Approvazione della Convenzione per l'esercizio provvisorio, per conto dello Stato, della linea Granatari-Barcellona e sue eventuali diramazioni e prolungamenti
Testo vigente
per conto dello Stato, della linea Granatari-Barcellona e sue
eventuali diramazioni e prolungamenti.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge 21 luglio 1911, n. 848, concernente l'aumento delle sovvenzioni chilometriche per le ferrovie da concedersi alla industria privata;
Visto il decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 567, che autorizza la costruzione di tronchi ferroviari a sezione ridotta nella Sicilia;
Visto il R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1838, contenente provvedimenti per il completamento della costruzione a cura diretta dello Stato, di 800 km. di ferrovie a sezione ridotta nell'interno della Sicilia;
Visto il R. decreto-legge 24 novembre 1921, n. 1696, che istituisce un ufficio per la costruzione di ferrovie secondarie nell'interno della Sicilia;
Visto il R. decreto 9 settembre 1912, n. 1135, che approva la convenzione per la concessione della costruzione e dell'esercizio delle tranvie urbane ed extra-urbane di Messina;
Visto il R. decreto 20 luglio 1922, n. 1165, che include la linea Granatari-Barcellona e diramazione a Milazzo e porto di Milazzo nella rete di ferrovie anzidette;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo;
Art. 1
1. E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 1° gennaio 1923 fra il Ministro per i lavori pubblici e il Sottosegretario di Stato per il tesoro ed il legale rappresentante della Societa' anonima tramways siciliani, per l'esercizio provvisorio per conto dello Stato, della linea Granatari-Barcellona e sue eventuali diramazioni e prolungamenti.
Art. 2
1. Qualora le spese di esercizio della linea Granatari-Barcellona e sue eventuali diramazioni e prolungamenti, superino i prodotti della linea stessa, sara' provveduto per la parte di spesa eccedente i prodotti medesimi, mediante i fondi, che per la costruzione della rete di ferrovie secondarie in Sicilia, sono stati stabiliti dalla tabella A allegata al decreto-legge 3 maggio 1923, n. 1285.
Art. 3
1. Alle spese per la dotazione del materiale rotabile e di esercizio occorrente all'esercizio provvisorio della ferrovia Granatari-Barcellona ed eventuali prolungamenti e diramazioni, durante la costruzione di essa, sara' provveduto con i fondi di cui al precedente articolo 2.
Art. 4
1. Sui medesimi fondi, saranno prelevate le somme occorrenti per il pagamento alla Societa' anonima tramways siciliani, dei corrispettivi fissati dall'art. 16 della convenzione di cui al precedente art. 1 quale compenso dell'incarico assunto dalla detta Societa' di esercitare per conto dello Stato, la linea Granatari-Barcellona e sue eventuali diramazioni e prolungamenti.
Art. 5
1. Con Regi decreti su proposta dei Ministri per i lavori pubblici e per le finanze sara' provveduto agli storni di fondi ed alle variazioni da introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in applicazione della presente disposizione.
2. Il presente decreto sara' presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Racconigi, addi' 21 ottobre 1923.
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Carnazza - De'Stefani.
Visto, il Guardasigilli: Oviglio.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addi' 28 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 218, foglio 221. - Granata.