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Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonche' norme di coordinamento con l'ordinamento interno

Testo vigente

Allegato 2

Allegato 2

Disciplina dei rimborsi della Parte italiana
alla Parte albanese

A. Ambito di applicazione

1. Il presente Allegato regola:

a) la misura e la modalita' dei rimborsi dovuti dalla Parte italiana alla Parte albanese in applicazione dell'articolo 10 del Protocollo;

b) la misura e la modalita' dei rimborsi degli eventuali oneri imprevisti dovuti dalla Parte italiana alla Parte albanese indicati nel presente Allegato.

B. Costituzione del fondo per il rimborso delle spese

1. La Parte albanese istituisce presso la tesoreria statale un conto speciale infruttifero denominato «Fondo per il rimborso delle spese sostenute per l'attuazione del Protocollo italo-albanese per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria». Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Protocollo la Parte albanese comunica alla Parte italiana tramite i canali diplomatici i dati completi di identificazione del conto di cui al presente paragrafo, nonche' le modalita' mediante le quali e' data evidenza delle entrate e delle uscite del conto nell'ambito della contabilita' pubblica della Repubblica d'Albania.

2. Il conto di cui al paragrafo 1 della presente sezione e' suddiviso in sotto-conti per ciascuna delle categorie di oneri indicate nelle sezioni C e D del presente Allegato. La ripartizione delle disponibilita' del conto speciale di tesoreria tra i diversi sotto-conti e' determinata e modificata dalla Parte albanese conformemente alle effettive necessita' ed e' comunicata alla Parte italiana tramite i canali diplomatici.

3. Eventuali minori spese relative a uno o piu' sotto-conti sono prioritariamente utilizzate per compensare maggiori spese relative ad altri sotto-conti.

4. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Protocollo, la Parte italiana accredita la somma di euro 16,5 milioni nel conto speciale di tesoreria indicato al paragrafo 1 della presente sezione, quale anticipo forfettario dei rimborsi dovuti ai sensi dell'articolo 10 del Protocollo per il primo anno di applicazione del Protocollo.

5. La Parte italiana puo' effettuare il versamento in euro e sono convertite in lek al tasso di cambio del giorno del versamento stesso.

6. Il conto speciale di tesoreria di cui al paragrafo 1 della presente sezione puo' essere utilizzato esclusivamente per le finalita' indicate dal presente Allegato. Le disponibilita' di tale conto sono impignorabili.

C. Oneri rimborsabili ai sensi dell'articolo 10 del Protocollo

1. Gli oneri rimborsabili ai sensi dell'articolo 10 del Protocollo sono computati secondo le modalita' previste dalla presente sezione.

2. La Parte italiana rimborsa alla Parte albanese gli oneri previsti dall'articolo 4, paragrafo 9, del Protocollo nella misura di seguito indicata:

a) il 100% degli oneri sostenuti per la fornitura dei servizi di assistenza ospedaliera effettivamente prestati conformemente al prontuario ufficiale dei costi sanitari previsto dalla legislazione albanese applicabile. La Parte albanese documenta l'effettiva somministrazione dei trattamenti ospedalieri di cui chiede il rimborso;

b) il 100% del costo previsto nei relativi contratti di acquisto di dispositivi medici e farmaci, inclusi, a richiesta della Parte italiana, i vaccini, di cui la Parte albanese documenta l'effettivo utilizzo per le finalita' previste dal Protocollo. I contratti di acquisto sono messi a disposizione della Parte italiana, a richiesta della medesima;

c) il 100% del costo di acquisto, previamente assentito dalle competenti autorita' italiane, dei beni e servizi diversi da quelli elencati alle lettere a) e b) del presente paragrafo, occorrenti per lo svolgimento delle attivita' previste dal presente Protocollo.

3. Nei casi previsti dall'articolo 6, paragrafo 6, del Protocollo, la Parte italiana rimborsa alla Parte albanese:

a) il 100% degli oneri documentati derivanti dall'impiego di personale delle forze di polizia, dall'acquisto di carburanti per i veicoli e mezzi di servizio utilizzati dalle forze di polizia stesse e da altre spese direttamente connesse all'accompagnamento dei migranti;

b) il 100% dell'onere per l'acquisto, previamente assentito dalla Parte italiana, dei veicoli o altri mezzi necessari allo svolgimento delle attivita' previste dal presente Protocollo.

4. Nei casi previsti dall'articolo 8, paragrafo 3, del Protocollo, la Parte italiana rimborsa alla Parte albanese il 100% delle spese documentate di personale delle forze armate e di polizia, dall'acquisto di carburanti per i veicoli di servizio utilizzati e da altre spese direttamente connesse all'impiego di mezzi e unita' della Parte albanese.

5. In alternativa al rimborso dei costi effettivi conformemente ai paragrafi 3 e 4, la Parte italiana puo' optare per il rimborso dei costi determinati in ottemperanza alla decisione n. 591, del 7 settembre 2022, «Per l'approvazione della tipologia di servizi aggiuntivi offerti dalla polizia di Stato e delle tariffe di pagamento per persone giuridiche e fisiche, pubbliche o private». Le competenti autorita' delle Parti possono, di comune accordo, concordare diverse modalita' di forfettizzazione degli oneri di cui ai paragrafi 3 e 4, anche tenuto conto dell'evoluzione dell'ordinamento italiano e albanese.

6. Nei casi previsti dall'articolo 12, paragrafo 2, del Protocollo, la Parte italiana rimborsa alla Parte albanese il 100% degli oneri effettivamente sostenuti da quest'ultima e derivanti da:

a) spese processuali documentate;

b) oneri documentati corrispondenti all'impiego di personale dipendente da organi o enti statali della Repubblica dell'Albania impiegato per la difesa in giudizio della medesima;

c) oneri documentati per il pagamento di avvocati del libero foro contrattati, previo assenso scritto della Parte italiana, dalla Parte albanese, limitatamente alla difesa innanzi a tribunali internazionali;

d) qualsiasi altra spesa stabilita come spesa di giudizio nella decisione del tribunale;

e) risarcimento dei danni secondo la decisione del tribunale nazionale o internazionale.

7. Quando, nei casi di cui al paragrafo 6, lettera c), della presente sezione, la Parte italiana assume direttamente l'onere della difesa in giudizio senza ritardi, non sono dovuti rimborsi per eventuali spese addizionali sostenute dalla Parte albanese per il pagamento di avvocati del libero foro dalla stessa contrattati.

8. La Parte che assume la difesa in giudizio nelle controversie indicate ai paragrafi 6 e 7 della presente sezione assicura lo svolgimento dell'attivita' processuale con la massima diligenza e pone in essere tutte le attivita' necessarie a minimizzare il rischio di soccombenza in giudizio. L'altra Parte presta la massima collaborazione per la migliore difesa in giudizio. I difensori mantengono costanti contatti con entrambe le Parti e si attengono alle loro indicazioni per la migliore difesa in giudizio.

D. Imprevisti e altri oneri

1. La Parte italiana rimborsa altresi' alla Parte albanese:

a) le spese documentate derivanti dalla realizzazione di opere di urbanizzazione e dalla fornitura di servizi pubblici necessari per il funzionamento delle strutture di cui all' Allegato 1 al Protocollo, salvo che siano direttamente sostenute dalla Parte italiana o da soggetti da questa incaricati;

b) i risarcimenti derivanti da procedimenti giudiziari in cui la Repubblica di Albania o una delle sue istituzioni diventa incolpevolmente parte a causa o in conseguenza dell'attuazione del Protocollo;

c) le spese derivanti da altri danni imprevisti, derivanti alla Parte albanese dall'esecuzione del Protocollo, non derivanti da comportamenti dolosi o colposi della Parte albanese e nella misura in cui la Parte albanese non abbia potuto evitare le conseguenze dannose con l'impiego della normale diligenza. Le carenze di servizio derivanti da limitate capacita' oggettive delle Parti non sono considerate dolo o colpa;

d) eventuali perdite di valore dei versamenti effettuati dalla Parte italiana ai sensi delle sezioni B ed E del presente Allegato, derivanti dal deprezzamento del tasso di cambio.

2. Con le modalita' previste dalla sezione E, la Parte italiana rimborsa gli oneri di cui al paragrafo 1 della presente sezione.

E. Rifinanziamenti del fondo per il rimborso delle spese

1. Entro il 15 marzo e il 15 settembre di ciascuno degli anni di vigenza del Protocollo, la Parte albanese comunica alla Parte italiana per i canali diplomatici l'importo delle spese di cui alle sezioni C e D del presente Allegato, sostenute nel semestre precedente.

2. La richiesta di rimborso e' corredata da copia autenticata delle fatture per i servizi resi e della documentazione prevista dalle sezioni C e D del presente Allegato, comprovante il servizio effettuato o l'onere sostenuto. La Parte italiana puo' chiedere chiarimenti e integrazioni della documentazione.

3. Entro 45 giorni dalla comunicazione di cui al paragrafo 1 della presente sezione, la Parte italiana versa, con le modalita' previste dalla sezione B del presente Allegato, l'importo richiesto e giustificato dalla Parte albanese, anche a titolo di anticipazione forfettaria delle spese che la medesima sosterra' nel semestre successivo. A seguito di tale versamento, l'importo del conto speciale di tesoreria non puo' essere inferiore a 16,5 milioni di euro. In caso di contestazione su parte dell'importo richiesto dalla Parte albanese, la Parte italiana versa comunque entro il termine indicato nel presente paragrafo la quota non contestata.

4. La Parte italiana detrae dai versamenti dovuti ai sensi del presente Allegato le somme corrispondenti ai danni dalla stessa subiti e imputabili alla Parte albanese ai sensi dall'articolo 12, paragrafo 1, del Protocollo.

F. Fondo di garanzia

1. Per assicurare il rimborso delle spese previste dal presente Allegato eccedenti i versamenti effettuati dalla Parte italiana ai sensi delle sezioni B ed E del presente Allegato, la Parte italiana costituisce a favore della Parte albanese un fondo di garanzia.

2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Protocollo, la Parte italiana accende, presso una banca di secondo livello operante nella Repubblica di Albania, un conto corrente bancario dedicato esclusivamente al deposito delle risorse afferenti al fondo di garanzia. Dell'avvenuto deposito e di eventuali variazioni delle coordinate del conto corrente, la Parte italiana fornisce conferma alla Parte albanese, mediante comunicazione per i canali diplomatici.

Le somme depositate nel conto di garanzia non possono essere ritirate dalla Parte italiana senza il consenso scritto della Parte albanese.

3. Gli interessi maturati sul conto corrente accrescono le disponibilita' del fondo di garanzia. Alle spese per la tenuta del conto si provvede con le medesime disponibilita'.

4. In caso di mancata effettuazione dei versamenti dovuti dalla Parte italiana in base al presente Allegato, la Parte albanese notifica alla Parte italiana, per i canali diplomatici, un invito ad adempiere, precisando la somma dovuta e le relative motivazioni. Se si tratta di somme oggetto di precedente contestazione della Parte italiana, la Parte albanese fornisce i chiarimenti occorrenti.

5. Se le Parti non raggiungono un accordo nel termine di 45 giorni dalla notifica di cui al paragrafo 4 della presente sezione, la Parte albanese puo' attingere al fondo di garanzia di cui al presente articolo.

6. Le risorse prelevate dal fondo di garanzia possono essere accreditate esclusivamente al conto speciale di tesoreria previamente notificato dalla Parte albanese conformemente alla sezione B. A seguito dell'avvenuto prelievo, la Parte albanese trasmette alla Parte italiana, per i canali diplomatici, la ricevuta dell'avvenuto pagamento, che costituisce quietanza liberatoria delle somme dovute per tutti gli effetti previsti dal Protocollo.

7. La Parte italiana notifica alla banca presso cui e' depositato il fondo di garanzia le disposizioni della presente sezione, le quali prevalgono su ogni diversa previsione del contratto o dei termini di servizio comunque stabiliti che regolano il conto corrente bancario in cui e' depositato il fondo di garanzia.

8. A decorrere dalla data di scadenza del Protocollo o dalla data della denuncia dello stesso da parte di una delle Parti, il paragrafo 5 della presente sezione cessa di applicarsi.

9. Agli effetti dell'articolo 12, comma 1, del Protocollo, in caso di prelievo di somme dal fondo di garanzia in difformita' della presente sezione, e' presunta la colpa grave della Parte cui la violazione e' imputabile, salvo che ne sia dimostrato il dolo.

G. Regolazione finale dei rimborsi

1. A decorrere dalla data di scadenza del Protocollo o di denuncia del medesimo, la sezione E cessa di trovare applicazione.

Entro 60 giorni dalle date di cui al primo periodo, la Parte albanese comunica per i canali diplomatici il rendiconto finale delle spese rimborsabili ai sensi del presente Allegato. Al rendiconto sono allegate le fatture per i servizi resi e la documentazione comprovante i servizi effettuati e gli oneri sostenuti conformemente alle sezioni C e D del presente Allegato, limitatamente alle spese non precedentemente rendicontate.

2. Se la somma delle spese debitamente rendicontate dalla Parte albanese conformemente al presente Allegato e' superiore alla somma dei versamenti effettuati dalla Parte italiana alla tesoreria albanese e dei prelievi dal fondo di garanzia effettuati dalla Parte albanese ai sensi della sezione F del presente Allegato, la Parte italiana versa alla Parte albanese il restante rimborso dovuto entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al paragrafo 1 della presente sezione.

3. Se la somma delle spese debitamente rendicontate dalla Parte albanese conformemente al presente Allegato e' inferiore alla somma dei versamenti effettuati dalla Parte italiana alla tesoreria albanese e dei prelievi dal fondo di garanzia effettuati dalla Parte albanese ai sensi della sezione F, la Parte albanese versa ad un conto bancario indicato dalla Parte italiana l'importo ricevuto in eccedenza rispetto alle spese rendicontate entro 60 giorni dalla richiesta della Parte italiana. La restituzione e' effettuata in euro. Per il computo della somma dovuta e' utilizzato il tasso di cambio del giorno della richiesta della Parte italiana.

4. La mancata documentata richiesta di rimborso nei termini e con le modalita' previsti dalla presente sezione comporta la definitiva rinuncia al rimborso e l'obbligo di restituire le somme non rendicontate.

H. Disposizioni finali

1. Le autorita' competenti delle Parti possono adottare, di comune accordo, uno o piu' manuali operativi per la migliore applicazione della presente sezione.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del Protocollo, il presente Allegato puo' essere modificato mediante intesa scritta delle Parti.