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Misure per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalita' organizzata. («Liberi di scegliere»)

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1 Oggetto e finalita'

1. La presente legge prevede misure di protezione personale e di assistenza personale, sociale ed economica finalizzate alla sicurezza e alla protezione sociale e socioeducativa nonche' all'assistenza materiale, sociale e psicologica dei soggetti di cui all'articolo 2 che si trovino in condizione di grave e concreto pregiudizio per la loro integrita' psicofisica in quanto vittime di organizzazioni criminali ovvero a causa dell'appartenenza a nuclei familiari inseriti in contesti di criminalita' organizzata di tipo mafioso o dedita al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope o nell'ambito di associazioni criminali che pongano in essere nei loro confronti condotte di istigazione a commettere reati o di sfruttamento dei relativi proventi.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge si applicano, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1, ai minorenni:

  1. a) figli di soggetti indagati, imputati o condannati per i delitti di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, a tutela dei quali siano stati emessi provvedimenti ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile o degli articoli 25 e seguenti del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835;

  2. b) indagati, imputati o condannati per i delitti di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, che abbiano manifestato la volonta' di allontanarsi dai predetti contesti criminali;

  3. c) vittime di atti di violenza o intimidazione da parte delle organizzazioni criminali di cui all'articolo 1 della presente legge, a tutela delle quali siano stati emessi provvedimenti ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile o degli articoli 25 e seguenti del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresi':

  1. a) ai maggiorenni infraventicinquenni, destinatari, da minorenni, delle misure di cui alla presente legge, che confermino la volonta' di allontanarsi dai contesti di cui all'articolo 1;

  2. b) ai genitori di minorenne o ai soggetti che esercitino sullo stesso la responsabilita' genitoriale, che abbiano manifestato la volonta' di allontanarsi, unitamente al minorenne medesimo, dai contesti di cui all'articolo 1.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano qualora non sussistano i presupposti per l'ammissione alle speciali misure di protezione di cui al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e alla legge 11 gennaio 2018, n. 6.

Art. 3 Misure di protezione personale

1. Le misure di protezione personale in favore dei soggetti di cui all'articolo 2 prevedono, se indicato dall'autorita' giudiziaria:

  1. a) il trasferimento immediato in luoghi protetti;

  2. b) l'eventuale utilizzazione di documenti di copertura;

  3. c) il cambiamento delle generalita' ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119.

2. Dell'adozione delle misure di cui al comma 1 e' data comunicazione al prefetto, il quale, sulla base delle valutazioni espresse nelle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, puo' adottare misure di protezione e vigilanza nei confronti dei soggetti interessati.

Art. 4 Misure di assistenza sociale ed economica

1. Le misure di assistenza sociale in favore dei soggetti di cui all'articolo 2 prevedono, se indicato dall'autorita' giudiziaria:

  1. a) il supporto sociale, pedagogico e psicologico;

  2. b) l'accesso all'istruzione obbligatoria per i destinatari delle misure che non abbiano ancora assolto l'obbligo scolastico;

  3. c) la conservazione del posto di lavoro, anche mediante trasferimento dei pubblici dipendenti presso altre amministrazioni o altre sedi;

  4. d) l'accesso a percorsi di formazione e di riqualificazione professionale e di inserimento o reinserimento lavorativo;

  5. e) il reinserimento sociale e l'integrazione e inclusione del minore e del familiare di riferimento nella nuova realta' sociale.

2. Le misure di assistenza economica in favore dei soggetti di cui all'articolo 2 prevedono, se indicato dall'autorita' giudiziaria:

  1. a) la corresponsione di un assegno periodico;

  2. b) la messa a disposizione di un alloggio e la copertura delle relative spese;

  3. c) la copertura delle spese per i trasferimenti connesse alla fruizione delle misure di protezione e di assistenza previste dalla presente legge;

  4. d) la copertura delle spese per esigenze sanitarie, quando non sia possibile avvalersi delle strutture del Servizio sanitario nazionale;

  5. e) l'accesso a mutui e a prestiti bancari a tasso agevolato, sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero dell'interno e gli istituti di credito;

  6. f) l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal testo unico in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Art. 5 Adozione delle misure

1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni che viene a conoscenza del verificarsi delle condizioni di cui agli articoli 1 e 2, anche a seguito di denuncia, querela, esposto o segnalazione proveniente dai servizi sociali, da dirigenti scolastici, da enti preposti alla cura e all'assistenza dei minori ovvero a seguito dell'acquisizione di informazioni ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, o di istanza dell'interessato, propone al tribunale per i minorenni competente per il luogo di residenza abituale dell'interessato l'applicazione delle misure previste dall'articolo 3 e, ravvisandone la necessita', di quelle previste dall'articolo 4 della presente legge.

2. L'autorita' giudiziaria che adotta i provvedimenti previsti dagli articoli 330 e 333 del codice civile nei casi previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge ne informa il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

3. Ai fini di cui al comma 1, il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni acquisisce:

  1. a) ove non sia pregiudizievole per il superiore interesse del minore, le dichiarazioni del minore, del genitore, del tutore, del curatore e del curatore speciale nonche' di ogni altro soggetto interessato;

  2. b) il parere del procuratore della Repubblica distrettuale competente per i reati di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), ovvero competente in relazione alle organizzazioni criminali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c). Negli stessi casi, quando si tratta di delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, puo' altresi' chiedere informazioni al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in merito ai contesti criminali di riferimento.

4. La proposta del procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni contiene l'indicazione:

  1. a) della sussistenza dei presupposti previsti dagli articoli 1 e 2 nonche' dei pericoli cui sono esposti i soggetti di cui all'articolo 2;

  2. b) delle misure di protezione di cui all'articolo 3, comma 1, e delle misure di assistenza di cui all'articolo 4.

5. Ove l'iniziativa derivi da informazioni acquisite ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, il procuratore della Repubblica procedente e il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni si coordinano tra loro al fine del contemperamento delle esigenze di segretezza delle indagini con la tutela tempestiva del minore. Del predetto coordinamento e dei provvedimenti adottati e' data tempestiva comunicazione al procuratore generale presso la corte d'appello.

6. Si applicano, in quanto compatibili, le norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie di cui al libro II, titolo IV-bis, del codice di procedura civile.

Art. 6 Comitato tecnico-scientifico

1. Per il monitoraggio dell'attuazione delle misure previste dalla presente legge e le conseguenti valutazioni concernenti eventuali modifiche, anche di carattere normativo, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione e del merito nonche' dell'universita' e della ricerca e con l'Autorita' politica delegata per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita', e' istituito, presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' del Ministero della giustizia, un Comitato tecnico-scientifico.

2. Il Comitato tecnico-scientifico e' composto da un rappresentante designato da ciascuno dei Ministri e dall'Autorita' politica delegata di cui al comma 1, da un rappresentante designato dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e da un rappresentante designato dall'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza.

3. Alle riunioni del Comitato tecnico-scientifico possono essere invitati a partecipare, in qualita' di esperti, rappresentanti di altre istituzioni pubbliche o delle principali associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minorenni e degli adolescenti nonche' le organizzazioni del Terzo settore qualificate per l'impegno nel contrasto del crimine organizzato e di quello mafioso, in ragione degli argomenti all'ordine del giorno. Ai fini di cui al comma 1, il Comitato puo' inoltre raccogliere elementi di valutazione.

4. Per la partecipazione al Comitato tecnico-scientifico non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

Art. 7 Attuazione delle misure

1. In caso di applicazione della misura di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e delle misure di assistenza di cui all'articolo 4, il tribunale per i minorenni trasmette il provvedimento agli uffici di servizio sociale per i minorenni, per la loro attuazione in coordinamento con i servizi sociali dei comuni e degli ambiti territoriali sociali e con i servizi sanitari competenti per territorio.

2. In caso di applicazione delle misure di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), e delle correlate misure di assistenza di cui all'articolo 4, il tribunale per i minorenni trasmette il provvedimento alla Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione presso il Ministero dell'interno, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, integrata con un rappresentante del Dipartimento della giustizia minorile e di comunita' del Ministero della giustizia, la quale ne cura l'attuazione avvalendosi del Servizio centrale di protezione del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 14, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 8 del 1991.

3. Le misure di protezione personale e di assistenza sociale ed economica di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, nei casi di soggetti indagati, imputati o condannati per i delitti di cui agli articoli 416 o 416-bis del codice penale, per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice ovvero per i delitti di cui all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si integrano con i progetti di intervento previsti dall'articolo 27 delle norme di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, nonche' con le misure penali di comunita' previste dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121.

Art. 8 Segretezza dei procedimenti

1. Le notizie, gli atti e i provvedimenti concernenti le misure di cui all'articolo 3 della presente legge e quelli relativi alle attivita' del Servizio centrale di protezione possono essere coperti da segreto su disposizione dell'autorita' giudiziaria e nei casi previsti dalla legge.

2. Alle notizie, agli atti e ai provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119.

Art. 9 Durata, modifica, sospensione e revoca delle misure

1. La durata delle misure di assistenza sociale ed economica non puo' essere superiore a due anni, prorogabile per un anno, su istanza del beneficiario, previa valutazione dell'autorita' giudiziaria circa la persistenza delle condizioni che ne legittimano la concessione.

2. Su proposta del procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni o su istanza delle persone interessate, il tribunale per i minorenni, acquisiti tutti gli elementi necessari, modifica, sospende o revoca le misure di protezione e di assistenza disposte ai sensi degli articoli 3 e 4, in relazione all'attualita' del pericolo e alla sua gravita' nonche' per motivi connessi alla condotta dei beneficiari e all'inosservanza degli impegni assunti a norma di legge e delle prescrizioni imposte. Si applica il comma 6 dell'articolo 5.

Art. 10 Modifiche al codice di procedura penale

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) all'articolo 292 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
    «3-ter. Quando si procede per i delitti di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonche' per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, se i fatti riguardano genitori di minorenni, l'ordinanza che dispone la misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari e' comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, affinche' compia le opportune verifiche sulla sussistenza di situazioni pregiudizievoli per l'integrita' psicofisica del minore legittimanti iniziative ai sensi dell'articolo 336 del codice civile o degli articoli 25 e seguenti del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835»;

  2. b) all'articolo 347, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
    «3-bis. Se si tratta di taluno dei delitti di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero di delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale ed emerge una situazione pregiudizievole per l'integrita' psicofisica di minorenni, la polizia giudiziaria ne informa il procuratore della Repubblica distrettuale procedente ai fini della successiva comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni »;

  3. c) all'articolo 656, dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente:
    «3-ter. L'ordine di esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva emessa per i delitti di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, nei confronti di genitori di minorenni, e' comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni affinche' compia le opportune verifiche sulla sussistenza di situazioni pregiudizievoli per l'integrita' psicofisica del minore».

Art. 11 Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

1. All'articolo 64-bis, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Allo stesso modo si provvede altresi' quando si procede per i delitti di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, ove i fatti delittuosi riguardino genitori di minorenni».