Istituzione dell'area marina protetta «Isola di Capri»
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. All'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) Isola di Capri»;b) dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
«d-bis) Punta Campanella».
2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'istruttoria tecnica necessaria per l'istituzione dell'area marina protetta di cui al comma 1, lettera a).
3. Per le esigenze di funzionamento delle aree marine protette di cui al comma 1, lettera a), l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, e' incrementata di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027.
4. Agli oneri di cui al comma 3, pari a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1° settembre 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio