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Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con allegati, fatto a Firenze il 19 ottobre 2018

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1 Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con allegati, fatto a Firenze il 19 ottobre 2018.

Art. 2 Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 8 del Protocollo stesso.

Art. 3 Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a euro 3.750.000 per l'anno 2018, a euro 7.550.000 per l'anno 2019, a euro 8.750.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a euro 28.750.000 per l'anno 2022, a euro 850.000 per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 e a euro 1.050.000 a decorrere dall'anno 2027, si provvede:

  1. a) quanto a euro 3.000.000 per l'anno 2018, a euro 6.800.000 per l'anno 2019 e a euro 20.000.000 per l'anno 2022, a valere sulle risorse previste dall'articolo 1, comma 259, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

  2. b) quanto a euro 750.000 per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

  3. c) quanto a euro 750.000 per l'anno 2019 e a euro 8.750.000 annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Agli oneri derivanti dall'eventuale adeguamento del rimborso forfettario di cui all'articolo 5, paragrafo 4, e all'articolo 6 del Protocollo di cui all'articolo 1 della presente legge si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 maggio 2019
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Moavero Milanesi, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: Bonafede