Istituzione della Giornata nazionale in memoria di 446 italiani internati e deportati dal Regno Unito per causa di guerra, periti nel naufragio del piroscafo britannico Arandora Star, silurato da un'unita' della Marina tedesca nell'Oceano Atlantico il 2 luglio 1940
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1 Istituzione della Giornata nazionale in memoria di 446 italiani internati e deportati dal Regno Unito per causa di guerra, periti nel naufragio del piroscafo britannico Arandora Star, silurato da un'unita' della Marina tedesca nell'Oceano Atlantico il 2 luglio 1940
1. La Repubblica riconosce il giorno 11 ottobre di ciascun anno quale Giornata nazionale in memoria di 446 italiani internati e deportati dal Regno Unito per causa di guerra, periti nel naufragio del piroscafo britannico Arandora Star, silurato da un'unita' della Marina tedesca nell'Oceano Atlantico il 2 luglio 1940, di seguito denominata «Giornata nazionale», al fine di conservare e di onorare la memoria dei nostri connazionali, vittime incolpevoli delle dinamiche della guerra.
2. In occasione della Giornata nazionale, in tutti i luoghi pubblici e privati e' osservato un minuto di silenzio dedicato ai 446 italiani periti nel naufragio dell'Arandora Star.
3. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
Art. 2 Iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale
1. Al fine di celebrare la Giornata nazionale, le province o gli enti territoriali di livello equivalente, secondo quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, o dagli specifici ordinamenti degli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze possono promuovere e organizzare manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri, momenti comuni di ricordo dei fatti e di riflessione, volti a diffondere la conoscenza della strage avvenuta il 2 luglio 1940 e a conservare la memoria dei 446 italiani periti nel naufragio dell'Arandora Star.
Art. 3 Celebrazione della Giornata nazionale negli istituti scolastici di ogni ordine e grado
1. In occasione della Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere iniziative didattiche e organizzare studi, convegni e momenti comuni di narrazione e riflessione dedicati agli italiani periti nel naufragio dell'Arandora Star.
Art. 4 Informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale
1. La societa' concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, puo' assicurare adeguati spazi nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale alla Giornata nazionale, al fine di divulgare, conservare e rinnovare la memoria dei 446 italiani periti nel naufragio dell'Arandora Star.
Art. 5 Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 luglio 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio