Disposizioni per l'esercizio della liberta' sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonche' di proroga della delega di cui all'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1 Disposizioni in materia di permessi e distacchi in favore delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari
1. I distacchi e i permessi retribuiti di cui all'articolo 1480, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a decorrere dall'anno 2025, sono attribuiti alle associazioni di cui agli articoli 1475, comma 2, nonche' 1476 e seguenti del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, in deroga alle modalita' di cui al comma 4 del medesimo articolo 1480, in ragione di un distacco ogni duemila unita' di personale e di un'ora annua di permesso retribuito ogni unita' di personale, ferma restando l'applicazione delle modalita' di cui al citato comma 4 per eventuali ulteriori attribuzioni di permessi e distacchi.
Art. 2 Modifica all'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46, in materia di proroga del termine per l'esercizio della delega
1. All'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46, le parole: «trenta mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 aprile 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Zangrillo, Ministro per la pubblica amministrazione
Crosetto, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Nordio