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Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale

Testo vigente

Capo I. Disposizioni generali

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1 Obbligo di cooperazione

1. Lo Stato italiano coopera con la Corte penale internazionale conformemente alle disposizioni dello statuto della medesima Corte, reso esecutivo dalla legge 12 luglio 1999, n. 232, di seguito denominato «statuto», e della presente legge, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 2 Attribuzioni del Ministro della giustizia

1. I rapporti di cooperazione tra lo Stato italiano e la Corte penale internazionale sono curati in via esclusiva dal Ministro della giustizia, al quale compete di ricevere le richieste provenienti dalla Corte e di darvi seguito. Il Ministro della giustizia, ove ritenga che ne ricorra la necessita', concorda la propria azione con altri Ministri interessati, con altre istituzioni o con altri organi dello Stato. Al Ministro della giustizia compete altresi' di presentare alla Corte, ove occorra, atti e richieste.

2. Nel caso di concorso di piu' domande di cooperazione provenienti dalla Corte penale internazionale e da uno o piu' Stati esteri, il Ministro della giustizia ne stabilisce l'ordine di precedenza, in applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 90 e 93, paragrafo 9, dello statuto.

3. Il Ministro della giustizia, nel dare seguito alle richieste di cooperazione, assicura che sia rispettato il carattere riservato delle medesime e che l'esecuzione avvenga in tempi rapidi e con le modalita' dovute.1

Art. 3 Norme applicabili

1. In materia di consegna, di cooperazione e di esecuzione di pene si osservano, se non diversamente disposto dalla presente legge e dallo statuto, le norme contenute nel libro undicesimo, titoli II, III e IV, del codice di procedura penale.

2. Per il compimento degli atti di cooperazione richiesti si applicano le norme del codice di procedura penale, fatta salva l'osservanza delle forme espressamente richieste dalla Corte penale internazionale che non siano contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 4 Modalita' di esecuzione della cooperazione giudiziaria

1. Il Ministro della giustizia da' corso alle richieste formulate dalla Corte penale internazionale, trasmettendole al procuratore generale presso la corte d'appello di Roma perche' vi dia esecuzione, ovvero perche', nei casi indicati dall'articolo 99, paragrafo 4, dello statuto, presti assistenza al Procuratore della Corte penale internazionale nello svolgimento dell'attivita' da eseguire nel territorio dello Stato.

2. Qualora la richiesta abbia per oggetto un'attivita' di indagine o di acquisizione di prove, il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma chiede alla medesima corte d'appello di dare esecuzione alla richiesta.

3. La corte d'appello di Roma, ove ne ricorrano le condizioni, da' esecuzione alla richiesta con decreto con il quale delega un proprio componente ovvero il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui gli atti devono essere compiuti.

4. Se la Corte penale internazionale ne ha fatto domanda, l'autorita' giudiziaria comunica la data e il luogo di esecuzione degli atti richiesti. I giudici e il Procuratore della Corte penale internazionale sono ammessi ad assistere all'esecuzione degli atti e possono proporre domande e suggerire modalita' esecutive.

5. Le citazioni e le altre notificazioni richieste dalla Corte penale internazionale sono direttamente eseguite dal procuratore generale presso la corte d'appello di Roma ovvero, quando sussistano motivate ragioni, sono trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui devono essere eseguite, il quale provvede senza ritardo.

6. Se la Corte penale internazionale ne fa richiesta, e' disposto l'accompagnamento coattivo davanti ad essa delle persone indicate nell'articolo 133 del codice di procedura penale, le quali, sebbene citate, non siano comparse.1

Art. 5 Trasmissione di atti e documenti

1. Senza il consenso dello Stato da cui provengono non possono essere trasmessi alla Corte penale internazionale atti o documenti acquisiti all'estero e che siano stati dichiarati riservati al momento dell'acquisizione. Resta salva l'applicazione dell'articolo 73 dello statuto.

2. Qualora il Ministro della giustizia, previa intesa con i Ministri interessati, abbia motivo di ritenere che la consegna di determinati atti o documenti ovvero l'espletamento di attivita' di indagine o di acquisizione delle prove possano compromettere la sicurezza nazionale, la trasmissione dei documenti ovvero l'espletamento delle predette attivita' sono sospesi. In tali casi si procede alle consultazioni stabilite dall'articolo 72 dello statuto.

3. Fermo restando quanto disposto dal comma 2, l'autorita' giudiziaria, al fine di dare esecuzione alle richieste della Corte penale internazionale, trasmette al Ministro della giustizia, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto.

4. I documenti inviati a sostegno della richiesta di cooperazione non possono essere utilizzati nell'ambito di altri procedimenti senza il consenso della Corte penale internazionale.

Art. 6 Immunita' temporanea nel territorio dello Stato

1. Nel caso in cui, in esecuzione della richiesta di cooperazione della Corte penale internazionale, sia prevista per il compimento di un atto la citazione di un imputato o di altra delle persone indicate nell'articolo 133 del codice di procedura penale, che si trovino all'estero, gli stessi, una volta presenti nel territorio dello Stato, non possono essere sottoposti a restrizione della liberta' personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, ne' assoggettati ad altre misure restrittive della liberta' personale, per fatti anteriori alla notifica della citazione.

2. L'immunita' prevista dal comma 1 cessa qualora la persona in questione, avendone avuto la possibilita', non abbia lasciato il territorio dello Stato decorsi cinque giorni dal momento in cui la sua presenza non e' piu' richiesta dall'autorita' giudiziaria italiana ovvero, avendolo lasciato, vi abbia fatto volontariamente ritorno.

Art. 7 Patrocinio a spese dello Stato

1. Le disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato si applicano anche alle procedure di esecuzione di richieste della Corte penale internazionale da adempiere nel territorio dello Stato, in favore della persona nei cui confronti la Corte procede.

Art. 8 Richieste alla Corte penale internazionale

1. Quando l'autorita' giudiziaria deve formulare alla Corte penale internazionale le richieste previste nell'articolo 93, paragrafo 10, dello statuto, le invia al procuratore generale presso la corte d'appello di Roma, che le trasmette al Ministro della giustizia per l'inoltro alla Corte penale internazionale. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del capo II del titolo III del libro undicesimo del codice di procedura penale.

2. Nel caso previsto dall'articolo 727, comma 4, del codice di procedura penale, il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma trasmette direttamente la richiesta alla Corte penale internazionale, informandone il Ministro della giustizia.

Art. 9 Partecipazione del procuratore generale presso la corte d'appello di Roma e del procuratore generale militare presso la corte militare d'appello alle consultazioni con la Corte penale internazionale

1. Il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma e il procuratore generale militare presso la corte militare d'appello assistono, se richiesti, alle consultazioni con la Corte penale internazionale previste dallo statuto.

Art. 10 Delitti contro la Corte penale internazionale

1. All'articolo 322-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) nel primo comma, dopo il numero 5) e' aggiunto il seguente:
    «5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale»;

  2. b) nella rubrica, dopo le parole: «alla corruzione di membri» sono inserite le seguenti: «della Corte penale internazionale o».

2. Dopo l'articolo 343 del codice penale e' inserito il seguente:
«Art. 343-bis (Corte penale internazionale). - Le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 340, 342 e 343 si applicano anche quando il reato e' commesso nei confronti:
a) della Corte penale internazionale;
b) dei giudici, del procuratore, dei procuratori aggiunti, dei funzionari e degli agenti della Corte stessa;
c) delle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale, le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa;
d) dei membri e degli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale».

3. All'articolo 368, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «o ad un'altra autorita' che a quella abbia obbligo di riferirne» sono inserite le seguenti: «o alla Corte penale internazionale».

4. All'articolo 371-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) nel primo comma, dopo le parole: «richiesto dal pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «o dal procuratore della Corte penale internazionale»;

  2. b) nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o al procuratore della Corte penale internazionale».

5. All'articolo 372 del codice penale, dopo le parole: «innanzi all'autorita' giudiziaria» sono inserite le seguenti: «o alla Corte penale internazionale».

6. All'articolo 374, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: «procedimento penale,» sono inserite le seguenti: «anche davanti alla Corte penale internazionale,».

7. All'articolo 374-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) nel primo comma, dopo le parole: «essere prodotti all'autorita' giudiziaria» sono inserite le seguenti: «o alla Corte penale internazionale»;

  2. b) nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o alla Corte penale internazionale».

8. All'articolo 377, primo comma, del codice penale, dopo le parole:«davanti all'autorita' giudiziaria» sono inserite le seguenti: «o alla Corte penale internazionale».

9. All'articolo 378, primo comma, del codice penale, dopo le parole:«investigazioni dell'autorita',» sono inserite le seguenti: «comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale,» e le parole:«o a sottrarsi alle ricerche di questa» sono sostituite dalle seguenti:«o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti».

10. All'articolo 380, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «dinanzi all'autorita' giudiziaria» sono inserite le seguenti: «o alla Corte penale internazionale».

Capo II. Consegna

Art. 11 Applicazione della misura cautelare ai fini della consegna

1. Quando la richiesta della Corte penale internazionale ha per oggetto la consegna di una persona nei confronti della quale e' stato emesso un mandato di arresto ai sensi dell'articolo 58 dello statuto ovvero una sentenza di condanna a pena detentiva, il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma, ricevuti gli atti, chiede alla medesima corte d'appello l'applicazione della misura della custodia cautelare nei confronti della persona della quale e' richiesta la consegna.

2. La corte d'appello di Roma provvede con ordinanza, contro cui e' ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 719 del codice di procedura penale. Il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione del provvedimento.

3. Qualora la persona nei cui confronti e' stata eseguita la misura chieda la concessione della liberta' provvisoria ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 3, dello statuto, la Corte penale internazionale e' informata di tale richiesta con le modalita' di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 8 della presente legge ai fini di quanto previsto dal paragrafo 5 del medesimo articolo 59.
Sulla richiesta di concessione della liberta' provvisoria, nonche' sull'eventuale richiesta di revoca della medesima, la corte d'appello di Roma provvede con ordinanza. Si applica l'articolo 719 del codice di procedura penale. Con il provvedimento con cui e' concessa la liberta' provvisoria la corte d'appello di Roma puo' imporre, tenuto conto dell'eventuale pericolo di fuga e ove lo ritenga necessario al fine di assicurare la consegna della persona, il rispetto delle prescrizioni previste dagli articoli 281, 282 e 283 del codice di procedura penale. La misura della custodia in carcere puo' essere in ogni caso sostituita quando ricorrono gravi motivi di salute.

4. Il presidente della corte d'appello di Roma, al piu' presto e comunque entro tre giorni dall'esecuzione della misura, provvede all'identificazione della persona e ne raccoglie l'eventuale consenso alla consegna, facendone menzione nel verbale. Il verbale che documenta il consenso e' trasmesso al procuratore generale presso la medesima corte d'appello per l'ulteriore inoltro al Ministro della giustizia. Si applica l'articolo 717, comma 2, del codice di procedura penale.