Istituzione del premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana»
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1 Finalita'
1. L'arte culinaria, nelle sue espressioni, rappresenta un'eccellenza italiana che coniuga artigianalita' e creativita'. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste ne sostiene e ne promuove lo sviluppo, orientando la propria azione al recupero delle tradizioni e alla valorizzazione delle relative professionalita'.
Art. 2 Istituzione del premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana»
1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana», di seguito denominato «premio», conferito ai cittadini italiani che si siano in maniera encomiabile distinti nel campo della gastronomia e, con la loro opera, abbiano esaltato il prestigio della cucina italiana, illustrando la Patria e contribuendo a valorizzare l'eccellenza nazionale.
2. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' altresi' istituito un registro ove sono iscritti i nomi di coloro ai quali e' stato conferito il premio.
Art. 3 Conferimento del premio
1. Il premio e' conferito annualmente dal Presidente del Consiglio dei ministri, nel limite di uno per ciascuna delle seguenti categorie di merito:
a) gelateria;
b) pasticceria;
c) cucina;
d) vitivinicoltura;
e) olivicoltura;
f) arte casearia.
2. L'elenco delle categorie di merito di cui al comma 1 puo' essere integrato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
Art. 4 Decorazione
1. Il premio e' costituito da una medaglia di bronzo che presenta, da un lato, l'emblema della Repubblica italiana e, dall'altro lato, in ragione dell'appartenenza a una delle categorie di merito di cui all'articolo 3, una delle seguenti diciture:
a) «Maestro dell'arte della gelateria italiana»;
b) «Maestro dell'arte della pasticceria italiana»;
c) «Maestro dell'arte della cucina italiana»;
d) «Maestro dell'arte vitivinicola italiana»;
e) «Maestro dell'arte olivicola italiana»;
f) «Maestro dell'arte casearia italiana».
Art. 5 Requisiti dei candidati
1. Per la candidatura al premio e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) avere concluso un percorso formativo pluriennale nel settore di riferimento;
b) avere maturato almeno quindici anni di comprovata e riconosciuta esperienza nel settore di riferimento;
c) avere tenuto una condotta civile e sociale irreprensibile;
d) avere adempiuto agli obblighi tributari e previdenziali.
Art. 6 Presentazione delle candidature
1. Le candidature per il conferimento del premio sono proposte dal Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. Le associazioni di categoria possono presentare segnalazioni al Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
2. Le candidature sono inviate alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro il 30 aprile di ciascun anno.
3. A ciascuna candidatura sono allegati i seguenti atti:
a) documento d'identita';
b) codice fiscale;
c) curriculum vitae;
d) estratto del casellario giudiziario e certificato dei carichi pendenti.
Art. 7 Comitato di selezione
1. Le candidature sono esaminate da un comitato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il comitato di cui al comma 1 e' composto da:
a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, che lo presiede;
b) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
c) un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy;
d) un rappresentante del Ministero dell'istruzione e del merito;
e) un rappresentante di ciascuna delle categorie di merito di cui all'articolo 3, che si esprime limitatamente alle candidature relative alla categoria di appartenenza.
3. I componenti del comitato di cui al comma 2 sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su designazione, per ciascuno dei componenti di cui alle lettere b), c) e d), del Ministro rispettivamente competente e, per i componenti di cui alla lettera e), del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
4. Ai componenti del comitato, che durano in carica tre anni, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Art. 8 Fase istruttoria
1. Il comitato di cui all'articolo 7 svolge un'istruttoria preordinata ad accertare che i candidati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 si siano resi singolarmente benemeriti nel raggiungere livelli di eccellenza nell'esercizio della propria attivita' in una delle categorie di merito di cui all'articolo 3.
2. L'istruttoria e' condotta con modalita' che assicurino una valutazione approfondita del livello di eccellenza dei candidati.
Art. 9 Affidamento di incarichi di esperto negli istituti professionali
1. Agli insigniti del premio possono essere conferiti incarichi di esperto negli istituti professionali per l'enogastronomia e l'ospitalita' alberghiera in deroga ai requisiti previsti dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 10 Revoca del premio
1. Incorre nella perdita del premio l'insignito che se ne renda indegno.
2. La revoca del premio puo' essere proposta da ciascuno dei Ministri rappresentati nel comitato di cui all'articolo 7. La proposta di revoca e' presentata al comitato, che, previa sommaria delibazione, la comunica all'interessato. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'interessato ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni.
3. Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione delle osservazioni da parte dell'interessato ovvero, in caso di mancata presentazione, dalla scadenza del termine di cui al comma 2 del presente articolo, il comitato di cui all'articolo 7 decide sulla proposta di revoca del premio.
4. La revoca del premio e' disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 11 Disposizioni transitorie
1. In sede di prima applicazione, il Presidente del Consiglio dei ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, conferisce sei premi di Maestro dell'arte della cucina italiana, uno per ciascuna delle categorie di merito indicate all'articolo 3.
2. I Maestri di cui al comma 1 costituiscono il comitato di selezione di cui all'articolo 7 per il primo triennio di applicazione della presente legge.