Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione «Chiesa d'Inghilterra», in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1 Rapporti tra lo Stato e l'Associazione «Chiesa d'Inghilterra»
1. I rapporti tra lo Stato e l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » sono regolati dalle disposizioni della presente legge, sulla base dell'allegata intesa stipulata il 30 luglio 2019.
Art. 2 Autonomia e liberta' confessionale
1. La Repubblica, in conformita' ai principi della Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto effettuate secondo lo statuto dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » (presbiteri, cappellani e diaconi), l'esercizio del culto, l'organizzazione ecclesiastica e gli atti in materia spirituale e disciplinare si svolgono senza alcuna ingerenza statale.
2. E' garantita ai singoli fedeli e alle organizzazioni e associazioni in Italia appartenenti all'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » piena liberta' di professione e pratica religiosa, di propaganda e di esercizio del culto in pubblico e in privato, nonche' di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
3. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita confessionale dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », effettuate all'interno ed all'ingresso dei luoghi di culto, nonche' le collette ai fini ecclesiastici, avvengono senza autorizzazione ne' altra ingerenza da parte degli organi dello Stato.
Art. 3 Ministri di culto
1. I ministri di culto, liberamente nominati in base allo statuto dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », compresi in un elenco comunicato al Ministero dell'interno, godono del libero esercizio del loro ministero.
2. Essi non sono tenuti a dare ai magistrati o ad altre autorita' informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero.
3. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto hanno diritto, su loro richiesta, ad essere esonerati dal servizio militare o, nel rispetto delle norme sull'obiezione di coscienza, a essere assegnati al servizio civile.
4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli 4 e 18 della presente legge il rappresentante legale dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » rilascia apposita certificazione della qualifica dei ministri di culto.
5. Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 4 della presente legge il rappresentante legale dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » rilascia apposita certificazione della qualifica dei religiosi.
Art. 4 Assistenza spirituale
1. L'appartenenza alle Forze armate, alle Forze di polizia o ad altri servizi assimilati, la degenza in strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali, la permanenza negli istituti penitenziari non possono dar luogo ad alcun impedimento in ordine alla fruizione dell'assistenza spirituale. In caso di decesso di un fedele che si trovi in una delle summenzionate situazioni, le autorita' competenti assicurano, laddove possibile, su richiesta di un familiare o su una dichiarazione del deceduto, l'officiatura o la presenza alle esequie di un ministro di culto della Chiesa d'Inghilterra.
2. I militari italiani fedeli della Chiesa d'Inghilterra hanno diritto di partecipare, nel rispetto delle esigenze di servizio, alle attivita' religiose che si svolgono nelle localita' dove si trovano per ragioni del summenzionato servizio; in mancanza di chiese nelle predette localita', potranno comunque ottenere il permesso di frequentare la chiesa piu' vicina, compatibilmente con le ragioni di servizio.
3. L'assistenza spirituale ai militari italiani fedeli della Chiesa d'Inghilterra e' assicurata dai ministri di culto e dai religiosi a tal fine designati dall'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » e inclusi in apposito elenco trasmesso al Ministero della difesa.
4. Negli istituti penitenziari e' assicurata l'assistenza spirituale dai ministri di culto e dai religiosi designati a tal fine dall'Associazione « Chiesa d'Inghilterra ». A tal fine questa trasmette al Ministero della giustizia l'elenco dei ministri di culto, nonche', unicamente a tali fini, dei religiosi responsabili dell'assistenza spirituale nei predetti istituti. Tali ministri e tali religiosi sono compresi tra coloro che possono accedere agli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.
5. L'assistenza spirituale e' svolta negli istituti di cui al comma 4 a richiesta dei detenuti o per iniziativa dei ministri di culto, accettata dal detenuto, in locali idonei messi a disposizione dal direttore dell'istituto penitenziario. Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti il ministro di culto responsabile competente per il territorio.
6. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale di cui al presente articolo sono a carico dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra ».
Art. 5 Istruzione religiosa nelle scuole
1. La Repubblica, nel garantire la liberta' di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di avvalersi o non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto e' esercitato, ai sensi delle leggi dello Stato, dagli alunni stessi o da coloro cui compete la responsabilita' genitoriale su di essi.
2. L'insegnamento religioso e' impartito con forme e modalita' che non abbiano per gli alunni effetti discriminanti.
3. La Repubblica, nel garantire il carattere pluralistico della scuola pubblica, assicura agli incaricati designati dall'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » il diritto di corrispondere alle richieste provenienti dagli alunni o dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attivita', da svolgersi in orario extrascolastico, s'inserisce, senza oneri per lo Stato, nell'ambito di quelle extracurriculari.
Art. 6 Scuole
1. La Repubblica, in conformita' al principio della liberta' della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce all'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » il diritto d'istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.
2. Alle scuole di cui al comma 1, cui sia riconosciuta la parita', e' assicurata piena liberta', nel rispetto delle norme generali sull'istruzione e di quanto previsto dalla legge 10 marzo 2000, n. 62, e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne gli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione.
Art. 7 Diplomi e titoli accademici
1. Su richiesta degli interessati in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado, possono essere riconosciuti dalla Repubblica i titoli di primo e secondo ciclo della Chiesa d'Inghilterra, in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, rilasciati da Istituti accademici con personalita' giuridica, operanti sul territorio italiano e riconosciuti dalla Chiesa d'Inghilterra, previa comunicazione al Ministero dell'universita' e della ricerca dell'atto di riconoscimento dell'Istituto accademico e del regolamento del corso di studi.
2. Il riconoscimento dei titoli accademici e' disposto dal Ministero dell'universita' e della ricerca, previo accertamento del conseguimento da parte degli interessati di un numero di crediti formativi previsti dalla normativa vigente, ai fini del riconoscimento dei titoli di primo e secondo ciclo di cui al comma 1.
Art. 8 Festivita'
1. Ai fedeli della Chiesa d'Inghilterra in Italia dipendenti da enti pubblici o privati, o che esercitano attivita' autonoma, e' assicurato il diritto di astenersi dall'attivita' lavorativa, nel quadro della flessibilita' dell'organizzazione del lavoro, nel giorno del Venerdi' Santo, con l'obbligo di recupero delle relative ore lavorative e senza diritto ad alcun compenso straordinario.
2. Nella giornata del Venerdi' Santo si considera giustificata l'assenza dalla scuola degli alunni appartenenti alla Chiesa d'Inghilterra su richiesta di loro stessi se maggiorenni o di coloro cui compete la responsabilita' genitoriale.
3. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi pubblici essenziali previsti dalla legislazione vigente.
Art. 9 Enti dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra»
1. Sono civilmente riconosciuti quali enti ecclesiastici, previo deposito degli statuti e subordinatamente alla loro verifica di conformita' con l'ordinamento italiano da parte del Ministero dell'interno, le seguenti Cappellanie e le Congregazioni:
Congregazione di Assisi (PG), Congregazione di Bari, Congregazione di Bologna, Congregazione di Bordighera (Imperia), Cappellania di Cadenabbia (Como), Congregazione di Citta' della Pieve (PG), Cappellania di Firenze, Cappellania di Genova, Congregazione di Macerata, Cappellania di Milano, Cappellania di Napoli, Congregazione di Padova, Cappellania di Palermo, Cappellania di Roma, Cappellania di Siena, Congregazione di Sorrento (NA), Congregazione di Taormina (Messina), Congregazione di Trieste, Congregazione di Varese e Cappellania di Venezia.
2. L'acquisto della personalita' giuridica per gli enti ecclesiastici facenti parte dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » diversi da quelli di cui al comma 1, la costituzione in enti ecclesiastici con personalita' giuridica di nuove cappellanie e congregazioni, le modifiche territoriali, l'unificazione o l'estinzione di quelle esistenti, sono concessi con decreto del Ministro dell'interno, subordinatamente alla verifica della corrispondenza dell'ente o delle modifiche statutarie al carattere confessionale e al vigente ordinamento giuridico italiano, su domanda del legale rappresentante dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » e previa delibera motivata dell'assemblea degli associati. Alla domanda sono allegati lo statuto dell'ente stesso, la delibera dell'assemblea degli associati e ogni altra utile documentazione.
3. Si considerano enti ecclesiastici quelli che svolgono prevalentemente attivita' di religione o di culto. Gli stessi possono svolgere attivita' diverse, secondo le leggi vigenti.
4. Ai fini della presente legge si considerano attivita' di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura pastorale, alla formazione dei ministri di culto, dei religiosi e dei catechisti, a scopi missionari e di evangelizzazione, e all'educazione cristiana, come catechesi o cultura religiosa. Si considerano attivita' diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura, e, in ogni caso, le attivita' commerciali o a scopo di lucro.
5. Agli effetti tributari, gli enti dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » civilmente riconosciuti, aventi fine di religione o di culto, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.
6. I mutamenti sostanziali nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistere di un ente di cui al presente articolo acquistano efficacia mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.
7. Il legale rappresentante dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » segnala tempestivamente al Ministero dell'interno l'eventuale mutamento nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistere di un ente.
8. Il legale rappresentante dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » e' tenuto a segnalare al Ministero dell'interno ogni mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, al fine di consentire al Ministero dell'interno l'adozione del conseguente atto di revoca.
9. La devoluzione dei beni di un ente dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento del Consiglio direttivo dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », salvi comunque la volonta' dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie, nonche' secondo la vigente normativa in materia di acquisti delle persone giuridiche.
Art. 10 Iscrizione nel registro delle persone giuridiche
1. Gli enti dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.
2. Nel registro, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.
3. L'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » e gli enti civilmente riconosciuti dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » devono, ai sensi della normativa vigente, chiedere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 11 Patrimonio culturale
1. La Repubblica e l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » s'impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio culturale della Chiesa d'Inghilterra e dei soggetti di cui all'articolo 9, eventualmente anche istituendo a tal fine, senza oneri per lo Stato, un'apposita Commissione mista.