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Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni

Testo vigente

Capo I. Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nonche' delega al governo per la revisione della disciplina degli organismi indipendenti di valutazione della performance

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1 Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Le disposizioni del presente decreto assicurano, inoltre, l'efficacia e l'utilita' dei sistemi di valutazione della performance individuale dei dirigenti, valorizzando le capacita' manageriali come leve abilitanti per il funzionamento delle organizzazioni, e promuovono il ruolo della formazione, iniziale, continua e mirata, nella valutazione individuale del personale dirigenziale e non dirigenziale, che deve essere svolta attraverso l'individuazione delle priorita' formative per il perfezionamento delle competenze tecniche e delle capacita' personali e di quelle volte a garantire l'efficace svolgimento del ruolo di ciascun dipendente nell'ambito dell'organizzazione di cui fa parte nonche' a valutare e valorizzare le potenzialita' di ciascun lavoratore, in una prospettiva di crescita professionale, di sviluppo di carriera e di miglioramento delle capacita' amministrative.
2-ter. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 2-bis e per il progressivo superamento della semplice valutazione gerarchica e unidirezionale, i sistemi di valutazione della performance prevedono la progressiva partecipazione di una pluralita' di soggetti, interni ed esterni all'organizzazione, individuati dall'articolo 2, comma 1-bis, e un piu' stretto collegamento tra obiettivi individuali e collettivi per migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione e i servizi resi agli utenti.
2-quater. L'introduzione della partecipazione di soggetti esterni ai processi di valutazione avviene in modo graduale, secondo linee guida adottate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione che tengano conto della dimensione dell'amministrazione e del grado di complessita' dell'organizzazione del lavoro. L'apporto di soggetti esterni ha natura sussidiaria e non sostitutiva rispetto al giudizio del responsabile del personale».

Art. 2 Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, perseguendo mediante cio' un obiettivo di coinvolgimento del personale e di promozione del senso di appartenenza e comunque l'obiettivo di migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione e i servizi resi agli utenti»;

  2. b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
    «1-bis. I sistemi di valutazione si compongono di una parte relativa agli obiettivi e di una parte relativa alle caratteristiche trasversali di cui all'articolo 9. Il Ministro per la pubblica amministrazione, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce le modalita' per lo svolgimento e il bilanciamento della valutazione tra la parte degli obiettivi e la parte delle caratteristiche trasversali e per la graduale integrazione dei sistemi di misurazione e valutazione della performance nonche' gli strumenti e i criteri per assicurare l'oggettivita' della valutazione. La valutazione della performance si compone di:
    a) una parte di valutazione collegiale tra dirigenti, nella quale, al fine di superare eventuali asimmetrie nelle scale di valutazione degli obiettivi e dei comportamenti del personale e perseguire l'obiettivita' della valutazione, sono previste specifiche fasi, preventive e successive;
    b) ove possibile, una parte di valutazione riguardante la performance organizzativa di strutture, complesse o no, da parte degli utenti esterni di riferimento, ad esclusione delle unita' organizzative che svolgono attivita' fuori del territorio nazionale».

Art. 3 Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per conseguire una valutazione complessiva e oggettiva della produttivita' organizzativa e individuale, la misurazione e la valutazione della performance sono realizzate attraverso sistemi che coinvolgano, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, una pluralita' di soggetti, interni ed esterni all'organizzazione»;

  2. b) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il trattamento retributivo legato alla performance e' progressivo e strettamente corrispondente, in termini percentuali, alla valutazione conseguita. Al fine di garantire alla valutazione effettivita' e progressivita', non possono essere attribuiti, nell'ambito di ciascun ufficio dirigenziale generale o di livello corrispondente secondo il relativo ordinamento, punteggi apicali in misura superiore al 30 per cento delle valutazioni effettuate per ciascuna categoria o qualifica e il riconoscimento delle eccellenze di cui all'articolo 21 non puo' superare la misura del 20 per cento delle valutazioni apicali. Le economie derivanti dalla riduzione della retribuzione legata alla performance del personale dirigenziale, accertate dagli organi di controllo, sono destinate all'incremento delle risorse per la retribuzione della performance del personale non dirigenziale, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e distribuite secondo le modalita' definite nell'ambito della contrattazione integrativa sulla base degli indirizzi della contrattazione collettiva nazionale».

Art. 5 Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) alla lettera b), dopo le parole: «misurabili in termini» e' inserita la seguente: «oggettivi,»;

  2. b) alla lettera g), dopo le parole: «alla qualita' delle risorse» sono inserite le seguenti: «umane, strumentali e finanziarie»;

  3. c) dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:
    «g-bis) determinati in numero tale da connotare le reali priorita' in relazione ai risultati attesi per il miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione e dei servizi resi agli utenti e con peso correlato alla loro rilevanza;
    g-ter) definiti, con riguardo alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e g-bis), in modo tale da consentire di ancorare la relativa valutazione a elementi in grado di assicurare il piu' alto grado di oggettivita'».

Art. 6 Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al primo periodo, le parole: «Gli Organismi indipendenti di valutazione, anche accedendo alle» sono sostituite dalle seguenti: «I titolari della valutazione, attraverso le», le parole: «e segnalano» sono sostituite dalle seguenti: «per valutare» e dopo le parole: «in corso di esercizio» sono inserite le seguenti: «da sottoporre»;

  2. b) il secondo periodo e' soppresso.

Art. 7 Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1:

    1. 1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «coerentemente con il sistema di misurazione e valutazione della performance in uso»;

    2. 2) al secondo periodo, dopo le parole: «previo parere» e' inserita la seguente: «non»;

  2. b) al comma 2:

    1. 1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
      «a) dagli Organismi indipendenti di valutazione della performance, di cui all'articolo 14, cui competono la proposta non vincolante sulla misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso nonche' la proposta non vincolante di valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai sensi della lettera e) del comma 4 del medesimo articolo 14»;

    2. 2) dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
      «a-bis) dall'organo di indirizzo politico-amministrativo per i dirigenti di vertice».

Art. 9 Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1:

    1. 1) dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
      «a-bis) ai livelli di formazione raggiunti dal personale dipendente, in relazione alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili»;

    2. 2) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, valorizzando il personale destinatario di incarichi di particolare rilevanza e complessita' attraverso l'assegnazione di specifici obiettivi individuali strettamente connessi all'adeguato svolgimento di tali incarichi nonche' alle potenzialita' di ciascuno»;

  2. b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
    «1.1. La valutazione della performance individuale si compone, inoltre, della valutazione del potenziale e delle seguenti caratteristiche trasversali:
    a) la capacita' di superare schemi consolidati e di realizzare flessibilita' organizzativa orientata al risultato;
    b) la capacita' realizzativa;
    c) la capacita' di cooperazione interna ed esterna;
    d) la capacita' di agire velocemente con tempestivita' e decisione;
    e) la capacita' di costruire gruppi con elevate prestazioni e di valorizzare i propri collaboratori»;

  3. c) al comma 2, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
    «b-bis) alla capacita' di adempiere incarichi che prevedono obiettivi di particolare complessita';
    b-ter) alla capacita' di raggiungere gli obiettivi formativi assegnati».

Art. 10 Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) alla lettera b), le parole: «di cui all'articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «, secondo quanto previsto dall'articolo 14»;

  2. b) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
    «d-bis) i collegi di cui all'articolo 2, comma 1-bis, lettera a);
    d-ter) gli utenti esterni di riferimento di cui all'articolo 2, comma 1-bis, lettera b), tramite appositi strumenti di valutazione».

Art. 11 Delega al Governo per la revisione della disciplina degli organismi indipendenti di valutazione della performance

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi di riforma degli organismi indipendenti di valutazione della performance (OIV), di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

  1. a) rafforzamento del controllo della performance nonche' dell'indipendenza e della terzieta' del controllo, anche mediante il ricorso a organismi esterni di valutazione composti da professionisti specializzati nel settore delle risorse umane e della valutazione della performance nonche' dai soggetti titolari di interessi (stakeholder) rispetto alle funzioni dell'amministrazione di riferimento e dalla collettivita' per le amministrazioni territoriali;

  2. b) incompatibilita', per il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di far parte di organismi esterni di valutazione nell'ambito della medesima amministrazione o in enti o societa' da questa vigilate, controllate o partecipate;

  3. c) introduzione di meccanismi di rotazione negli incarichi che prevedano l'indicazione, da parte dell'autorita' politica, del solo presidente dell'organo collegiale e il sorteggio per l'individuazione degli altri componenti;

  4. d) divieto di partecipare a organi collegiali insieme con soggetti che hanno gia' fatto parte del medesimo collegio;

  5. e) obbligo di garantire, nell'ambito del collegio, una composizione che assicuri l'eterogeneita' della provenienza dei componenti in relazione allo specifico ruolo o alla categoria di provenienza nonche' il bilanciamento delle competenze all'interno di ciascun collegio;

  6. f) obbligatorieta' della forma collegiale dell'OIV per le amministrazioni centrali e per quelle di maggiori dimensioni, assicurando il rispetto dei limiti delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del comma 11 dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

  7. g) coinvolgimento, nell'attribuzione degli incarichi nell'ambito degli OIV, del piu' ampio numero possibile di soggetti iscritti nel relativo albo, prevedendo la possibilita' di attribuire un numero massimo di due incarichi contestuali per i dipendenti pubblici e di quattro per i dipendenti di datori di lavoro privati;

  8. h) definizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei requisiti di elevata professionalita' ed esperienza necessari per l'iscrizione nell'albo dei componenti degli organismi di valutazione;

  9. i) definizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei criteri per l'individuazione, per le amministrazioni pubbliche, degli stakeholder di riferimento e della partecipazione della collettivita' alla valutazione delle amministrazioni territoriali;

  10. l) assicurazione della piena indipendenza e autonomia del processo di valutazione esterno, nel rispetto delle metodologie e dei criteri definiti dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri;

  11. m) previsione, per le amministrazioni di minori dimensioni e per gli enti locali, di procedimenti semplificati di valutazione esterna, correlati alla realta' dimensionale dell'ente, anche ricorrendo a forme di valutazione associata e alla costituzione di nuclei in ambito provinciale e metropolitano che sostengano gli enti locali nei loro processi di valutazione delle performance organizzative e individuali;

  12. n) previsione dell'obbligo, per gli OIV delle amministrazioni centrali, di trasmettere annualmente al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e alle Camere un rapporto sintetico sui risultati della valutazione effettuata, evidenziando lo stato, le modalita' e i risultati dell'attuazione delle disposizioni degli articoli 28, comma 1-quinquies, e 28-bis, comma 8-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotti, rispettivamente, dagli articoli 12 e 13 della presente legge;

  13. o) previsione della partecipazione dei componenti degli OIV, senza diritto di voto, alle commissioni di valutazione di cui all'articolo 28, comma 1-quinquies, e all'articolo 28-bis, comma 8-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotti, rispettivamente, dagli articoli 12 e 13 della presente legge, allo scopo di coadiuvarle nell'imparziale e trasparente attuazione delle disposizioni relative all'accesso alla dirigenza di prima e seconda fascia mediante sviluppo di carriera;

  14. p) conferma dell'autonomia regolamentare e organizzativa degli enti locali ai fini del sistema dei controlli interni di cui all'articolo 147 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, corredati di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sullo schema di ciascun decreto legislativo e' successivamente acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo' essere comunque adottato.

4. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto della procedura di cui al comma 3 e dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2.

6. Il Governo, nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, adotta le norme regolamentari per l'attuazione o l'esecuzione dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo.