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Disposizioni in materia di economia dello spazio

Testo vigente

Titolo I. Disposizioni generali

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1 Accesso allo spazio extra-atmosferico

1. La presente legge regolamenta l'accesso allo spazio extra-atmosferico da parte degli operatori, quale crocevia strategico di interessi geopolitici, economici, scientifici e militari. Promuove altresi' gli investimenti nella nuova economia dello spazio al fine di accrescere la competitivita' nazionale e di favorire la ricerca scientifica, lo sviluppo di competenze nel settore spaziale e la valorizzazione delle nuove tecnologie correlabili all'osservazione della Terra nell'ambito delle attivita' di previsione e prevenzione dei rischi connessi con i fenomeni naturali e di origine antropica.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:

  1. a) «attivita' spaziale»: il lancio, il rilascio, la gestione in orbita e il rientro di oggetti spaziali, compresi lo smaltimento dalle orbite terrestri e la rimozione di oggetti, i servizi in orbita, l'assemblaggio e l'utilizzo di stazioni spaziali orbitanti nonche' la produzione di oggetti nello spazio extra-atmosferico e sui corpi celesti; l'esplorazione, l'estrazione e l'uso delle risorse naturali dello spazio extra-atmosferico e dei corpi celesti, in conformita' agli strumenti giuridici adottati a livello internazionale; il lancio, il volo e la permanenza, di breve o di lungo periodo, di esseri viventi nello spazio extra-atmosferico e sui corpi celesti; le attivita' condotte attraverso le piattaforme stratosferiche e i razzi sonda; ogni altra attivita' realizzata nello spazio extra-atmosferico e sui corpi celesti da operatori cui si applica la presente legge;

  2. b) «Autorita' responsabile»: il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorita' politica delegata alle politiche spaziali e aerospaziali ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128;

  3. c) «autorizzazione»: il provvedimento amministrativo rilasciato dall'Autorita' responsabile al fine di autorizzare l'operatore spaziale all'esercizio delle attivita' spaziali;

  4. d) «Agenzia»: l'Agenzia spaziale italiana, di cui al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128;

  5. e) «COMINT»: il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128;

  6. f) «costellazione satellitare»: gruppo di satelliti adibito a una missione comune e gestito in modo coordinato;

  7. g) «dati di origine spaziale»: dati generati da sistemi spaziali di osservazione della Terra, dati di osservazione di altri oggetti spaziali o dello spazio e dati di emissioni elettromagnetiche provenienti da terra;

  8. h) «lancio»: attivita' finalizzata a collocare oggetti o a consentire la permanenza di esseri viventi nello spazio extra-atmosferico, ivi compreso il tentativo di lancio;

  9. i) «gestione in orbita»: attivita' di controllo effettivo sull'oggetto spaziale, destinato ad essere collocato in orbita, la quale inizia con la separazione dal lanciatore e ha termine con la conclusione dell'operativita' dell'oggetto spaziale, con l'esecuzione delle manovre di deorbitazione e delle attivita' di passivazione dell'oggetto, con la perdita del controllo sull'oggetto o con il suo rientro nell'atmosfera;

  10. l) «oggetto spaziale»: l'oggetto spaziale, ciascuno dei suoi elementi, il veicolo di lancio e ciascuno degli elementi di quest'ultimo;

  11. m) «operatore spaziale» od «operatore»: persona fisica o giuridica che conduce, o intende condurre, sotto la propria responsabilita', attivita' spaziali;

  12. n) «rientro»: attivita' finalizzata al rientro, compreso il tentativo di rientro, di un oggetto dallo spazio extra-atmosferico sulla Terra;

  13. o) «Stato di lancio»: lo Stato definito dall'articolo I, lettera c), della Convenzione sulla responsabilita' internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 5 maggio 1976, n. 426;

  14. p) «terzo»: qualsiasi persona fisica o giuridica diversa da quelle che partecipano all'attivita' spaziale. Non sono terzi i contraenti e sub-contraenti dell'operatore;

  15. q) «territorio italiano»: le aree terrestri e marittime sottoposte alla sovranita' dello Stato, comprese le acque interne e territoriali, lo spazio aereo nazionale, le navi e gli aeromobili di nazionalita' italiana, le stazioni spaziali italiane nonche' le installazioni sottoposte alla giurisdizione o al controllo dello Stato, anche in forza di trattati internazionali;

  16. r) «previsione dei rischi connessi con i fenomeni naturali o di origine antropica»: l'insieme delle attivita', svolte anche con il concorso di soggetti provvisti di competenza scientifica, tecnica e amministrativa, dirette all'identificazione e allo studio, anche dinamico, degli scenari di rischio possibili, per le esigenze di allertamento del Servizio nazionale della protezione civile e, ove possibile, di pianificazione di protezione civile;

  17. s) «prevenzione dei rischi connessi con i fenomeni naturali o di origine antropica»: l'insieme delle attivita' di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata, dirette a evitare o a ridurre la possibilita' che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attivita' di previsione di cui alla lettera r).

Titolo II. Disposizioni in materia di esercizio delle attivita' spaziali da

Parte DI. Operatori spaziali

Art. 3 Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano alle attivita' spaziali condotte da operatori di qualsiasi nazionalita' nel territorio italiano nonche' alle attivita' spaziali condotte da operatori nazionali al di fuori del territorio italiano.

Art. 4 Obbligo di autorizzazione per l'esercizio di attivita' spaziali

1. Le attivita' spaziali di cui all'articolo 3 sono soggette ad autorizzazione.

2. L'autorizzazione puo' avere ad oggetto una singola attivita' spaziale o piu' attivita' spaziali dello stesso tipo o piu' attivita' spaziali di tipo diverso tra loro interconnesse. Nel caso di lancio di piu' satelliti facenti parte di una medesima costellazione e' rilasciata un'autorizzazione unica.

3. L'autorizzazione e' subordinata al rimborso dei costi di istruttoria e al versamento di un contributo, determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b), avuto riguardo alla tipologia dei soggetti richiedenti, alle finalita' della missione, al dimensionamento della stessa e al livello di rischio.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non si applicano se l'attivita' spaziale e' svolta sulla base di autorizzazione rilasciata da uno Stato estero, riconosciuta dallo Stato italiano in base a un trattato internazionale.

5. Fuori dei casi di cui al comma 4, l'autorizzazione di cui al comma 1 puo' essere sostituita dal riconoscimento dell'autorizzazione rilasciata da uno Stato estero secondo criteri equivalenti a quelli previsti dalla presente legge. Il riconoscimento e' disposto, a domanda dell'operatore, dall'Autorita' responsabile ed e' subordinato al versamento di un contributo di importo non superiore al 50 per cento di quello determinato ai sensi del comma 3. Il procedimento e' concluso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

6. Le somme derivanti dai contributi di cui ai commi 3 e 5 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al Fondo di cui all'articolo 23.

Art. 5 Requisiti oggettivi per l'esercizio di attivita' spaziali

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 4 e' subordinata al possesso dei requisiti oggettivi di idoneita' tecnica definiti ai sensi dell'articolo 13, nel rispetto dei seguenti principi e criteri:

  1. a) sicurezza delle attivita' spaziali in tutte le loro fasi e i loro aspetti, dalla progettazione dell'oggetto spaziale e delle sue componenti alla gestione delle attivita' spaziali, con previsione di una specifica analisi degli impatti sulla sicurezza nonche' una valutazione relativa all'inquinamento luminoso e radioelettrico prodotto dagli oggetti spaziali e alla mitigazione degli effetti dei detriti spaziali, comprese le modalita' per assicurarne l'eventuale rientro nell'atmosfera in modo sicuro e, ove possibile, controllato;

  2. b) resilienza dell'infrastruttura satellitare rispetto ai rischi informatici, fisici e di interferenza, con conseguente capacita' di identificare e gestire gli oggetti spaziali, rilevare gli incidenti, garantire il controllo dei diritti di accesso e assicurare la protezione degli assetti, in particolare attraverso misure di crittografia, operazioni di back up e patch, prove tecniche e gestione degli incidenti;

  3. c) sostenibilita' ambientale delle attivita' spaziali attraverso la verifica dell'impronta ambientale di tutte le attivita' svolte durante l'intero ciclo di vita dell'oggetto spaziale, dalle fasi di progettazione, sviluppo e produzione alle fasi operative e di fine vita.

Art. 6 Requisiti soggettivi generali

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 4 e' subordinata al possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

  1. a) requisiti generali di condotta previsti dall'articolo 94 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

  2. b) capacita' professionali e tecniche idonee a condurre le attivita' per le quali si richiede l'autorizzazione;

  3. c) adeguata solidita' finanziaria, commisurata ai rischi associati all'attivita' spaziale da condurre e alla dimensione aziendale. Per le start-up, le microimprese e le piccole e medie imprese la solidita' finanziaria e' valutata considerando anche la presenza di investitori istituzionali, il supporto di programmi di finanziamento pubblico o privato e la partecipazione a incubatori o acceleratori di impresa riconosciuti;

  4. d) stipulazione di un contratto assicurativo a copertura dei rischi di sinistro, secondo le disposizioni dell'articolo 21 e nei tempi di cui all'articolo 7, comma 9;

  5. e) disponibilita' di un servizio di prevenzione delle collisioni, in proprio o provvisto da un fornitore abilitato sulla base dei requisiti definiti con i decreti di cui all'articolo 13.

Art. 7 Procedimento di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attivita' spaziali

1. La richiesta di autorizzazione all'esercizio di attivita' spaziali e' presentata all'Autorita' responsabile per il tramite dell'Agenzia. Ricevuta la richiesta, l'Agenzia provvede entro sessanta giorni agli accertamenti necessari ai sensi degli articoli 5 e 6, comunicando l'esito degli stessi, unitamente ai relativi atti, all'Autorita' responsabile per il prosieguo dell'istruttoria.
L'Agenzia puo' effettuare accessi o ispezioni per verificare il possesso dei requisiti tecnici dichiarati nonche' la sussistenza e l'idoneita' degli apparati e dei sistemi di gestione, limitatamente a quanto strettamente strumentale all'attivita' spaziale da autorizzare. In tali casi, il termine per la conclusione del procedimento e' sospeso sino a un periodo massimo complessivo non superiore a trenta giorni.

2. L'Agenzia o l'Autorita' responsabile possono chiedere l'integrazione della documentazione tecnica e amministrativa depositata. Dalla data della richiesta di integrazione fino alla data della trasmissione della documentazione integrativa rimane sospeso il termine di cui al comma 7.

3. In caso di esito negativo dell'accertamento di cui al comma 1, l'Agenzia non procede a ulteriori attivita' istruttorie e formula una proposta all'Autorita' responsabile, la quale adotta il provvedimento finale e lo comunica tempestivamente al richiedente.

4. In caso di esito positivo degli accertamenti tecnici, l'Agenzia trasmette gli atti all'Autorita' responsabile, al Ministero della difesa e alla segreteria del COMINT. Il COMINT, integrato per l'esame delle richieste di autorizzazione di cui al presente articolo dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o da un suo delegato, svolge l'istruttoria anche in relazione agli aspetti di cui al comma 8 e puo' sentire altre amministrazioni interessate all'attivita' spaziale oggetto della richiesta di autorizzazione, non rappresentate nell'ambito del COMINT medesimo, nonche' gli organismi di informazione per la sicurezza, di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

5. Salvo quanto previsto dal comma 6, nel caso in cui il COMINT ritenga non sussistenti le ipotesi di cui al comma 8, formula la proposta di autorizzazione, indicando i diritti e gli obblighi dell'operatore ed eventuali prescrizioni tecniche in relazione ai requisiti di cui agli articoli 5 e 6, all'Autorita' responsabile, che provvede nel termine di cui al comma 7 del presente articolo.

6. Nel caso in cui il COMINT ritenga sussistenti le ipotesi di cui al comma 8 ovvero nel caso in cui una o piu' delle amministrazioni componenti il medesimo Comitato richiedano che la proposta sia sottoposta alla deliberazione del Consiglio dei ministri, il COMINT formula la proposta di autorizzazione o di diniego dell'autorizzazione e predispone lo schema di provvedimento per la deliberazione del Consiglio dei ministri.

7. La decisione sulla domanda di autorizzazione e' adottata dall'Autorita' responsabile entro il termine massimo complessivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda.

8. L'autorizzazione e' negata nei seguenti casi:

  1. a) se l'esercizio dell'attivita' spaziale e' suscettibile di costituire o agevolare un pregiudizio attuale o potenziale per gli interessi essenziali della difesa, della sicurezza nazionale e della continuita' delle relazioni internazionali o per la protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali o per la protezione cibernetica o la sicurezza informatica nazionali;

  2. b) se sussistono legami tra l'operatore spaziale da autorizzare e altri Stati o territori terzi che, tenuto conto anche delle posizioni ufficiali dell'Unione europea, non si conformano ai principi di democrazia o dello Stato di diritto o minacciano la pace e la sicurezza internazionali o sostengono organizzazioni criminali o terroristiche o soggetti ad esse comunque collegati;

  3. c) se lo scopo dell'attivita' spaziale e' in contrasto con un interesse fondamentale della Repubblica.

9. Il provvedimento di autorizzazione indica i diritti e gli obblighi dell'operatore e stabilisce, se necessario, le prescrizioni da ottemperare per la mitigazione del rischio, anche in relazione all'acquisizione dei nulla osta di sicurezza di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, qualora necessari per l'esercizio dell'attivita' spaziale. Esso stabilisce altresi' la data entro cui l'operatore deve dare inizio all'attivita', la data entro cui l'operatore deve procedere alla stipulazione di un contratto assicurativo a copertura dei rischi di sinistro, secondo le disposizioni dell'articolo 21, comunque prima dell'inizio dell'attivita' spaziale autorizzata, e la durata dell'autorizzazione, che puo' essere prorogata su istanza dell'operatore, previo accertamento della permanenza dei requisiti e delle condizioni che ne hanno consentito il rilascio.

10. All'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, dopo le parole: «ove nominati,» sono inserite le seguenti: «dall'Autorita' delegata di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124,».

Art. 8 Modifica dell'autorizzazione per ragioni sopravvenute

1. L'operatore spaziale, se viene a conoscenza del fatto che si e' verificato o che puo' verificarsi un mutamento sostanziale delle circostanze rispetto a quelle esistenti al momento del rilascio dell'autorizzazione, chiede all'Autorita' responsabile la modifica dei termini e delle condizioni dell'autorizzazione stessa. In questo caso si applica la procedura di cui all'articolo 7, ma i termini sono dimezzati. E' parimenti dimezzato l'importo del contributo di cui all'articolo 4, comma 3.

2. Anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 7, 9, 10, 11 e 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Autorita' responsabile, di propria iniziativa o su segnalazione di altra amministrazione competente, puo' modificare i termini e le condizioni dell'autorizzazione ovvero procedere alla sua revoca o al suo annullamento al fine di tutelare la difesa e la sicurezza nazionale o di evitare un pericolo imminente. In tal caso non e' richiesta la comunicazione di avvio del procedimento. Si applica quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, in ordine all'imposizione di prescrizioni per la prosecuzione o l'interruzione dell'attivita' spaziale in condizioni di sicurezza.

Art. 9 Sospensione o decadenza dall'autorizzazione per mancata osservanza delle prescrizioni autorizzative

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, l'Autorita' responsabile puo' sospendere l'autorizzazione all'esercizio delle attivita' spaziali o dichiarare la decadenza dell'avente diritto in caso di:

  1. a) violazione da parte dell'operatore delle disposizioni della presente legge, degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea, delle condizioni o degli obblighi indicati nell'autorizzazione;

  2. b) mancato rispetto del termine per l'avvio delle attivita' spaziali stabilito dall'autorizzazione;

  3. c) mancata stipulazione di un contratto assicurativo a copertura dei rischi di sinistro entro il termine indicato nel provvedimento di autorizzazione;

  4. d) modifica sostanziale della finalita' delle attivita' spaziali oggetto di autorizzazione;

  5. e) riduzione o cessazione, per qualsiasi causa, della garanzia assicurativa prestata, se non immediatamente ricostituita;

  6. f) presentazione di documentazione o informazioni errate;

  7. g) violazione delle prescrizioni e delle misure di cautela disposte per minimizzare i rischi per la sicurezza delle persone e dei beni, anche nella fase di rientro dell'oggetto spaziale nell'atmosfera, nonche' per proteggere l'ambiente, tutelare la salute pubblica, gli interessi della sicurezza nazionale e la continuita' delle relazioni internazionali;

  8. h) perdita dei prescritti requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 21;

  9. i) diniego del rilascio, revoca o sospensione di abilitazioni di sicurezza, ove necessarie per l'esercizio dell'attivita' spaziale.

2. Fatta eccezione per l'ipotesi di cui al comma 1, lettera i), l'Autorita' responsabile, prima di adottare una decisione di sospensione o decadenza, informa l'operatore, che, entro un termine appropriato indicato dall'Autorita' stessa, puo' fornire spiegazioni e produrre documentazione.

3. Nella decisione di sospensione o decadenza, l'Autorita' responsabile puo' imporre condizioni necessarie per la prosecuzione o l'interruzione delle attivita' spaziali in condizioni di sicurezza, anche ordinando all'operatore di adottare a sue spese misure appropriate per garantire l'osservanza di quanto stabilito dal comma 1, lettera g). In casi eccezionali di necessita' e urgenza, anche derivanti dall'adempimento di obblighi internazionali, l'Autorita' responsabile puo' altresi' trasferire il controllo delle attivita' spaziali a un altro operatore o a un soggetto pubblico per garantirne la continuazione o la cessazione.

4. Ogni onere derivante dalla sospensione, dalla revoca o dalla decadenza dell'autorizzazione e' a carico dell'operatore.

Art. 10 Trasferimento dell'attivita' spaziale o della proprieta' dell'oggetto spaziale

1. Il trasferimento di una o piu' attivita' spaziali autorizzate ovvero il trasferimento della proprieta' o della gestione o del controllo di un oggetto spaziale impiegato in attivita' spaziali sottoposte ad autorizzazione ai sensi della presente legge sono sottoposti ad autorizzazione dell'Autorita' responsabile.

2. Nei casi di cui al comma 1, l'autorizzazione e' rilasciata secondo la procedura prevista dall'articolo 7. I termini del procedimento autorizzativo sono dimezzati. E' parimenti dimezzato l'importo del contributo di cui all'articolo 4, comma 3.

3. Il presente articolo si applica anche alle attivita' spaziali svolte ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, salvo che l'autorizzazione al trasferimento concessa dallo Stato estero sia riconosciuta in Italia in base alle predette disposizioni.

Art. 11 Autorita' di vigilanza

1. L'Agenzia, sentiti il Ministero della difesa e gli organismi di informazione per la sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, per gli aspetti di rispettiva competenza, vigila sulle attivita' condotte dall'operatore per assicurarne la conformita' alle disposizioni della presente legge, agli atti adottati in attuazione della legge medesima e alle condizioni e prescrizioni indicate nell'autorizzazione.

2. L'Agenzia ha accesso ai documenti e alle informazioni in possesso dell'operatore e del proprietario dell'oggetto spaziale, se diverso dall'operatore, relativi all'attivita' spaziale autorizzata e all'oggetto spaziale eventualmente lanciato nell'ambito di tale attivita'; puo' chiedere ulteriori informazioni all'operatore e al proprietario dell'oggetto spaziale, se diverso dall'operatore, nonche' condurre ispezioni nei locali e nei siti utilizzati o da utilizzare per l'attivita' spaziale, nel rispetto della normativa vigente. I dati, le informazioni e i documenti raccolti sono trattati e conservati nel rispetto delle esigenze di confidenzialita' e segretezza e nel rispetto delle disposizioni per la tutela delle informazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, e sono esclusi dal diritto di accesso ai sensi del capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. L'Agenzia e' altresi' referente del Servizio nazionale della protezione civile per le informazioni necessarie per il Comitato operativo nazionale di cui all'articolo 14 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nel caso in cui sia previsto il rientro di detriti spaziali, ai fini del relativo monitoraggio.

4. L'operatore e il proprietario dell'oggetto spaziale cooperano con l'Agenzia. A tale fine forniscono le informazioni e i documenti richiesti e adottano le misure necessarie per consentire lo svolgimento delle ispezioni di cui al comma 2.

5. L'operatore spaziale comunica all'Agenzia con almeno trenta giorni di preavviso la data di inizio di ciascuna operazione spaziale e trasmette ogni sei mesi all'Agenzia stessa una relazione sul suo svolgimento.

Art. 12 Sanzioni amministrative e penali

1. L'operatore spaziale e il proprietario dell'oggetto spaziale che non forniscono le informazioni o i documenti richiesti o non adottano le misure necessarie per consentire le ispezioni, ostacolando l'attivita' di vigilanza, sono assoggettati alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 150.000 a euro 500.000. Nella determinazione dell'ammontare della sanzione si applicano i criteri previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. All'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 provvede l'Agenzia. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnati al Fondo di cui all'articolo 23.

3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, l'operatore che esercita un'attivita' spaziale senza avere conseguito l'autorizzazione o successivamente alla sua scadenza e' punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 20.000 a euro 50.000.

Art. 13 Disposizioni attuative

1. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, acquisito il parere del Consiglio di Stato, sentiti il COMINT, l'Agenzia spaziale italiana, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e, ove nominata, l'Autorita' delegata di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, in coerenza con gli esiti delle attivita' condotte nel medesimo settore nell'ambito di iniziative internazionali, sono definiti:

  1. a) le condizioni e i requisiti per assicurare un livello elevato di sicurezza, resilienza e sostenibilita' dell'attivita' spaziale secondo quanto previsto dall'articolo 5;

  2. b) l'importo del contributo dovuto per il rilascio dell'autorizzazione e i criteri per la determinazione del rimborso dei costi istruttori posti a carico dei richiedenti nell'ambito dei procedimenti di cui agli articoli 4, 8 e 10, nonche' le modalita' di corresponsione del contributo, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalita', con la previsione di esenzioni o riduzioni in ragione delle finalita' scientifiche dell'attivita' spaziale o della dimensione economica dell'operatore;

  3. c) la documentazione da presentare a corredo della domanda di autorizzazione secondo la procedura di cui all'articolo 7;

  4. d) i procedimenti per l'applicazione e i criteri di graduazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge;

  5. e) le eventuali ulteriori modalita' relative all'esercizio delle funzioni di vigilanza previste dalla presente legge;

  6. f) i requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b), c) ed e), con la possibilita' di criteri differenziati per le start-up e per le piccole e medie imprese, al fine di favorire l'innovazione e il loro ingresso nel mercato spaziale;

  7. g) l'individuazione delle soglie di rischio ai fini della graduazione dei massimali assicurativi;

  8. h) le modalita' in base alle quali possono essere esercitate nel territorio nazionale le attivita' di ricezione, gestione, utilizzazione e diffusione di dati di origine spaziale;

  9. i) le caratteristiche tecniche dei dati di origine spaziale di osservazione della Terra la cui ricezione, gestione, utilizzazione e diffusione, anche per fini commerciali, puo' essere sottoposta a divieti e limitazioni al fine di non pregiudicare gli interessi della sicurezza nazionale e della difesa, la politica estera e l'osservanza degli obblighi internazionali dello Stato italiano, nonche' le finalita' di previsione e prevenzione dei rischi connessi con i fenomeni naturali o di origine antropica.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorita' politica delegata alle politiche spaziali e aerospaziali, ove nominata, e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le caratteristiche e i requisiti tecnici dello «spazioporto», inteso come sito della superficie terrestre le cui infrastrutture, strutture e apparecchiature sono appositamente dedicate al lancio o decollo, al rientro o atterraggio o a operazioni a terra o in volo di un sistema veicolo suborbitale od orbitale, nonche' le modalita' di svolgimento delle predette operazioni.

Art. 14 Regolamentazione tecnica, vigilanza e controllo sulle attivita' spaziali

1. L'Agenzia, nel rispetto dei poteri di indirizzo, coordinamento, programmazione e vigilanza dell'Autorita' responsabile, agisce come unica autorita' di settore per la regolazione tecnica. L'Agenzia provvede alla regolamentazione delle specifiche tecniche. Il procedimento di approvazione delle predette specifiche tecniche e' disciplinato dai decreti di cui all'articolo 13, nel rispetto dei principi di partecipazione e trasparenza.

Titolo III. Immatricolazione degli oggetti spaziali

Art. 15 Registro nazionale di immatricolazione degli oggetti spaziali lanciati nello spazio extra-atmosferico

1. Gli oggetti spaziali rispetto ai quali l'Italia risulta Stato di lancio, in base alla Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, fatta a New York il 14 gennaio 1975, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 12 luglio 2005, n. 153, o in base ad altre norme internazionali, sono immatricolati nel Registro nazionale di immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, istituito ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge n. 153 del 2005, di seguito denominato «Registro nazionale».

2. Ciascun oggetto spaziale e' registrato mediante un codice alfanumerico composto da una lettera e tre cifre progressive precedute dall'identificativo nazionale «ITA».

3. Un oggetto spaziale lanciato nello spazio extra-atmosferico non puo' essere iscritto nel Registro nazionale se e' iscritto nel registro di un altro Stato.

4. L'Agenzia cura la custodia e l'aggiornamento del Registro nazionale. Il Registro nazionale e' pubblico e consultabile per via telematica.

5. L'Agenzia comunica le annotazioni effettuate nel Registro nazionale alla segreteria del COMINT e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che provvede agli adempimenti di carattere internazionale previsti dalla Convenzione di cui al comma 1.

Art. 16 Informazioni per l'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico

1. L'operatore comunica all'Agenzia le seguenti informazioni di cui all'articolo IV della Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, fatta a New York il 14 gennaio 1975, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 12 luglio 2005, n. 153:

  1. a) il nome dello Stato o degli Stati di lancio;

  2. b) un'appropriata denominazione dell'oggetto spaziale;

  3. c) il numero del designatore internazionale dell'oggetto spaziale;

  4. d) la data, il territorio o il luogo del lancio;

  5. e) i parametri orbitali basici dell'oggetto spaziale, compresi il periodo nodale, l'inclinazione, l'apogeo e il perigeo;

  6. f) la funzione generale dell'oggetto spaziale.

2. L'operatore, inoltre, comunica all'Agenzia le seguenti informazioni addizionali:

  1. a) il lanciatore e l'orario del lancio, espresso in tempo coordinato universale (UTC);

  2. b) la longitudine sull'orbita geostazionaria, se appropriata;

  3. c) il proprietario, il costruttore dell'oggetto spaziale lanciato e l'indirizzo web per ottenere informazioni ufficiali;

  4. d) se l'oggetto e' parte di una costellazione di satelliti;

  5. e) ogni altra informazione utile relativa al funzionamento dell'oggetto spaziale o alla fine della missione, compresi l'abbandono dell'orbita terrestre o il rientro dell'oggetto spaziale medesimo;

  6. f) l'eventuale data del trasferimento della gestione o della proprieta' di un oggetto spaziale immatricolato nel Registro nazionale ad altro operatore o proprietario;

  7. g) ogni altra informazione che l'Agenzia ritenga necessario richiedere, anche in considerazione dell'evoluzione della normativa e delle pratiche internazionali relative all'immatricolazione dell'oggetto spaziale.

3. L'operatore indica gli estremi del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' spaziale.

Art. 17 Registro complementare

1. L'Agenzia cura la tenuta di un Registro complementare per l'iscrizione degli oggetti spaziali non immatricolati in Italia di cui un operatore di nazionalita' italiana acquisisca la gestione o la proprieta', in orbita o su un corpo celeste, ai sensi dell'articolo 10, comma 1.

2. L'operatore di cui al comma 1 comunica all'Agenzia, entro trenta giorni dall'inizio della gestione in orbita o dall'acquisto della proprieta' dell'oggetto spaziale, secondo la procedura di cui all'articolo 10, le seguenti informazioni:

  1. a) il titolo e la data del trasferimento della gestione o della proprieta' dell'oggetto spaziale;

  2. b) l'identificazione del nuovo operatore o del proprietario;

  3. c) l'eventuale modifica nella posizione orbitale dell'oggetto spaziale;

  4. d) l'eventuale modifica nella funzione dell'oggetto spaziale;

  5. e) gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' spaziale, se applicabile, e dell'immatricolazione nel registro dello Stato appropriato.