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Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesu' Cristo dei Santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. (12G0146)

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1 Rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesu' Cristo dei Santi degli ultimi giorni

1. I rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesu' Cristo dei Santi degli ultimi giorni, di seguito denominata «Chiesa», sono regolati dalle disposizioni della presente legge, sulla base dell'allegata intesa, stipulata il 4 aprile 2007.

Art. 2 Liberta' religiosa

1. In conformita' ai principi della Costituzione, e' riconosciuto il diritto di professare e praticare liberamente la religione della Chiesa, di insegnarla ed osservarla in qualsiasi forma, individuale od associata, di farne propaganda e di esercitarne, in privato o in pubblico, il culto ed i riti. La Chiesa ha piena liberta' di svolgere la sua missione pastorale, educativa, caritativa e di evangelizzazione.

2. E' garantita alla Chiesa, alle sue organizzazioni, associazioni e ai suoi fedeli la piena liberta' di riunione e la liberta' di manifestazione del pensiero mediante la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione.

3. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni, atti e stampati relativi al ministero ecclesiastico, alla vita religiosa e alla missione della Chiesa, all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto e delle pertinenti sedi religiose della Chiesa, nonche' le collette raccolte nei predetti luoghi, sono effettuati senza alcuna autorizzazione ne' altra ingerenza da parte degli organi dello Stato e sono esenti da qualunque tributo.

4. E' riconosciuta ai rappresentanti della Chiesa la liberta' di distribuire gratuitamente, nei luoghi pubblici, copie del Libro di Mormon, della Bibbia e altri articoli e pubblicazioni riguardanti la religione della Chiesa, senza la necessita' di autorizzazione specifica o il pagamento di alcun tributo.

5. Considerato che l'ordinamento radiotelevisivo si informa ai principi di liberta', di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si tiene conto delle richieste, presentate dalle emittenti gestite dalla Chiesa operanti in ambito locale, relative alla disponibilita' di bacini di utenza idonei a favorire l'economicita' della gestione e un'adeguata pluralita' di emittenti in conformita' alla disciplina del settore.

Art. 3 Autonomia della Chiesa

1. La Repubblica da' atto dell'autonomia della Chiesa liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dai propri statuti.

2. La Repubblica, richiamandosi ai diritti inviolabili dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto e dei missionari, di cui agli articoli 4 e 5, le celebrazioni di culto, l'organizzazione della Chiesa, degli enti, delle istituzioni, delle associazioni e degli organismi in essa aventi parte, gli atti in materia disciplinare e spirituale si svolgono senza ingerenza statale.

3. La Repubblica garantisce, altresi', la libera comunicazione e collaborazione della Chiesa in Italia con la sede centrale della Chiesa di Gesu' Cristo dei santi degli ultimi giorni e con qualsiasi altro suo ente nazionale ed internazionale.

Art. 4 Ministri di culto

1. A tutti gli effetti sono ministri di culto della Chiesa le seguenti persone:

  1. a) i presidenti di palo e i presidenti di distretto, i quali sono responsabili delle congregazioni esistenti all'interno delle suddivisioni geografiche denominate palo e distretto;

  2. b) i vescovi e i presidenti di ramo, i quali sono responsabili di singole congregazioni di piu' piccole dimensioni;

  3. c) i presidenti del tempio, i quali sono responsabili delle attivita' e delle cerimonie religiose che si svolgono nel tempio;

  4. d) i presidenti di missione, i quali sono responsabili del lavoro svolto dai missionari in Italia.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono nominati dall'autorita' della Chiesa gerarchicamente competente e svolgono il proprio servizio a titolo gratuito e senza ricevere alcun compenso.

3. Ai ministri di culto e' assicurato il libero esercizio del ministero, nonche' il libero svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 22 e la libera diffusione del messaggio della Chiesa a fini di evangelizzazione, senza limiti territoriali.

4. Ai ministri di culto e' riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto conosciuto per ragione del proprio ministero.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli 8, 9, 10 e 14, e attesa l'esistenza di una pluralita' di ministeri, la Chiesa rilascia apposita certificazione della qualifica di ministro di culto.

Art. 5 Missionari e presidenti di missione

1. La Chiesa svolge attivita' missionaria in Italia. A tale fine si avvale delle prestazioni personali, volontarie, gratuite e senza fini di lucro dei propri missionari e presidenti di missione, ai quali e' assicurato il libero svolgimento delle attivita' di religione o di culto di cui all'articolo 22 e la libera diffusione del messaggio della Chiesa a fini di evangelizzazione. Tali prestazioni sono regolate dalle disposizioni vigenti in materia di volontariato.

2. I missionari svolgono funzioni di religione o di culto, fra cui in particolare la predicazione del Vangelo, la celebrazione di riti e cerimonie religiose, lo studio della religione, la cura delle necessita' delle anime, le attivita' di istruzione ed evangelizzazione.

3. I permessi di soggiorno ai presidenti di missione e ai missionari stranieri presenti in Italia per lo svolgimento della propria missione sono concessi per la durata rispettivamente di diciotto e di dodici mesi e sono rinnovati per una volta in modo da coprire l'intera durata del periodo di missione, sempreche' la relativa richiesta sia corredata da apposita certificazione attestante il loro status, rilasciata dall'autorita' religiosa, la quale dovra' fornire tempestiva notizia di eventuali variazioni che possano intervenire.

4. La Chiesa provvede alla copertura assicurativa, tramite organizzazioni italiane o straniere, per le spese mediche ed ospedaliere dei missionari e dei presidenti di missione durante il loro servizio volontario presso la Chiesa medesima, anche ai fini di cui alla normativa vigente in materia di immigrazione e condizione dello straniero.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli 6, 8 e 9, e attesa l'esistenza di una pluralita' di ministeri, la Chiesa rilascia apposita certificazione della qualifica di missionario e di presidente di missione.

Art. 6 Servizio militare

1. In caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i membri della Chiesa, di cittadinanza italiana, che prestano servizio come missionari a tempo pieno possono, su loro richiesta vistata dall'autorita' ecclesiastica, usufruire del rinvio dal servizio militare durante il tempo in cui sono missionari in attivita', per un periodo non superiore ai trenta mesi.

Art. 7 Esercizio della liberta' religiosa

1. L'appartenenza alle Forze armate, alle Forze di polizia o ad altri servizi assimilati, la degenza nelle strutture socio-sanitarie, case di cura o di assistenza pubblica, la permanenza in istituti di prevenzione e pena, non possono dare luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della liberta' religiosa e nell'adempimento delle pratiche di culto.

Art. 8 Assistenza spirituale agli appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia e ad altri servizi assimilati

1. Gli appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia o ad altri servizi assimilati che lo richiedano hanno diritto di partecipare, nel rispetto delle esigenze di servizio, alle attivita' religiose ed ecclesiastiche della Chiesa che si svolgono nelle localita' dove essi si trovano per ragioni del loro servizio.

2. Qualora non esistano congregazioni organizzate secondo i principi della Chiesa nel luogo ove prestino il servizio, i soggetti di cui al comma 1 possono ottenere, nel rispetto delle esigenze di servizio, il permesso di frequentare la congregazione piu' vicina nell'ambito provinciale, previa dichiarazione degli organi ecclesiastici competenti.

3. Ove in ambito provinciale non sia in atto alcuna attivita' delle congregazioni di cui al comma 2, i ministri della Chiesa possono svolgere riunioni di culto per i soggetti di cui al comma 1 che lo richiedano. Fatte salve le imprescindibili esigenze di servizio, l'autorita' competente mette a disposizione i locali necessari e consente l'affissione di appositi avvisi.

4. In caso di decesso in servizio dei soggetti di cui al comma 1 facenti parte della Chiesa, l'autorita' competente adotta, d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che un ministro della Chiesa sovrintenda e celebri le esequie.

5. I ministri di culto della Chiesa appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia o ad altri servizi assimilati, sono posti in condizione di poter svolgere, unitamente agli obblighi del servizio, anche il ministero di assistenza spirituale nei confronti degli appartenenti ai rispettivi corpi che lo richiedano.

Art. 9 Assistenza spirituale ai ricoverati

1. I ministri di culto e i missionari della Chiesa possono dare assistenza spirituale ai ricoverati appartenenti alla Chiesa o ad altri ricoverati che ne facciano richiesta, nelle strutture socio-sanitarie, nelle case di cura o di riposo.

2. L'accesso dei ministri di culto e dei missionari di cui al comma 1 alle strutture di cui al medesimo comma per i fini ivi indicati e' libero e senza limitazione d'orario.

3. Le direzioni delle strutture di cui al comma 1 sono tenute a comunicare alla autorita' religiosa preposta alla Chiesa piu' vicina le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.

Art. 10 Assistenza spirituale ai detenuti

1. E' assicurato il diritto da parte dei ministri di culto della Chiesa di dare assistenza spirituale negli istituti penitenziari.

2. A tale fine la Chiesa trasmette all'autorita' competente l'elenco dei ministri di culto responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza della predetta autorita', allegando la certificazione di cui all'articolo 4. Tali ministri sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.

3. L'assistenza spirituale e' svolta negli istituti penitenziari a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto, in locali idonei messi a disposizione dal direttore dell'istituto penitenziario.

4. Il direttore dell'istituto penitenziario informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti l'autorita' religiosa preposta alla Chiesa piu' vicina.

Art. 11 Oneri per l'assistenza spirituale

1. Gli oneri finanziari per l'assistenza spirituale di cui agli articoli 8, 9 e 10 sono a carico esclusivo della Chiesa.

Art. 12 Insegnamento religioso nelle scuole

1. La Repubblica, nel garantire la liberta' di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche, di ogni ordine e grado, il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto e' esercitato dagli alunni o da coloro cui compete la potesta' su di essi, ai sensi delle leggi dello Stato.

2. Per dare reale efficacia all'attuazione del diritto di cui al comma 1, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari o modalita' che abbiano effetti comunque discriminanti per gli alunni che hanno dichiarato di non avvalersene, e che non siano previste forme di insegnamento religioso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso non potranno essere richiesti ai detti alunni pratiche religiose o atti di culto.

3. La Repubblica, nel garantire il carattere pluralistico della scuola, assicura agli incaricati della Chiesa il diritto di rispondere a eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attivita' si inserisce nell'ambito delle attivita' facoltative finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa organizzate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia, con modalita' concordate dalla Chiesa con le medesime istituzioni. Gli oneri finanziari sono comunque a carico della Chiesa.

Art. 13 Istituzione di scuole ed istituti di educazione

1. La Repubblica, in conformita' al principio della liberta' della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce alla Chiesa il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado ed istituti di educazione.

2. L'istituzione delle scuole di cui al comma 1 deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di parita' scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione.

3. Gli studenti delle scuole a cui sia riconosciuta la parita' possono usufruire, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, degli stessi rinvii accordati agli studenti degli istituti statali, per corsi di pari durata.

Art. 14 Matrimonio

1. Ferma restando l'autonomia della Chiesa in materia religiosa o di culto, la Chiesa riconosce allo Stato esclusiva giurisdizione per quanto concerne gli effetti civili del matrimonio.

2. La Repubblica riconosce gli effetti civili del matrimonio celebrato davanti ad un ministro di culto della Chiesa, di cittadinanza italiana, a condizione che la celebrazione sia preceduta dalle pubblicazioni nella casa comunale e che l'atto di matrimonio sia trascritto nei registri dello stato civile.

3. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo la previsione del comma 2, comunicano tale intento all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.

4. L'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne da' attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale.

5. Subito dopo la celebrazione, il ministro della Chiesa spiega ai coniugi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi. I coniugi possono, altresi', rendere le dichiarazioni che la legge consente siano rese nell'atto di matrimonio.

6. Il ministro di culto davanti al quale e' avvenuta la celebrazione nuziale compila immediatamente dopo, in duplice originale, l'atto di matrimonio, al quale allega uno dei nulla osta rilasciati dall'ufficiale dello stato civile. Entro cinque giorni dalla celebrazione, il ministro davanti al quale questa e' avvenuta, trasmette all'ufficiale dello stato civile del comune dove e' avvenuta la celebrazione un originale dell'atto di matrimonio insieme al nulla osta.

7. L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarita' formale dell'atto e l'autenticita' del nulla osta, effettua la trascrizione nei registri dello stato civile entro ventiquattro ore dal ricevimento e ne da' notizia al ministro di culto davanti al quale e' avvenuta la celebrazione nuziale.

8. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l'atto abbia omesso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto.

Art. 15 Tutela degli edifici di culto

1. Gli edifici aperti al culto pubblico della Chiesa, nonche' le loro pertinenze, non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorita' della Chiesa.

2. Salvi i casi di urgente necessita', la forza pubblica non puo' entrare negli edifici di cui al comma 1 per l'esercizio delle sue funzioni, senza averne dato previo avviso e preso accordi con il ministro della Chiesa responsabile dell'edificio.

3. Lo Stato prende atto che le attivita' di culto della Chiesa possono svolgersi anche al di fuori degli edifici di culto della Chiesa.

4. L'autorita' civile tiene conto delle esigenze religiose delle popolazioni fatte presenti dalla Chiesa per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto. Ad essi e alle relative pertinenze si applicano l'articolo 17, comma 3, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonche' le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni anche tributarie, contributi e concessioni.

Art. 16 Tutela dei beni culturali

1. La Repubblica e la Chiesa collaborano per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali afferenti al patrimonio storico, morale e materiale della Chiesa.

Art. 17 Riconoscimento di enti ecclesiastici

1. Ferma restando la personalita' giuridica dell'«Ente patrimoniale della Chiesa di Gesu' Cristo dei santi degli ultimi giorni», ente ecclesiastico riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1993, possono essere riconosciuti come enti ecclesiastici altri enti, istituzioni ed organismi costituiti nell'ambito della Chiesa, aventi sede in Italia, che abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione, assistenza o beneficenza, su istanza del legale rappresentante dell'ente di cui si chiede il riconoscimento, controfirmata dal presidente dell'Ente patrimoniale della Chiesa di Gesu' Cristo dei santi degli ultimi giorni.

2. Gli organi statali verificano la rispondenza dell'ente di cui si chiede il riconoscimento della personalita' giuridica al carattere ecclesiastico e ai fini di cui al comma 1 sulla base della documentazione ad essi fornita.

3. Il fine di religione o di culto e' accertato di volta in volta in conformita' alle disposizioni dell'articolo 22.

4. Il riconoscimento e' concesso con decreto del Ministro dell'interno.

5. Gli enti riconosciuti in base al presente articolo assumono la qualifica di enti ecclesiastici della Chiesa di Gesu' Cristo dei Santi degli ultimi giorni civilmente riconosciuti.

Art. 18 Mutamenti degli enti ecclesiastici

1. Ogni mutamento sostanziale nel fine e nel modo di esistenza di un ente ecclesiastico della Chiesa civilmente riconosciuto, acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.

2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, questo puo' essere revocato con decreto del Ministro dell'interno, sentito l'«Ente patrimoniale della Chiesa di Gesu' Cristo dei santi degli ultimi giorni».

3. La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un ente da parte dell'organo statutariamente competente della Chiesa, determina la cessazione, con provvedimento statale, della personalita' giuridica dell'ente stesso.

4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell'organo statutariamente competente, fatti salvi comunque la volonta' dei disponenti, i diritti dei terzi, le disposizioni statutarie.