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Modifiche al codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

Testo vigente

Capo I. Rafforzamento della competitivita' del sistema Paese e protezione della proprieta' industriale

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1 Divieto di registrazione di marchi evocativi di indicazioni geografiche e denominazioni di origine protetta

1. All'articolo 14, comma 1, lettera b), del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo le parole: «tipologia di marchio» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' i segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine protette in base alla normativa statale o dell'Unione europea, inclusi gli accordi internazionali di cui l'Italia o l'Unione europea sono parte».

Art. 2 Protezione temporanea dei disegni e dei modelli nelle fiere

1. Dopo l'articolo 34 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e' inserito il seguente:
«Art. 34-bis (Protezione temporanea dei disegni e modelli). - 1.
Chi ne ha interesse puo' chiedere la protezione temporanea di disegni o modelli che figurano in un'esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato estero che accordi reciprocita' di trattamento. La protezione e' disposta con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy.
2. La protezione di cui al comma 1 attribuisce la priorita' della domanda di registrazione, a condizione che detta domanda sia depositata entro sei mesi dalla data di esposizione dei disegni e modelli o dei prodotti che li incorporano o ai quali sono applicati.
3. La priorita' di cui al comma 2 risale alla data di esposizione dichiarata nella richiesta di protezione temporanea e verificata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi. Quando piu' disegni o modelli identici ottengono la protezione di cui al comma 1 nella medesima data, la priorita' e' attribuita al disegno o modello per il quale e' stata depositata per prima la domanda di registrazione».

Art. 3 Titolarita' delle invenzioni realizzate nell'ambito di universita' ed enti di ricerca

1. L'articolo 65 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e' sostituito dal seguente:
«Art. 65 (Invenzioni dei ricercatori delle universita', degli enti pubblici di ricerca e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - IRCCS). - 1. In deroga all'articolo 64, quando l'invenzione industriale e' fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, anche se a tempo determinato, con un'universita', anche non statale legalmente riconosciuta, un ente pubblico di ricerca o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), nonche' nel quadro di una convenzione tra i medesimi soggetti, i diritti nascenti dall'invenzione spettano alla struttura di appartenenza dell'inventore, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore, nei termini di cui al presente articolo. Se l'invenzione e' conseguita da piu' persone, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutte le strutture interessate in parti uguali, salva diversa pattuizione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 6.
2. L'inventore deve comunicare l'oggetto dell'invenzione alla struttura di appartenenza con onere a carico di entrambe le parti di salvaguardare la novita' della stessa. Qualora non effettui detta comunicazione, l'inventore non puo' depositare a proprio nome la domanda di brevetto, ai sensi del comma 3, fermi restando la possibilita' di rivendica ai sensi dell'articolo 118 e quanto previsto dagli obblighi contrattuali.
3. La struttura di appartenenza, entro sei mesi decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, deposita la domanda di brevetto o comunica all'inventore l'assenza di interesse a procedervi. Il termine di sei mesi di cui al primo periodo e' prorogato per un massimo di tre mesi, previa comunicazione all'inventore, a condizione che la proroga sia necessaria per completare le valutazioni tecniche avviate dalla struttura di appartenenza immediatamente dopo la ricezione della comunicazione di cui al comma 2. Qualora la struttura di appartenenza non provveda entro il predetto termine a depositare la domanda di brevetto, l'inventore puo' procedere autonomamente al deposito a proprio nome della domanda di brevetto. L'inventore puo' altresi' procedere autonomamente al deposito qualora la struttura di appartenenza abbia comunicato, in pendenza del predetto termine, l'assenza di interesse a procedervi.
4. I soggetti indicati al comma 1, nell'ambito della propria autonomia, disciplinano:
a) le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ai soggetti che hanno titolo a partecipare alle attivita' di ricerca, compresi gli studenti dei corsi di laurea per i risultati inventivi conseguiti nell'ambito delle attivita' di laboratorio ovvero nei percorsi di laurea;
b) i rapporti con gli inventori e le premialita' connesse con l'attivita' inventiva;
c) i rapporti con i finanziatori della ricerca che produca invenzioni brevettabili, regolati mediante accordi contrattuali redatti tenendo conto di quanto previsto al comma 5;
d)
ogni altro aspetto relativo alle migliori forme di valorizzazione delle invenzioni.
5. I diritti derivanti dall'invenzione realizzata nell'esecuzione di attivita' di ricerca svolta dai soggetti di cui al comma 1, finanziata, in tutto o in parte, da altro soggetto, sono disciplinati dagli accordi contrattuali tra le parti redatti sulla base delle linee guida, che individuano i principi e i criteri specifici per la regolamentazione dei rapporti contrattuali, adottate con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Sono fatti salvi gli accordi stipulati tra le parti prima dell'emanazione delle predette linee guida».

Art. 4 Uffici di trasferimento tecnologico

1. Dopo l'articolo 65 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e' inserito il seguente:
«Art. 65-bis (Uffici di trasferimento tecnologico). - 1. Le istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca ovvero gli IRCCS possono dotarsi, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche in forma associativa nell'ambito della propria autonomia, di un ufficio di trasferimento tecnologico con la funzione di promuovere la valorizzazione dei titoli di proprieta' industriale, anche attraverso la promozione di collaborazioni con le imprese. Il personale addetto all'ufficio di cui al presente comma e' in possesso di qualificazione professionale adeguata allo svolgimento delle attivita' di promozione della proprieta' industriale del medesimo ufficio».

Art. 5 Rapporti tra brevetto europeo e brevetto italiano

1. L'articolo 59 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e' sostituito dal seguente:
«Art. 59 (Rapporti tra brevetto europeo e brevetto italiano). - 1. Qualora, per la stessa invenzione proposta dal medesimo inventore, siano stati concessi, allo stesso inventore o al suo avente causa, un brevetto italiano e un brevetto europeo valido in Italia o un brevetto europeo con effetto unitario, aventi la medesima data di deposito o di priorita', il brevetto italiano mantiene i suoi effetti e coesiste con il brevetto europeo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi anche in caso di successivo annullamento o decadenza del brevetto europeo».

Art. 7 Conservazione della data di deposito della domanda di brevetto in caso di pagamento non contestuale dei diritti di deposito

1. All'articolo 148 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
    «1. Le domande di brevetto, di registrazione e di rinnovazione di cui all'articolo 147, comma 1, non sono ricevibili:
    a) se il richiedente non e' identificabile o non e' raggiungibile;
    b) se la domanda, nel caso dei marchi di primo deposito, non contiene la riproduzione del marchio o l'elenco dei prodotti ovvero dei servizi;
    c) in assenza di pagamento, per le domande di brevetto per invenzione o modello di utilita', dei diritti di deposito entro il termine di cui al comma 4-bis»;

  2. b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
    «1-bis. L'irricevibilita', salvo quanto stabilito nel comma 3, e' dichiarata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi»;

  3. c) al comma 2, lettera e), le parole: «entro il termine di cui all'articolo 226» sono soppresse;

  4. d) al comma 4, dopo le parole: «l'Ufficio» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto stabilito dal comma 4-bis per le domande di brevetto per invenzione o modello di utilita',»;

  5. e) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
    «4-bis. Per la domanda di brevetto per invenzione o modello di utilita', il pagamento dei diritti di deposito e' effettuato improrogabilmente entro un mese dalla data di presentazione della domanda stessa. In tal caso, ai fini del riconoscimento della priorita', e' ritenuta valida la data di presentazione».

Art. 8 Rafforzamento del controllo preventivo sulle domande di brevetto utili per la difesa dello Stato

1. All'articolo 198 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1, primo e terzo periodo, e al comma 6, la parola: «novanta» e' sostituita dalla seguente: «sessanta»;

  2. b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
    «1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando:
    a) l'inventore presti la propria attivita' lavorativa presso filiali italiane di imprese multinazionali la cui capogruppo abbia sede legale all'estero;
    b) l'inventore abbia ceduto l'invenzione oggetto del brevetto precedentemente al deposito della domanda di brevetto».

Capo II. Semplificazione amministrativa e digitalizzazione delle procedure

Art. 11 Efficacia diretta dell'iscrizione nel Registro europeo dei brevetti di atti inerenti a una domanda o a un brevetto europeo e soppressione della trascrizione presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi

1. All'articolo 139, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le parole: «nel registro dei brevetti europei o trascritti» sono sostituite dalle seguenti: «nel Registro europeo dei brevetti o, in mancanza, siano stati trascritti».