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Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1 Campo di applicazione

1. In deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento tributario nazionale, laddove applicabili, la presente legge si applica alle persone fisiche e giuridiche che sono residenti in uno od in entrambi i territori di cui all'articolo 2, comma 3.

Art. 2 Imposte considerate

1. La presente legge si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di un territorio, delle sue suddivisioni amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate «imposte sul reddito» le imposte prelevate sul reddito complessivo, o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte cui si applica la presente legge sono in particolare:

  1. a) per quanto concerne il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dal Ministero dell'economia e delle finanze italiano:

    1. 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);

    2. 2) l'imposta sul reddito delle societa' (IRES);

    3. 3) l'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP);

  2. b) per quanto concerne il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dall'Agenzia fiscale di Taiwan, Ministero delle finanze, in Taipei:

    1. 1) l'imposta sul reddito delle imprese con scopo di lucro (profit-seeking enterprise income tax);

    2. 2) l'imposta sul reddito consolidato delle persone fisiche (individual consolidated income tax);

    3. 3) l'imposta di base sul reddito (income basic tax) comprese le imposte addizionali ivi riscosse, ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte.

4. La presente legge si applica altresi' alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga a quelle di cui al comma 3 istituite a decorrere dalla data della sua entrata in vigore nei rispettivi territori, in aggiunta, o in sostituzione, delle imposte esistenti. Le autorita' competenti dei territori considerati comunicano reciprocamente le modifiche sostanziali apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Art. 3 Definizioni generali

1. Ai fini della presente legge, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

  1. a) il termine «territorio» designa il territorio di cui al comma 3, lettera a), ovvero lettera b), dell'articolo 2, come il contesto richiede. I termini «altro territorio» e «territori» si interpretano di conseguenza;

  2. b) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le societa' ed ogni altra associazione di persone;

  3. c) il termine «societa'» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

  4. d) le espressioni «impresa di un territorio» e «impresa dell'altro territorio» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di un territorio e un'impresa esercitata da un residente dell'altro territorio;

  5. e) per «traffico internazionale» si intende qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva e' situata in un territorio, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra localita' situate nell'altro territorio;

  6. f) l'espressione «autorita' competente» designa:

    1. 1) il Dipartimento delle finanze, per quanto concerne il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dal Ministero dell'economia e delle finanze italiano;

    2. 2) il Direttore generale dell'Agenzia fiscale o suoi rappresentanti autorizzati, per quanto concerne il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dall'Agenzia fiscale di Taiwan, Ministero delle finanze, in Taipei.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge, in qualunque momento da parte di un territorio, le espressioni ivi non definite hanno, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che ad esse e' attribuito in quel momento dalla legislazione di detto territorio relativamente alle imposte cui la legge si applica, prevalendo ogni significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili di detto territorio sul significato dato al termine nell'ambito di altre leggi di detto territorio.

Art. 4 Residenti

1. Ai fini della presente legge, l'espressione «residente di un territorio» designa ogni persona che, in virtu' della legislazione di detto territorio, e' ivi assoggettata ad imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga, e comprende anche l'autorita' che amministra un territorio e ogni sua suddivisione amministrativa o ente locale.

2. Ai fini della presente legge una persona non e' residente di un territorio se e' assoggettata ad imposta in detto territorio soltanto per il reddito che essa ricava da fonti situate nel territorio medesimo, purche' il presente comma non si applichi a persone fisiche che sono residenti del territorio di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo 2, finche' le medesime persone fisiche residenti sono assoggettate ad imposta soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto territorio.

3. Quando, in base alle disposizioni dei commi 1 e 2, una persona fisica e' considerata residente di entrambi i territori, la sua situazione e' determinata nel seguente modo:

  1. a) detta persona e' considerata residente solo del territorio nel quale ha un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi i territori, e' considerata residente solo del territorio nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu' strette, cosiddetto «centro degli interessi vitali»;

  2. b) se non si puo' determinare il territorio nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno dei territori, essa e' considerata residente solo del territorio in cui soggiorna abitualmente;

  3. c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi i territori, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, le autorita' competenti dei territori risolvono la questione di comune accordo.

4. Quando, in base alle disposizioni dei commi 1 e 2, una persona diversa da una persona fisica e' residente di entrambi i territori, si ritiene che essa e' residente solo del territorio in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Art. 5 Stabile organizzazione

1. Ai sensi della presente legge, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'.

2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:

  1. a) una sede di direzione;

  2. b) una succursale;

  3. c) un ufficio;

  4. d) una officina;

  5. e) un laboratorio;

  6. f) una miniera, un pozzo o altro luogo di estrazione di risorse naturali.

3. L'espressione «stabile organizzazione» comprende inoltre:

  1. a) un cantiere di costruzione, di montaggio o di installazione o le attivita' di supervisione ad essi collegate, ma solo quando detto cantiere o attivita' si protragga per un periodo superiore a sei mesi;

  2. b) la prestazione di servizi, compresi i servizi di consulenza, effettuati da un'impresa per mezzo di impiegati o di altro personale utilizzati dall'impresa a tale scopo, quando le attivita' di tale natura si protraggano, per lo stesso progetto o per un progetto collegato, in un territorio per un periodo o periodi cumulativamente superiori a sei mesi in un periodo di dodici mesi.

4. Non si considera che vi sia una «stabile organizzazione» nei seguenti casi:

  1. a) se si fa uso di un'installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;

  2. b) se i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

  3. c) se i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

  4. d) se una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

  5. e) se una sede fissa di affari e' utilizzata per l'impresa ai soli fini di pubblicita', di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attivita' analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario;

  6. f) se una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini della combinazione delle attivita' di cui alle lettere da a) a e), purche' l'attivita' della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, abbia carattere preparatorio o ausiliario.

5. Quando una persona, diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al comma 6, agisce in un territorio per conto di un'impresa dell'altro territorio si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione in detto territorio se dispone, ed esercita abitualmente in detto territorio, di poteri che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui le attivita' di detta persona siano limitate all'acquisto di beni e merci per l'impresa.

6. Non si considera che un'impresa di un territorio abbia una stabile organizzazione nell'altro territorio per il solo fatto che essa esercita in questo altro territorio la propria attivita' per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita'.

7. Il fatto che una societa' residente di un territorio controlli o sia controllata da una societa' residente dell'altro territorio ovvero svolga la propria attivita' in questo altro territorio tramite una stabile organizzazione o senza di essa, non costituisce di per se' motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.

Art. 6 Redditi immobiliari

1. I redditi, inclusi i redditi delle attivita' agricole o forestali, che un residente di un territorio ritrae da beni immobili situati nell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio.

2. L'espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa e' attribuito dal diritto del territorio in cui i beni stessi sono situati. La suddetta espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprieta' fondiaria. Si considerano altresi' «beni immobili» l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano altresi' ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonche' ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Art. 7 Utili delle imprese

1. Gli utili di un'impresa di un territorio sono imponibili soltanto in detto territorio, a meno che l'impresa non svolga un'attivita' industriale o commerciale nell'altro territorio per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attivita', gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro territorio, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del comma 3, quando un'impresa di un territorio svolge un'attivita' industriale o commerciale nell'altro territorio per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascun territorio sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se l'impresa fosse stata distinta e separata e avesse svolto attivita' identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nel territorio in cui e' situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4. Qualora uno dei territori interessati segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione di cui al comma 2 non impedisce a detto territorio di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato deve essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

5. Nessun utile puo' essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l'impresa.

6. Ai fini dei commi da 1 a 5, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati con lo stesso metodo anno per anno, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente legge, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

Art. 8 Navigazione marittima ed aerea

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nel territorio in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

2. Ai fini del presente articolo, negli utili derivanti dall'esercizio di navi o di aeromobili in traffico internazionale sono inclusi, qualora tale noleggio, impiego o manutenzione, a seconda dei casi, sia occasionale rispetto all'esercizio di navi o di aeromobili in traffico internazionale:

  1. a) gli utili derivanti dal noleggio di navi o di aeromobili, armati ed equipaggiati per un periodo determinato o per un singolo viaggio, o dal noleggio di navi o di aeromobili a scafo nudo;

  2. b) gli utili derivanti dall'impiego, dalla manutenzione o dal noleggio di container inclusi rimorchi e relative attrezzature per il trasporto di container utilizzati per il trasporto di beni o merci.

3. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima e' situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nel territorio in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nel territorio di cui e' residente l'esercente la nave.

4. Le disposizioni del comma 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio, unicamente nella misura in cui gli utili sono imputabili alla partecipazione in proporzione alla sua quota nell'esercizio in comune.

Art. 9 Imprese associate

1. Se un'impresa di un territorio partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro territorio, o le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di un territorio e di un'impresa dell'altro territorio, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

2. Se un territorio include tra gli utili di un'impresa di detto territorio, e di conseguenza assoggetta a tassazione, gli utili sui quali un'impresa dell'altro territorio e' stata sottoposta a tassazione in detto altro territorio, e gli utili cosi' inclusi sono utili che sarebbero stati realizzati dall'impresa del primo territorio se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che si sarebbero convenute tra imprese indipendenti, allora l'altro territorio procede ad un aggiustamento appropriato dell'importo dell'imposta ivi applicata su tali utili. Tali aggiustamenti dovranno effettuarsi unicamente in conformita' alla procedura amichevole di cui all'articolo 25.

Art. 10 Dividendi

1. I dividendi pagati da una societa' residente di un territorio ad un residente dell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio.

2. I dividendi di cui al comma 1 possono essere tassati anche nel territorio di cui la societa' che paga i dividendi e' residente ed in conformita' della legislazione di detto territorio; tuttavia se la persona che percepisce i dividendi ne e' il beneficiario effettivo, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Le autorita' competenti dei territori stabiliranno di comune accordo le modalita' di applicazione di tali limitazioni. Il presente comma non riguarda l'imposizione della societa' per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonche' i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale del territorio di cui e' residente la societa' distributrice. Il termine include altresi' qualsiasi altro elemento di reddito che, in base alla legislazione del territorio di cui e' residente la societa' distributrice, sia considerato come un dividendo o una distribuzione di dividendo di una societa'.

4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di un territorio, eserciti nell'altro territorio, di cui e' residente la societa' che paga i dividendi, un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14.

5. Qualora una societa' residente di un territorio ricavi utili o redditi dall'altro territorio, detto altro territorio non puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa', a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro territorio o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro territorio, ne' prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della societa', anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro territorio.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla cessione delle azioni o di altre quote rispetto alle quali sono pagati i dividendi sia stato quello di ottenere i benefici previsti dal presente articolo mediante tale creazione o cessione.

Art. 11 Interessi

1. Gli interessi provenienti da un territorio e pagati ad un residente dell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio.

2. Gli interessi di cui al comma 1 sono imponibili anche nel territorio dal quale essi provengono ed in conformita' con la legislazione di detto territorio, ma, se l'effettivo beneficiario degli interessi e' un residente dell'altro territorio, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.

3. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi dei crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e, in particolare, i redditi dei titoli del debito pubblico e delle obbligazioni di prestiti, compresi i premi connessi a tali titoli o obbligazioni. Il termine non comprende gli elementi di reddito che sono considerati come dividendi ai sensi delle disposizioni dell'articolo 10.

4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di un territorio, eserciti nell'altro territorio dal quale provengono gli interessi, un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni degli articoli 7 e 14.

5. Gli interessi si considerano provenienti da un territorio quando il debitore e' un residente di detto territorio. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di un territorio, ha in un territorio una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessita' viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dal territorio in cui e' situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tale caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in conformita' della legislazione di ciascun territorio e tenuto conto delle altre disposizioni della presente legge.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla cessione del credito rispetto al quale sono pagati gli interessi sia stato quello di ottenere i benefici previsti dal presente articolo per mezzo di detta creazione o cessione.