Approvazione della convenzione aggiuntiva stipulata il 12 ottobre 1926 con la Societa' « Transadriatica » circa alcune condizioni di esercizio della linea aerea commerciale Venezia-Vienna
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207, contenente provvedimenti per la navigazione aerea, convertito in legge con la legge 31 gennaio 1926, n. 753 ;
Visto il R. decreto-legge 18 ottobre 1923, n. 3176, concernente la concessione dei servizi di trasporto esercitati con aeromobili, convertito in legge con la legge 31 gennaio 1926, n. 753;
Visto il R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1548, che approva la convenzione per l'impianto e l'esercizio di una linea aerea commerciale fra Venezia e Vienna;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Considerata la necessita' e l'urgenza di modificare alcune condizioni fissate nella convenzione 30 luglio 1926 approvata con R. decreto legge 26 agosto 1926, n. 1548;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le comunicazioni ;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
1. E' approvata e resa esecutiva la convenzione aggiuntiva stipulata in data 12 ottobre 1926 tra il Sottosegretario di Stato per l'aeronautica, a nome del Governo, ed i legali rappresentanti della « Transadriatica », Societa' anonima di navigazione aerea con sede in Ancona, relativa a talune condizioni di esercizio della linea aerea commerciale tra Venezia e Vienna, concessa in esercizio alla predetta Societa' « Transadriatica » con la convenzione in data 30 luglio 1926, approvata col R. decreto-legge 26 agosto 1926, numero 1548.
Art. 2
1. Il presente decreto sara' presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente e' incaricato della presentazione del relativo disegno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 21 novembre 1926.
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Volpi - Ciano.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 dicembre 1926.
Atti del Governo, registro 255, foglio 145. - Coop.