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Nuove norme per il servizio di radioaudizione circolare

Testo vigente

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge n. 655 del 1° maggio 1924;
Visto il R. decreto n. 1226 del 10 luglio 1924;
Visto il R. decreto n. 2191 del 14 dicembre 1924;
Visto il R. decreto-legge n. 520 del 23 aprile 1925;
Riconosciuta la convenienza di stabilire nuove norme per il servizio di radioaudizione circolare e per l'uso di stazioni radioelettriche trasmittenti e riceventi a scopo sperimentale;
Udito il Consiglio di amministrazione per le poste e pei telegrafi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Comunicazioni, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'economia nazionale, per la marina e per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

1. I concessionari di stazioni trasmittenti per servizio di radioaudizione o di radiotelegrafia circolare pagano un canone annuo anticipato non inferiore a L. 5000, il cui ammontare sara' fissato nel decreto di concessione per ogni stazione trasmittente.16

2. Ai concessionari delle stazioni trasmittenti di radioaudizione e' consentito di diramare soltanto concerti musicali, audizioni teatrali, conferenze, prediche, discorsi, lezioni, pubblicita' commerciale e simili, nonche' notizie; queste ultime pero' sotto garanzie da determinarsi nel decreto di concessione.

3. E' esclusa qualsiasi trasmissione di notizie per conto di terzi.

4. Ai concessionari suddetti e' fatto obbligo di tenere gratuitamente a disposizione del Governo, per due ore giornaliere, le stazioni in concessione per la trasmissione di notizie circolari d'interesse pubblico, da diramarsi in orari che verranno stabiliti nel decreto di concessione.

Art. 2

1. E' data facolta' al Ministero delle comunicazioni di accordare speciali licenze per l'impianto e l'uso di stazioni radioelettriche trasmittenti e riceventi a scopo di studio, ricerche scientifiche, prove od esperienze.

2. Tali licenze sono soggette ad una tassa annua di L. 100 oltre il pagamento del diritto di licenza e del canone di abbonamento di cui ai successivi articoli 7 e 8 per le radioaudizioni circolari.

3. Dal pagamento della suddetta tassa e diritto di licenza sono esenti i Regi istituti scientifici e d'istruzione superiore.

4. Nel regolamento saranno stabilite le modalita' per ottenere le licenze di cui al primo comma del presente articolo e le condizioni tecniche cui gl'impianti dovranno soddisfare.

Art. 3

1. I costruttori di apparecchi radioriceventi o di organi essenziali, gravati da tasse, di cui al successivo art. 15, hanno obbligo di munirsi di speciale licenza rilasciata dal Ministero delle comunicazioni, dietro pagamento di un canone annuo di L. 500, di cui L. 250 a favore del Ministero delle comunicazioni e L. 250 a favore del Ministero delle finanze.

2. La licenza e' personale, dura un anno, ed alla sua scadenza deve essere sottoposta al visto per la rinnovazione.

3. L'obbligo della licenza non ricorre pei rappresentanti di commercio, i quali pero' dovranno munirsi di copia della licenza o patente concessa alla Ditta o Casa rappresentata.3

Art. 4

1. I costruttori di cui all'articolo precedente, all'atto della richiesta della licenza, debbono dimostrare di essere regolarmente inscritti per l'industria degli apparecchi radioriceventi alla Camera di commercio del luogo in cui esercitano la propria attivita' industriale.

Art. 5

1. I costruttori di cui agli articoli precedenti debbono tenere un registro di carico e scarico degli apparecchi completi nonche' degli organi essenziali costruiti, da sottoporsi al preventivo bollo dell'ufficio del registro ed al preventivo visto dell'ufficio tecnico di finanza.891017

2. In detto registro saranno portati a carico gli apparecchi e gli organi costruiti soggetti a tassa, ed a scarico le partite esitate, con la indicazione della ditta oppure del nome, cognome, paternita' e domicilio degli acquirenti.

3. Sopra le fatture debbono essere applicate le marche speciali per radiofonia del valore corrispondente alle tasse di cui al successivo art. 15.

4. Tutte le registrazioni a scarico sul registro debbono essere documentate dal libro copia-fatture.

Art. 6

1. Chiunque venda o intenda vendere, o comunque eserciti il commercio di apparecchi radioelettrici e di parti di essi deve ottenere dal Ministero delle comunicazioni una licenza, la quale sara' concessa dietro pagamento di una tassa di L. 50 a favore del Ministero delle comunicazioni e di altre L. 50 a favore del Ministero delle finanze.

2. La licenza e' valida per l'anno solare in cui e' stata emessa.

3. I commercianti e i rivenditori di cui sopra devono tenere un registro bollato dall'ufficio del registro e vidimato dall'ufficio tecnico di finanza, atto a dimostrare agli agenti autorizzati l'avvenuto pagamento delle tasse di cui al successivo art. 15.3

Art. 7

1. Chiunque intenda ricevere le radiotrasmissioni circolari dev'essere munito di apposita licenza-abbonamento.

2. La licenza per le radioaudizioni circolari e la ricevuta di abbonamento alle radioaudizioni stesse sono rilasciate dagli uffici postali del Regno.

3. La licenza si ottiene pagando un diritto fisso annuo di L. 3 a favore dello Stato.715

4. L'abbonamento deve essere fatto per un anno, e s'intende tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta scritta da darsi alla societa' concessionaria dall'utente almeno un mese prima della scadenza.

5. L'importo dell'abbonamento di cui all'art. 8 a favore del concessionario e l'importo del diritto di licenza a favore dello Stato, potranno essere pagati subito per intero, oppure in 12 rate mensili anticipate.

6. L'esazione delle rate mensili (abbonamento e diritto di licenza) verra' effettuato a domicilio dell'utente a mezzo di agenti postali.

7. Al pagamento della quota mensile sara' aggiunto un diritto di 50 centesimi a favore dell'Amministrazione postale-telegrafica.

8. Le somme riscosse per conto della societa' saranno accreditate alla medesima nel conto corrente postale relativo.

9. Nella licenza saranno indicati il nome, cognome, la paternita' e la residenza abituale dell'abbonato.

10. Ogni utente di apparecchi destinati alla ricezione delle radiotrasmissioni circolari deve avere una licenza.

11. Le bollette di esazione mensile che non venissero soddisfatte saranno rimesse a cura dell'ufficio postale alla societa' concessionaria.

Art. 8

1. L'importo dell'abbonamento e' stabilito in ragione di L. 8 mensili.2912

Art. 9

1. Le eventuali variazioni dell'entita' del canone di abbonamento di cui all'art. 8 e dell'entita' delle tasse di cui all'articolo 15 possono essere fatte con decreto del Ministero delle comunicazioni.

Art. 10

1. I prezzi di abbonamento di cui all'art. 8 riguardano gli utenti privati.

2. Qualora le radioaudizioni siano effettuate in esercizi pubblici o in locali aperti al pubblico o comunque fuori dall'ambito familiare, o gli apparecchi radioriceventi siano impiegati a scopo di lucro diretto o indiretto, l'utente dovra' stipulare uno speciale contratto di abbonamento con la Societa' concessionaria.

3. I commercianti e i rivenditori di apparecchi radioelettrici atti o adattabili alla ricezione sono tenuti a pagare per ogni magazzino di vendita la tassa di licenza di cui all'art. 7 del presente decreto e la tariffa normale di abbonamento.

Art. 11

1. Il concessionario godra' degli stessi diritti di cui nel contratto di concessione per tutte le Colonie che l'Italia possiede nel bacino del Mediterraneo.