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Repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari

Testo vigente

Capo I. Concimi, anticrittogamici, sementi e mangimi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 5

1. Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio, o fornisce ai propri dipendenti, per obbligo contrattuale, materie destinate a combattere le malattie e i nemici delle piante ed alla difesa degli animali domestici, deve dichiarare, oltre alla natura della merce:

  1. a) per il solfato di rame, il titolo di solfato ramico idrato.

Tale titolo deve essere compreso fra i due limiti del 98 e del 99 per cento;

  1. b) per altri composti rameici ed altri preparati a base di rame, fatta eccezione per gli zolfi ramati, il titolo in rame;

  2. c) per gli zolfi, lo stato di essi, e cioe' se trattasi di zolfo greggio semplicemente molito o di zolfo raffinato molito o ventilato, nonche' il grado di purezza e quello di finezza al tubo Chancel, Tali gradi devono essere compresi tra due limiti differenti tra loro non piu' di tre gradi il primo e di cinque il secondo;

  3. d) per gli zolfi ramati, il titolo di solfato ramico idrato nonche', per lo zolfo, i gradi di purezza e di finezza al tubo Chancel. Tali gradi devono essere compresi tra due limiti differenti tra loro non piu' di tre gradi per la purezza e di dieci per la finezza;

  4. e) per i preparati arsenicali, la loro natura e il loro titolo in arsenico, nonche' lo stato in cui questo si trova;

  5. f) per i polisolfuri, la qualita' ed il titolo in zolfo;

  6. g) per il fosfuro di zinco, il titolo in fosforo;

  7. h) per ogni altro prodotto dichiarato anticrittogamico od insetticida, la composizione ed il titolo di esso in sostanze attive.

Art. 6

1. Sui minimi di cui al precedente articolo, sono ammesse le seguenti tolleranze in confronto ai risultati delle analisi:

  1. a) un grado di purezza e due gradi di finezza per gli zolfi semplici;

  2. b) mezzo grado di solfato rameico, un grado di purezza e due gradi di finezza, per gli zolfi ramati;

  3. c) il 2 per cento nel titolo dei preparati arsenicali e dei polisolfuri e l'uno per cento nel titolo del solfuro di zinco.

Art. 7

1. Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o fornisce ai propri dipendenti, per obbligo contrattuale, sementi destinate alla riproduzione, ferma l'osservenza delle disposizioni della legge 26 giugno 1913, n. 888, e del relativo regolamento, deve dichiarare: il nome specifico della sementa e quello della varieta', la sua provenienza, nonche' il grado di purezza e quello di germinabilita' con una tolleranza di fronte ai risultati delle analisi, del 2 per cento per la prima e del 5 per cento per la seconda.

2. Per i semi di trifoglio, di erba medica, di lupulina, di ginestrino (lotus), di fleolo (fhleum pratense) e di ladino, si deve anche dichiarare l'assenza di semi di cuscuta.

3. Le dichiarazioni relative ai gradi di purezza e di germinabilita' e all'assenza di semi di cuscuta non sono obbligatorie per le sementi vendute agli stabilimenti di epurazione e di selezione.12

Art. 11

1. Le dichiarazioni di cui ai precedenti articoli devono essere rilasciate in iscritto e comunque risultare nelle fatture, nelle polizze di carico, nelle lettere di porto e in ogni altro documento destinato a comprovare la vendita e la somministrazione della merce.

2. Quando le dette merci siano vendute in sacchi o in altri recipienti, le stesse dichiarazioni devono essere apposte anche sui sacchi o recipienti medesimi.25