Valorizzazione della risorsa mare
Testo vigente
Capo I. Coordinamento delle politiche del mare
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1 Comitato interministeriale per le politiche del mare
1. All'articolo 12 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, alinea, le parole: «cadenza triennale» sono sostituite dalle seguenti: «cadenza quadriennale»;
b) al comma 3, lettera c), dopo le parole: «sviluppo del sistema portuale» sono inserite le seguenti: «, ivi compresa la valorizzazione della navigazione commerciale e del diporto nautico»;
c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Al fine di garantire il coordinamento degli indirizzi strategici delle politiche del mare, il Comitato promuove il concerto dei Ministri che lo compongono in relazione agli atti amministrativi di attuazione del Piano del mare di cui al comma 3 per i quali la legislazione vigente prevede il concerto di due o piu' Ministri. A tali fini, il concerto puo' essere espresso dai Ministri nell'ambito di una riunione del CIPOM, appositamente convocata su richiesta del Ministro procedente, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta, in cui sia posto all'ordine del giorno lo schema di atto amministrativo da sottoporre a concerto.
3-ter. Gli schemi di regolamento di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, predisposti in attuazione del Piano del mare di cui al comma 3 del presente articolo, sono trasmessi al CIPOM ai fini del monitoraggio di cui al comma 9. Il CIPOM, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, puo' esprimere un parere non vincolante sulla coerenza tra la disciplina recata nello schema di regolamento sottoposto a parere e gli indirizzi strategici contenuti nel piano del mare»;d) al comma 4, dopo le parole: «della cultura» sono inserite le seguenti: «, dell'universita' e della ricerca»;
e) al comma 8, le parole: «cadenza triennale» sono sostituite dalle seguenti: «cadenza quadriennale»;
f) al comma 9, la parola: «annualmente» e' sostituita dalle seguenti: «con cadenza biennale».
Art. 2 Modifiche al decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, recante attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo
1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri» e dopo le parole: «dell'economia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «del Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri,»;
b) al secondo periodo, le parole: «da un rappresentante del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «dal rappresentante del Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri».
Capo II. Zona contigua e linee di base
Art. 3 Istituzione della zona contigua
1. In conformita' a quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689, e' autorizzata l'istituzione della zona contigua.
2. All'istituzione della zona contigua si provvede, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le politiche del mare e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa, dell'interno, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, da notificare agli Stati il cui territorio e' adiacente al territorio dell'Italia o lo fronteggia.
Art. 4 Estensione della zona contigua
1. La zona contigua non puo' estendersi oltre 24 miglia marine dalla linea di base da cui si misura la larghezza del mare territoriale.
2. Se l'estensione della zona contigua puo' sovrapporsi a spazi marittimi di un altro Stato, la linea esterna della zona contigua e' definita mediante accordi con gli Stati interessati, soggetti alla procedura di autorizzazione alla ratifica prevista dall'articolo 80 della Costituzione. Fino alla data di entrata in vigore di tali accordi, i limiti esterni della zona contigua sono stabiliti in modo da non compromettere o ostacolare l'accordo finale.
Art. 5 Esercizio dei diritti nella zona contigua
1. Nella zona contigua l'Italia puo' esercitare i diritti attribuiti dalle norme internazionali vigenti, inclusi quelli relativi all'espletamento dei controlli necessari al fine di:
a) prevenire le violazioni delle disposizioni in materia doganale, fiscale, sanitaria, o di immigrazione nel territorio, nelle acque interne o nel mare territoriale italiani;
b) punire le violazioni delle disposizioni di cui alla lettera a), commesse nel territorio, nelle acque interne o nel mare territoriale;
c) assicurare la tutela del patrimonio culturale subacqueo con le modalita' e nei limiti previsti dal diritto internazionale vigente.
2. I controlli di cui al comma 1 sono svolti nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di settore e nel rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze stabilito per i settori ivi indicati.
Art. 6 Diritti degli altri Stati all'interno della zona contigua
1. L'istituzione della zona contigua non compromette l'esercizio, in conformita' a quanto previsto dal diritto internazionale generale e pattizio, delle liberta' di navigazione, di sorvolo e di posa in opera di condotte e di cavi sottomarini, nonche' degli altri diritti previsti dalle norme internazionali vigenti.
Art. 7 Linee di base
1. Al fine di tenere conto della mutata morfologia costiera, in attuazione delle disposizioni degli articoli 7, 9 e 10 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689, considerato il sistema di riferimento ETRS89, ai sensi di quanto stabilito dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 10 novembre 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 37 alla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2012, recante l'adozione del Sistema di riferimento geodetico nazionale, le linee di base diritte e le linee di base di chiusura delle baie naturali e storiche, rilevanti per la misurazione dell'estensione del mare territoriale italiano, sono tracciate secondo quanto indicato dall'elenco delle coordinate geografiche dei punti di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante della presente legge. Qualora non siano tracciate le linee di base diritte, le linee di base si intendono normali, come rappresentate sulla cartografia ufficiale dello Stato in vigore.
2. Il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, e' abrogato.
3. Le carte nautiche indicanti le linee di base del mare territoriale italiano, unitamente alla lista delle coordinate geografiche dei punti per i quali passano le dette linee, sono affisse a cura delle autorita' marittime in tutti i porti e gli approdi della Repubblica.
Capo III. Disposizioni per la valorizzazione dell'attivita' subacquea a scopo ricreativo e per la tutela della sicurezza e del patrimonio ambientale e culturale
Art. 8 Ambito di applicazione e finalita'
1. Il presente capo stabilisce i requisiti e i principi fondamentali per l'esercizio dell'attivita' dei centri di immersione e di addestramento subacqueo, che forniscono servizi connessi all'attivita' subacquea a scopo ricreativo. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente capo le attivita' sportive subacquee di tipo agonistico, le attivita' di protezione civile, nonche' le immersioni scientifiche e professionali effettuate da enti di ricerca, universita', istituzioni scientifiche, pubbliche o private, e soggetti da essi incaricati. E' fatta salva l'applicazione delle norme nazionali e internazionali, nonche' delle procedure internazionalmente riconosciute e consolidate, in materia di attivita' subacquee rivolte alle persone con disabilita'.
2. Le regioni disciplinano le professioni del turismo subacqueo nel rispetto dei principi fondamentali previsti dal presente capo.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
4. La Repubblica tutela e valorizza l'attivita' subacquea a scopo ricreativo, quale attivita' in grado di coniugare la scoperta dei fondali marini, lacustri e fluviali con la promozione del patrimonio culturale e naturale sommerso, assicurando la salvaguardia e la conservazione dei relativi ecosistemi.
5. Il presente capo mira a promuovere l'attivita' subacquea a scopo ricreativo come strumento di sviluppo sostenibile, a favorire la destagionalizzazione, generando benefici economici e sociali, a garantire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio naturale, biologico, archeologico e culturale sommerso, anche attraverso la cooperazione tra enti e soggetti competenti, ad assicurare la protezione e la conservazione degli ecosistemi marini, lacustri e fluviali, prevenendo i danni ambientali derivanti dalle attivita' subacquee, e a promuovere l'adozione e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative, coerenti con gli indirizzi nazionali in materia di sicurezza, tutela ambientale e valorizzazione sostenibile della risorsa mare.
Art. 9 Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) «attivita' subacquea a scopo ricreativo»: l'attivita' ecosostenibile, svolta autonomamente o mediante centri di immersione e di addestramento, finalizzata all'addestramento e allo svolgimento di escursioni subacquee libere o guidate, che prevede l'esplorazione e l'osservazione dei fondali marini, lacustri e fluviali, mediante l'immersione subacquea;
b) «brevetto subacqueo»: un attestato di abilitazione all'immersione subacquea, richiesto da un istruttore subacqueo e rilasciato, in Italia o all'estero, da un'organizzazione didattica per le attivita' subacquee di cui alla lettera e), oppure internazionalmente riconosciuta;
c) «istruttore subacqueo»: colui che, in possesso del corrispondente brevetto rilasciato dall'organizzazione didattica per le attivita' subacquee di cui alla lettera e), insegna attivita' subacquee a scopo ricreativo, anche in modo non esclusivo o non continuativo, a persone singole o a gruppi di persone, e le tecniche dell'immersione subacquea, in tutti i suoi livelli e specializzazioni, nel rispetto delle norme UNI EN ISO vigenti e delle altre normative applicabili;
d) «guida subacquea»: colui che, in possesso del corrispondente brevetto, accompagna in immersioni subacquee a scopo ricreativo singoli o gruppi di persone in possesso di brevetto, nel rispetto delle norme UNI EN ISO vigenti e delle altre normative applicabili;
e) «organizzazione didattica per le attivita' subacquee nel settore turistico e ricreativo»: federazione, confederazione, agenzia didattica, nazionale o estera, che ha come oggetto sociale principale, ancorche' non esclusivo, l'attivita' di formazione per l'addestramento alle immersioni subacquee, dal livello iniziale a quello di istruttore subacqueo, nel rispetto delle norme UNI EN ISO vigenti e delle altre normative applicabili;
f) «centro di immersione e di addestramento subacqueo»: l'impresa o l'organizzazione senza scopo di lucro che dispone di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale per offrire servizi specializzati, attraverso il supporto alla pratica e all'apprendimento dell'attivita' subacquea a scopo ricreativo, nel rispetto delle norme UNI EN ISO vigenti e delle altre normative applicabili;
g) «zona di interesse turistico subacqueo»: un'area marina, lacustre o fluviale caratterizzata da particolari peculiarita' naturali, biologiche, archeologiche e culturali che ne giustificano la tutela e la promozione.
Art. 10 Immersione subacquea
1. Le attivita' di immersione subacquea sono svolte nel rispetto delle normative vigenti in materia di protezione ambientale e tutela del patrimonio culturale e delle norme dell'UNI, del CEI o di altri enti di normazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea. I subacquei non devono arrecare danno agli habitat naturali e alle specie protette. E' fatta salva la facolta' per il Ministero della cultura, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di dettare le prescrizioni necessarie alla tutela del patrimonio culturale sommerso in relazione alla fruizione turistica dello stesso o di interdire la fruizione turistica di aree archeologiche sommerse ove questa non sia compatibile con le esigenze della tutela.
2. E' vietato asportare, maneggiare o alimentare la fauna e la flora marina. Coloro che svolgono attivita' subacquea a scopo ricreativo sono tenuti al rispetto di specifiche linee guida finalizzate a ridurre al minimo la perturbazione della fauna e della flora marina e garantirne la conservazione. Tali linee guida sono definite dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.
3. Le immersioni subacquee con apparecchi di respirazione ausiliaria, svolte da privati e dai soggetti di cui agli articoli 11, 12 e 13 della presente legge, svolte con o senza il supporto di unita' di appoggio, sono soggette alle disposizioni del presente capo e alla vigente normativa di settore, ivi compresi gli articoli 90 e 91 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146. Le immersioni subacquee di cui al primo periodo devono essere svolte in un numero minimo di due persone.
4. I soggetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere c), d), e) e f), e all'articolo 13 devono garantire la sicurezza degli utenti durante le attivita' subacquee, fornendo adeguata assistenza e supervisione, e sono tenuti a sensibilizzare gli stessi in merito alla fragilita' degli ecosistemi marini e all'importanza della loro conservazione, fornendo informazioni dettagliate al riguardo.
5. Al fine di migliorare la sicurezza delle attivita' subacquee a scopo ricreativo e addestrativo, possono essere utilizzati sistemi di comunicazione e monitoraggio subacqueo, anche wireless, conformemente alle norme in materia di tutela ambientale.
6. Le unita' da diporto, da traffico o da pesca in transito devono mantenersi a una distanza non inferiore a 100 metri dai segnali di posizionamento del subacqueo.
Art. 11 Esercizio dell'attivita' di istruttore subacqueo e di guida subacquea
1. L'attivita' di istruttore subacqueo e di guida subacquea puo' essere svolta in tutto il territorio nazionale:
a) nei centri di immersione e di addestramento subacqueo;
b) presso le organizzazioni senza scopo di lucro;
c) in modo autonomo.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attivita', gli istruttori subacquei e le guide subacquee devono possedere i seguenti requisiti:
a) maggiore eta';
b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea ovvero, per cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, il possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato in conformita' alla normativa nazionale in materia di immigrazione;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) fermo restando quanto previsto al comma 3, possesso del brevetto di istruttore subacqueo o di guida subacquea rilasciato, al termine di un apposito corso e previo superamento del relativo esame teorico e pratico, da un'organizzazione didattica subacquea;
e) copertura assicurativa individuale, mediante polizza di assicurazione per la responsabilita' civile ai fini della copertura dei rischi derivanti a terzi a seguito dello svolgimento dell'attivita'; sono valide a tale fine anche le polizze cumulative stipulate dal centro di immersione e di addestramento subacqueo o dalle associazioni od organizzazioni presso cui l'istruttore subacqueo o la guida subacquea esercita la propria attivita', purche' sia provato il rapporto di collaborazione;
f) copertura assicurativa per i rischi derivanti a dipendenti o collaboratori, inclusi coloro che svolgano attivita' di istruttore subacqueo o di guida subacquea, a seguito di incidenti connessi alle attivita' svolte;
g) certificato medico, in corso di validita', rilasciato con oneri a carico del richiedente ai sensi del decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013.
3. I cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera abilitati allo svolgimento delle professioni di cui al presente articolo in conformita' alla normativa di un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o della Svizzera hanno titolo a svolgere la loro attivita' in Italia:
a) su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi del titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
b) in maniera stabile, a seguito del riconoscimento della qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o in Svizzera in applicazione del titolo III del citato decreto legislativo n. 206 del 2007.
4. I soggetti di cui al presente articolo hanno l'obbligo di provvedere alla regolare manutenzione delle attrezzature e degli equipaggiamenti di loro proprieta' in conformita' alla normativa vigente e di tenere un registro nel quale sono annotati i dati attinenti al collaudo e alla manutenzione degli stessi. Con provvedimento dell'autorita' politica delegata per le politiche del mare, di concerto con il Ministro del turismo, sono stabiliti i dettagli tecnici e le modalita' inerenti al sistema di certificazione delle attivita' di collaudo e di manutenzione e all'esercizio delle funzioni di controllo.
5. L'istruttore subacqueo puo' svolgere anche l'attivita' di guida subacquea.