Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Diocesi ortodossa romena d'Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1 Rapporti tra lo Stato e la Diocesi ortodossa romena d'Italia
1. I rapporti tra lo Stato e la Diocesi ortodossa romena d'Italia, di seguito denominata «Diocesi», sono regolati dalle disposizioni della presente legge, sulla base dell'allegata intesa stipulata il 21 febbraio 2025.
Art. 2 Liberta' religiosa
1. La Repubblica da' atto dell'autonomia della Diocesi, liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto.
2. La Repubblica, richiamandosi ai diritti di liberta' garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'esercizio del culto, l'organizzazione ecclesiastica e gli atti in materia spirituale e disciplinare si svolgono senza alcuna ingerenza statale.
3. E' garantita ai cristiani ortodossi e alle organizzazioni e associazioni appartenenti alla Diocesi la piena liberta' di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
4. E' riconosciuto ai cristiani ortodossi appartenenti alla Diocesi il diritto di professare la propria fede e praticare liberamente la propria religione in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto.
Art. 3 Ministri di culto
1. I ministri di culto liberamente nominati dalla Diocesi godono del libero esercizio del loro ministero pastorale.
2. Ai fini della presente legge, per «ministri di culto» si intendono i sacerdoti.
3. I ministri di culto non sono tenuti a dare ai magistrati o ad altre autorita' informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragioni del proprio ministero.
4. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto della Diocesi hanno diritto, su loro richiesta, ad essere esonerati dal servizio militare o essere assegnati al servizio civile.
5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli 4, 5, 6 e 9 la Diocesi comunica tempestivamente alle competenti amministrazioni l'elenco aggiornato dei ministri di culto da essa nominati e rilascia apposita certificazione delle qualifiche di appartenenza canonica al proprio clero.
Art. 4 Assistenza spirituale ai militari
1. I militari ortodossi, appartenenti alla Diocesi, hanno diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate, compatibilmente con le esigenze di servizio, alle attivita' religiose ed ecclesiastiche ortodosse che si svolgono nelle localita' dove si trovano per ragioni del loro servizio militare.
2. Qualora non esistano chiese della Diocesi nel luogo ove prestano il servizio, i militari ortodossi appartenenti alla Diocesi possono comunque ottenere, nel rispetto di particolari esigenze di servizio, il permesso di frequentare la chiesa ortodossa piu' vicina nell'ambito provinciale o regionale, previa dichiarazione degli organi ecclesiastici competenti della Diocesi.
3. In caso di decesso in servizio di militari ortodossi appartenenti alla Diocesi, il comando militare competente adotta, d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate dai ministri di culto della Diocesi.
4. La Diocesi trasmette al Ministero della difesa l'elenco dei ministri di culto al fine di rispondere alle richieste di assistenza spirituale.
Art. 5 Assistenza spirituale ai ricoverati
1. Nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali l'assistenza spirituale dei ricoverati appartenenti alla Diocesi e degli altri ricoverati che ne facciano richiesta e' assicurata dai ministri di culto di cui all'articolo 3.
2. L'accesso di tali ministri di culto alle strutture di cui al comma 1 per i fini di cui al medesimo comma e' libero e senza limitazioni di orario.
3. Le direzioni delle strutture di cui al comma 1 sono tenute a comunicare tempestivamente ai ministri di culto responsabili, competenti per territorio, le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati o dai loro familiari.
4. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale ai ricoverati sono a carico della Diocesi.
Art. 6 Assistenza spirituale ai detenuti
1. Negli istituti penitenziari l'assistenza spirituale dei detenuti ortodossi appartenenti alla Diocesi e' assicurata dai ministri di culto designati dalla Diocesi.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Diocesi trasmette all'autorita' competente e al Ministero della giustizia l'elenco dei ministri di culto responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari. Tali ministri di culto sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolari autorizzazioni.
3. L'assistenza spirituale e' svolta su richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto della Diocesi, accettata dal detenuto, in locali idonei messi a disposizione dall'istituto penitenziario. Il direttore dell'istituto trasmette ciascuna richiesta di assistenza spirituale avanzata dai detenuti o dai loro familiari al ministro di culto della Diocesi competente per territorio.
4. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale ai detenuti sono a carico della Diocesi.
Art. 7 Insegnamento religioso nelle scuole
1. Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l'insegnamento e' impartito nel rispetto della liberta' di coscienza e della pari dignita', senza distinzione di religione. E' esclusa qualsiasi ingerenza sull'educazione religiosa degli alunni ortodossi appartenenti alla Diocesi.
2. La Repubblica riconosce agli alunni delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto e' esercitato, ai sensi delle leggi dello Stato, dagli alunni stessi o da coloro cui compete la responsabilita' su di essi.
3. Per dare reale efficacia all'attuazione del diritto di cui al comma 2, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalita' che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento delle discipline del curricolo. In ogni caso non possono essere richiesti ai detti alunni atti di culto o pratiche religiose.
4. La Repubblica, nel garantire il carattere pluralistico della scuola pubblica, assicura agli incaricati designati dalla Diocesi il diritto di rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli alunni o dalle loro famiglie o dagli organi scolastici in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attivita', da svolgere in orario extrascolastico, si inserisce nell'ambito di quelle extracurricolari determinate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della propria autonomia, secondo modalita' concordate dalla Diocesi con le medesime istituzioni.
5. Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del comma 4 sono a carico della Diocesi.
Art. 8 Istruzione scolastica ortodossa
1. La Repubblica, in conformita' al principio della liberta' della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce alla Diocesi il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.
2. L'istituzione delle scuole di cui al comma 1 avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di parita' scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione.
Art. 9 Matrimonio
1. La Repubblica riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati davanti ai ministri di culto della Diocesi di cui all'articolo 3 in possesso della cittadinanza italiana, a condizione che il relativo atto sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale.
2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo quanto previsto dal comma 1 devono comunicare tale intenzione all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.
3. L'ufficiale dello stato civile, dopo avere proceduto alle pubblicazioni e accertato che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge, ne da' attestazione con un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale.
4. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione sara' svolta secondo il rito ortodosso e ad indicare il comune scelto dai nubendi per la stessa celebrazione, deve altresi' attestare che ad essi sono stati spiegati dal predetto ufficiale dello stato civile i diritti ei doveri dei coniugi, attraverso la lettura dei relativi articoli del codice civile.
5. Il ministro di culto, davanti al quale ha luogo la celebrazione del matrimonio, allega il nulla osta, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, all'atto di matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione. I coniugi possono rendere le dichiarazioni che la legge consente che siano espresse nell'atto di matrimonio.
6. Entro cinque giorni dalla celebrazione il ministro di culto di cui al comma 5 deve trasmettere per la trascrizione un originale dell'atto di matrimonio, insieme al nulla osta, all'ufficiale dello stato civile del comune del luogo in cui e' avvenuta la celebrazione.
7. L'ufficiale dello stato civile, constatata la formale regolarita' dell'atto e l'autenticita' del nulla osta allegato, effettua, entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto stesso, la trascrizione nei registri dello stato civile e ne da' notizia al ministro di culto di cui al comma 5.
8. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche nel caso in cui l'ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l'atto, non abbia eseguito la trascrizione entro il prescritto termine.
Art. 10 Festivita'
1. Ai fedeli ortodossi, appartenenti alla Diocesi, dipendenti da enti pubblici o da privati o che esercitino attivita' autonoma e' assicurato il diritto di astenersi dall'attivita' lavorativa nelle seguenti grandi festivita' religiose: Circoncisione del Signore, Santa Teofania, Sabato Santo, Domenica della Santa Pasqua, Domenica della Pentecoste, Dormizione della Madre di Dio, Natale del Signore e Sinassi della Madre di Dio, con obbligo di recupero delle relative ore lavorative e senza diritto ad alcun compenso straordinario.
2. Nella giornata del Venerdi' Santo e nelle festivita' di cui al comma 1 si considera giustificata l'assenza dalla scuola degli alunni ortodossi appartenenti alla Diocesi, su richiesta dei genitori o tutori o di loro stessi, se maggiorenni.
3. Il diritto di cui al comma 1 e' esercitato nel quadro della flessibilita' dell'organizzazione del lavoro. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi pubblici essenziali previsti dall'ordinamento dello Stato.
4. Entro il 30 giugno di ogni anno le date delle festivita' di cui al comma 1 cadenti nell'anno solare successivo sono comunicate dalla Diocesi al Ministero dell'interno, il quale ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 11 Edifici di culto
1. Gli edifici aperti al culto pubblico della Diocesi non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi motivi e previo accordo con la medesima Diocesi.
2. Salvi i casi di urgente necessita', la forza pubblica non puo' entrare per l'esercizio delle sue funzioni negli edifici di cui al comma 1, senza avere dato previo avviso e preso accordi con la Diocesi.
3. Agli edifici di culto e alle relative pertinenze si applicano le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni.
4. L'autorita' civile tiene conto delle esigenze religiose fatte presenti dalla Diocesi per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto.