Repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari
Testo vigente
Capo I. Concimi, anticrittogamici, sementi e mangimi.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 OTTOBRE 1984, N. 74829
Art. 2
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 OTTOBRE 1984, N. 74829
Art. 3
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 OTTOBRE 1984, N. 74829
Art. 4
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 OTTOBRE 1984, N. 74829
Art. 5
1. Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio, o fornisce ai propri dipendenti, per obbligo contrattuale, materie destinate a combattere le malattie e i nemici delle piante ed alla difesa degli animali domestici, deve dichiarare, oltre alla natura della merce:
a) per il solfato di rame, il titolo di solfato ramico idrato.
Tale titolo deve essere compreso fra i due limiti del 98 e del 99 per cento;
b) per altri composti rameici ed altri preparati a base di rame, fatta eccezione per gli zolfi ramati, il titolo in rame;
c) per gli zolfi, lo stato di essi, e cioe' se trattasi di zolfo greggio semplicemente molito o di zolfo raffinato molito o ventilato, nonche' il grado di purezza e quello di finezza al tubo Chancel, Tali gradi devono essere compresi tra due limiti differenti tra loro non piu' di tre gradi il primo e di cinque il secondo;
d) per gli zolfi ramati, il titolo di solfato ramico idrato nonche', per lo zolfo, i gradi di purezza e di finezza al tubo Chancel. Tali gradi devono essere compresi tra due limiti differenti tra loro non piu' di tre gradi per la purezza e di dieci per la finezza;
e) per i preparati arsenicali, la loro natura e il loro titolo in arsenico, nonche' lo stato in cui questo si trova;
f) per i polisolfuri, la qualita' ed il titolo in zolfo;
g) per il fosfuro di zinco, il titolo in fosforo;
h) per ogni altro prodotto dichiarato anticrittogamico od insetticida, la composizione ed il titolo di esso in sostanze attive.
Art. 6
1. Sui minimi di cui al precedente articolo, sono ammesse le seguenti tolleranze in confronto ai risultati delle analisi:
a) un grado di purezza e due gradi di finezza per gli zolfi semplici;
b) mezzo grado di solfato rameico, un grado di purezza e due gradi di finezza, per gli zolfi ramati;
c) il 2 per cento nel titolo dei preparati arsenicali e dei polisolfuri e l'uno per cento nel titolo del solfuro di zinco.
Art. 7
1. Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o fornisce ai propri dipendenti, per obbligo contrattuale, sementi destinate alla riproduzione, ferma l'osservenza delle disposizioni della legge 26 giugno 1913, n. 888, e del relativo regolamento, deve dichiarare: il nome specifico della sementa e quello della varieta', la sua provenienza, nonche' il grado di purezza e quello di germinabilita' con una tolleranza di fronte ai risultati delle analisi, del 2 per cento per la prima e del 5 per cento per la seconda.
2. Per i semi di trifoglio, di erba medica, di lupulina, di ginestrino (lotus), di fleolo (fhleum pratense) e di ladino, si deve anche dichiarare l'assenza di semi di cuscuta.
3. Le dichiarazioni relative ai gradi di purezza e di germinabilita' e all'assenza di semi di cuscuta non sono obbligatorie per le sementi vendute agli stabilimenti di epurazione e di selezione.12
Art. 8
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1963, N. 281
Art. 9
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1963, N. 281
Art. 10
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1963, N. 281
Art. 11
1. Le dichiarazioni di cui ai precedenti articoli devono essere rilasciate in iscritto e comunque risultare nelle fatture, nelle polizze di carico, nelle lettere di porto e in ogni altro documento destinato a comprovare la vendita e la somministrazione della merce.
2. Quando le dette merci siano vendute in sacchi o in altri recipienti, le stesse dichiarazioni devono essere apposte anche sui sacchi o recipienti medesimi.25