Modificazioni alle circoscrizioni provinciali di Pistola e di Lucca
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta la legge comunale e provinciale (testo unico 4 febbraio 1915, n. 148) modificata dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Veduto il R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di provvedere ad alcune modifiche al riordinamento delle circoscrizioni provinciali;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
1. Sono aggregati alla provincia di Pistoia i comuni di Monsummano, Pieve a Nievole, Montecatini, Bagni di Montecatini, Buggiano, Pescia, Uzzano, Massa e Cozzile, Velano e Ponte Buggianese.
Art. 2
1. Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, potra' essere disposta, anche in deroga alle norme e ai termini stabiliti nelle vigenti leggi, la rinnovazione dei Corpi e Collegi amministrativi delle due provincie di Pistoia e di Lucca.
Art. 3
1. Il presente decreto' entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione e sara' presentato al Parlamento per la conversione in legge.
2. Il Ministro proponente e' autorizzato sala presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8 gennaio 1928 - Anno VI
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 gennaio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 268, foglio 73. - Sirovich.