Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011
Testo vigente
Art. 33
1. Articolo 33 - Violenza psicologica
2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare un comportamento intenzionale mirante a compromettere seriamente l'integrita' psicologica di una persona con la coercizione o le minacce.
Art. 34
1. Articolo 34 - Atti persecutori (Stalking)
2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare un comportamento intenzionalmente e ripetutamente minaccioso nei confronti di un'altra persona, portandola a temere per la propria incolumita'.
Art. 35
1. Articolo 35 - Violenza fisica
2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare il comportamento intenzionale di chi commette atti di violenza fisica nei confronti di un'altra persona.
Art. 36
1. Articolo 36 - Violenza sessuale, compreso lo stupro 1 Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i responsabili dei seguenti comportamenti intenzionali:
1) a atto sessuale non consensuale con penetrazione vaginale, anale o orale compiuto su un'altra persona con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto;
2) b altri atti sessuali compiuti su una persona senza il suo consenso;
3) c il fatto di costringere un'altra persona a compiere atti sessuali non consensuali con un terzo.
2 Il consenso deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volonta' della persona, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto. 3 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo per garantire che le disposizioni del paragrafo 1 si applichino anche agli atti commessi contro l'ex o l'attuale coniuge o partner, quale riconosciuto dalla legislazione nazionale.
Art. 37
1. Articolo 37 - Matrimonio forzato
1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare l'atto intenzionale di costringere un adulto o un bambino a contrarre matrimonio.
2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare il fatto di attirare intenzionalmente con l'inganno un adulto o un bambino sul territorio di una Parte o di uno Stato diverso da quello in cui risiede, allo scopo di costringerlo a contrarre matrimonio.
Art. 38
1. Articolo 38 - Mutilazioni genitali femminili
2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i seguenti atti intenzionali:
1) a l'escissione, l'infibulazione o qualsiasi altra mutilazione della totalita' o di una parte delle grandi labbra vaginali, delle piccole labbra o asportazione del clitoride;
2) b costringere una donna a subire qualsiasi atto indicato al punto a, o fornirle i mezzi a tale fine;
3) c indurre, costringere o fornire a una ragazza i mezzi per subire qualsiasi atto enunciato al punto a.
Art. 39
1. Articolo 39 - Aborto forzato e sterilizzazione forzata
2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i seguenti atti intenzionali:
1) a praticare un aborto su una donna senza il suo preliminare consenso informato;
2) b praticare un intervento chirurgico che abbia lo scopo e l'effetto di interrompere definitivamente la capacita' riproduttiva di una donna senza il suo preliminare consenso informato o la sua comprensione della procedura praticata.
Art. 40
1. Articolo 40 - Molestie sessuali
2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che qualsiasi forma di comportamento indesiderato, verbale, non verbale o fisico, di natura sessuale, con lo scopo o l'effetto di violare la dignita' di una persona, segnatamente quando tale comportamento crea un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo, sia sottoposto a sanzioni penali o ad altre sanzioni legali.
Art. 41
1. Articolo 41 - Favoreggiamento o complicita' e tentativo
1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente il favoreggiamento o la complicita' intenzionali in ordine alla commissione dei reati di cui agli articoli 33, 34, 35, 36, 37, 38.a e 39 della presente Convenzione.
2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i tentativi intenzionali di commissione dei reati di cui agli articoli 35, 36, 37, 38.a e 39 della presente Convenzione.
Art. 42
1. Articolo 42 - Giustificazione inaccettabile dei reati, compresi quelli commessi in nome del cosiddetto "onore"
1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che nei procedimenti penali intentati a seguito della commissione di qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione, la cultura, gli usi e costumi, la religione, le tradizioni o il cosiddetto "onore" non possano essere addotti come scusa per giustificare tali atti.
Rientrano in tale ambito, in particolare, le accuse secondo le quali la vittima avrebbe trasgredito norme o costumi culturali, religiosi, sociali o tradizionali riguardanti un comportamento appropriato.
2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, qualora un bambino sia stato istigato da una persona a compiere un atto di cui al paragrafo 1, non sia per questo diminuita la responsabilita' penale della suddetta persona per gli atti commessi.
Art. 43
1. Articolo 43 - Applicazione dei reati
2. I reati previsti ai sensi della presente Convenzione si applicano a prescindere dalla natura del rapporto tra la vittima e l'autore del reato.
Art. 44
1. Articolo 44 - Giurisdizione 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per determinare la giurisdizione competente per qualsiasi reato previsto ai sensi della presente Convenzione quando il reato e' commesso:
1) a sul loro territorio; o
2) b a bordo di una nave battente la loro bandiera; o
c a bordo di un velivolo immatricolato secondo le loro disposizioni di legge; o
d da uno loro cittadino; o3) e da una persona avente la propria residenza abituale sul loro territorio.
2 Le Parti adottano tutte le misure legislative o di altro tipo appropriate per determinare la giurisdizione con riferimento a tutti i reati di cui alla presente Convenzione quando il reato e' commesso contro un loro cittadino o contro una persona avente la propria residenza abituale sul loro territorio. 3 Per perseguire i reati stabiliti conformemente agli Articoli 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione, le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie affinche' la loro competenza non sia subordinata alla condizione che i fatti siano perseguibili penalmente sul territorio in cui sono stati commessi. 4 Per perseguire i reati stabiliti conformemente agli Articoli 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione, le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie affinche' la loro competenza riguardante i commi d. ed e. del precedente paragrafo 1 non sia subordinata alla condizione che il procedimento penale possa unicamente essere avviato a seguito della denuncia della vittima del reato, o di un'azione intentata dallo Stato del luogo dove e' stato commesso il reato. 5 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per determinare la giurisdizione con riferimento a tutti i reati di cui alla presente Convenzione, nei casi in cui il presunto autore del reato si trovi sul loro territorio e non possa essere estradato verso un'altra Parte unicamente in base alla sua nazionalita'. 6 Quando piu' Parti rivendicano la loro competenza riguardo a un reato che si presume stabilito conformemente alla presente Convenzione, le Parti interessate si concertano, se lo ritengono opportuno, per determinare quale sia la giurisdizione piu' appropriata per procedere penalmente. 7 Fatte salve le disposizioni generali di diritto internazionale, la presente Convenzione non esclude alcuna competenza penale esercitata da una delle Parti conformente al proprio diritto interno.
Art. 45
1. Articolo 45 - Sanzioni e misure repressive 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione siano punibili con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, che tengano conto della loro gravita'. Tali sanzioni includono, se del caso, pene privative della liberta' e che possono comportare l'estradizione. 2 Le Parti possono adottare altre misure nei confronti degli autori dei reati, quali:
- il monitoraggio, o la sorveglianza della persona condannata;
- la privazione della patria podesta', se l'interesse superiore del bambino, che puo' comprendere la sicurezza della vittima, non puo' essere garantito in nessun altro modo.
Art. 46
1. Articolo 46 - Circostanze aggravanti
2. Le Parti adottano le misure legislative e di ogni altro tipo necessarie per garantire che le seguenti circostanze, purche' non siano gia' gli elementi costitutivi del reato, possano, conformemente alle disposizioni pertinenti del loro diritto nazionale, essere considerate come circostanze aggravanti nel determinare la pena per i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione:
1) a il reato e' stato commesso contro l'attuale o l'ex coniuge o partner, come riconosciuto dal diritto nazionale, da un membro della famiglia, dal convivente della vittima, o da una persona che ha abusato della propria autorita';
2) b il reato, o i reati connessi, sono stati commessi ripetutamente; c il reato e' stato commesso contro una persona in circostanze di particolare vulnerabilita';
3) d il reato e' stato commesso su un bambino o in presenza di un bambino;
4) e il reato e' stato commesso da due o piu' persone che hanno agito insieme;
5) f il reato e' stato preceduto o accompagnato da una violenza di estrema gravita';
6) g il reato e' stato commesso con l'uso o con la minaccia di un'arma;
7) h il reato ha provocato gravi danni fisici o psicologici alla vittima;
8) i l'autore era stato precedentemente condannato per reati di natura analoga.
Art. 47
1. Articolo 47 - Condanne pronunciate sul territorio di un'altra Parte contraente
2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per prevedere la possibilita' di prendere in considerazione, al momento della decisione relativa alla pena, le condanne definitive pronunciate da un'altra Parte contraente in relazione ai reati previsti in base alla presente Convenzione.
Art. 48 - Divieto di ricorso obbligatorio a metodi alternativi di risoluzione dei conflitti o a misure alternative alle pene
1. 1 - Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a vietare il ricorso obbligatorio ai metodi alternativi di risoluzione dei conflitti, tra cui la mediazione e la conciliazione, per tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.
2. 2 - Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a garantire che, se viene inflitto il pagamento di una multa, sia debitamente presa in considerazione la capacita' del condannato di adempiere ai propri obblighi finanziari nei confronti della vittima.
Indagini, procedimenti penali, diritto procedurale e misure protettive
Art. 49
1. Articolo 49 - Obblighi generali
1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le indagini e i procedimenti penali relativi a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione siano avviati senza indugio ingiustificato, prendendo in considerazione i diritti della vittima in tutte le fasi del procedimento penale.
2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo, in conformita' con i principi fondamentali in materia di diritti umani e tenendo conto della comprensione della violenza di genere, per garantire indagini e procedimenti efficaci nei confronti dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.
Art. 50
1. Articolo 50 - Risposta immediata, prevenzione e protezione
1 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire che le autorita' incaricate dell'applicazione della legge affrontino in modo tempestivo e appropriato tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione, offrendo una protezione adeguata e immediata alle vittime.
2 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo per garantire che le autorita' incaricate dell'applicazione della legge operino in modo tempestivo e adeguato in materia di prevenzione e protezione contro ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione, ivi compreso utilizzando misure operative di prevenzione e la raccolta delle prove.
Art. 51
1. Articolo 51 - Valutazione e gestione dei rischi
1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire alle autorita' competenti di valutare il rischio di letalita', la gravita' della situazione e il rischio di reiterazione dei comportamenti violenti, al fine di gestire i rischi e garantire, se necessario, un quadro coordinato di sicurezza e di sostegno.
2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la valutazione di cui al parafrafo 1 prenda in considerazione, in tutte le fasi dell'indagine e dell'applicazione delle misure di protezione, il fatto che l'autore di atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione possieda, o abbia accesso ad armi da fuoco.
Art. 52
1. Articolo 52 - Misure urgenti di allontanamento imposte dal giudice
2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le autorita' competenti si vedano riconosciuta la facolta' di ordinare all'autore della violenza domestica, in situazioni di pericolo immediato, di lasciare la residenza della vittima o della persona in pericolo per un periodo di tempo sufficiente e di vietargli l'accesso al domicilio della vittima o della persona in pericolo o di impedirgli di avvicinarsi alla vittima. Le misure adottate in virtu' del presente articolo devono dare priorita' alla sicurezza delle vittime o delle persone in pericolo.
Art. 53
1. Articolo 53 - Ordinanze di ingiunzione o di protezione 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le ordinanze di ingiunzione o di protezione possano essere ottenute dalle vittime di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione. 2 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire che le ordinanze di ingiunzione o di protezione di cui al paragrafo 1 siano:
- concesse per una protezione immediata e senza oneri amministrativi o finanziari eccessivi per la vittima;
- emesse per un periodo specificato o fino alla loro modifica o revoca;
- ove necessario, decise ex parte con effetto immediato;
- disponibili indipendentemente, o contestualmente ad altri procedimenti giudiziari;
- possano essere introdotte nei procedimenti giudiziari successivi.
3 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violazione delle ordinanze di ingiunzione o di protezione emesse ai sensi del paragrafo 1 sia oggetto di sanzioni penali o di altre sanzioni legali efficaci, proporzionate e dissuasive.