Istituzione della Giornata dell'Unita' nazionale e delle Forze armate
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1 Istituzione della Giornata dell'Unita' nazionale e delle Forze armate
1. La Repubblica riconosce il giorno 4 novembre come Giornata dell'Unita' nazionale e delle Forze armate.
2. La Giornata dell'Unita' nazionale e delle Forze armate non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
Art. 2 Iniziative connesse alla celebrazione della Giornata dell'Unita' nazionale e delle Forze armate
1. Per celebrare la Giornata di cui all'articolo 1, le istituzioni nazionali, regionali e locali e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nel rispetto dell'autonomia scolastica, possono promuovere e organizzare cerimonie, eventi, incontri, conferenze storiche, mostre fotografiche e testimonianze sui temi dell'Unita' nazionale, della difesa della Patria, nonche' sul ruolo delle Forze armate nell'ordinamento della Repubblica, anche con riferimento alle specificita' storiche e territoriali.
2. Al fine di sensibilizzare gli studenti sul ruolo quotidiano che le Forze armate svolgono per la collettivita' in favore della realizzazione della pace, della sicurezza nazionale e internazionale e della salvaguardia delle libere istituzioni e nei campi della pubblica utilita' e della tutela ambientale, le iniziative degli istituti scolastici sono volte a far conoscere le attivita' alle quali concorrono le Forze armate nell'ambito del servizio nazionale della protezione civile, per fronteggiare situazioni di pubblica calamita' e di straordinaria necessita' e urgenza, in ambito umanitario, in caso di conflitti armati e nel corso delle operazioni di mantenimento e ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale, e negli ambiti di prevenzione e di contrasto della criminalita' e del terrorismo nonche' di cura e soccorso ai rifugiati e ai profughi.
Art. 3 Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 4 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1° marzo 2024
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio