causati alle opere portuali, ai bacini ed alle vie navigabili sugli altri crediti menzionati al paragrafo 1, lettera b), del medesimo articolo 6;
c) prevedere l'obbligo della preliminare costituzione del fondo di limitazione a carico del soggetto che richiede il beneficio della limitazione;
d) disporre l'applicazione della nuova normativa sulla limitazione della responsabilita' per crediti marittimi, come previsto dall'articolo 15 della Convenzione, in tutti i casi in cui una delle persone aventi il diritto di limitare la responsabilita' presenta un'istanza di limitazione dinanzi ad un giudice della Repubblica, ovvero presenta istanza di revoca del sequestro di una nave o di altri beni o di liberazione di cauzione o altra garanzia;
e) prevedere specifiche norme procedurali volte a disciplinare:
1) le modalita' della preventiva costituzione del fondo di limitazione al fine dell'ammissione alla procedura di limitazione e la possibilita' di presentazione della relativa domanda anche anteriormente alla costituzione dello stesso fondo;
2) l'indicazione del giudice competente per la procedura di limitazione;
3) il contenuto della sentenza di apertura;
4) la formazione e verifica dello stato passivo;
5) la disciplina delle opposizioni;
6) la distribuzione del fondo;
f) disporre l' abrogazione espressa delle norme contrarie ed incompatibili.
3. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal presente articolo sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto dal comma 1, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata di sessanta giorni.
Art. 4 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 dicembre 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Alfano