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Modificazioni alle norme riguardanti l'avanzamento nei vari gradi di sottufficiale della Regia guardia di finanza nonche' la nomina e lo stato di sottotenente maestro direttore di banda

Testo vigente

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 7 del R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1281, riguardante l'ordinamento della Regia guardia di finanza;
Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 31 dicembre 1923, numero 3170, il R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 844, nonche' gli articoli 13 e 14 del R. decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 26, portanti modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza;
Visto il decreto Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 494, modificato dal R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1802, riguardante il riordinamento dell'Arma dei carabinieri Reali;
Visto il R. decreto 10 agosto 1928, n. 2211, contenente norme per l'organizzazione ed il funzionamento della banda musicale del Corpo della Regia guardia di finanza;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di meglio armonizzare le norme sull'avanzamento nei vari gradi di sottufficiale della Regia guardia di finanza con le disposizioni vigenti nell'Arma dei carabinieri Reali e di disciplinare in modo piu' conveniente la nomina e lo stato del sottotenente maestro direttore di banda del Corpo;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

1. L'art. 3 del R. decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 3170, e l'art. 13 del R. decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 26, sono sostituiti dal seguente:
I marescialli maggiori sono tratti, mediante esame, dai marescialli capi che abbiano almeno quattro anni di anzianita' nel grado, nella proporzione di un terzo a scelta e di due terzi in ordine di anzianita'.
In mancanza di promovibili a scelta, le promozioni avranno luogo fra i marescialli capi inscritti nel quadro di avanzamento in ordine di anzianita'.
I marescialli capi del ramo mare che abbiano frequentato con buon esito il corso di abilitazione al comando di unita' navali del Corpo o il corso meccanici alla scuola meccanici o il corso di fuochista motorista navale alla scuola F. M. N. della Regia marina ed abbiano esercitato per almeno cinque anni di cui due col grado attuale in comando od in direzione di macchina di unita' di crociera a vapore od a motore, le mansioni relative alla propria specialita' tecnica, possono a loro domanda essere esonerati dall'esame per l'avanzamento ad anzianita' a maresciallo maggiore.
La loro iscrizione nel relativo quadro di avanzamento e', pero', subordinata all'esito favorevole dell'esperimento tecnico cui verranno sottoposti secondo le norme che saranno stabilite con apposito decreto Ministeriale.
Non possono fruire di tale vantaggio i marescialli capi gia' esonerati, per effetto di precedenti disposizioni, dagli esami per l'avanzamento a maresciallo.
I marescialli idonei alla promozione sono promossi marescialli capi al compimento del terzo anno di permanenza nel grado.
I marescialli sono tratti dai brigadieri riconosciuti idonei, per due terzi in ordine di anzianita', fra quelli che hanno almeno quattro anni di permanenza nel grado, e per un terzo a scelta, mediante appositi esami ai quali potranno concorrere gli aventi non meno di due anni di grado.
I brigadieri sono tratti dai sottobrigadieri riconosciuti idonei, per due terzi in ordine di anzianita', fra quelli che hanno almeno due anni di permanenza nel grado, e per un terzo a scelta, mediante appositi esami, ai quali potranno concorrere gli aventi non meno di un anno di grado.
Le norme ed i programmi relativi agli avanzamenti di cui al presente articolo saranno fissati da apposito decreto Ministeriale.
E' lasciata facolta' al Comando generale della Regia guardia di finanza di determinare di volta in volta i limiti di anzianita' entro i quali debbono trovarsi compresi i sottufficiali di ogni grado, per poter essere inscritti nel quadro di avanzamento ad anzianita' e per poter essere ammessi a concorrere agli esami d'avanzamento a scelta.
I sottobrigadieri sono tratti dai militari di truppa che abbiano frequentato con buon esito la Scuola allievi sottufficiali, alla quale potranno essere ammessi, in seguito ad esame, dopo due anni almeno di servizio nel Corpo.34
I modi e le condizioni per l'ammissione ai corsi allievi sottufficiali sono stabiliti dal regolamento organico.4
I militari del ramo mare che abbiano frequentato la scuola meccanici della Regia marina, conseguendo la relativa classifica, sono promossi a loro turno e nel limite delle vacanze organiche al grado di sottobrigadiere con esonero dalla frequenza del corso allievi sottufficiali.
Gli appuntati sono nominati tra le guardie raffermate con buona condotta che contano almeno 5 anni di servizio. Ai fini dell'avanzamento al grado suddetto, in favore dei militari che contano gia' 5 anni di servizio nel Corpo viene computato anche il periodo di servizio eventualmente prestato in altre forze armate dello Stato, in ragione, pero', della meta' della durata complessiva di esso, trascurando le frazioni di giorno.

Art. 2

2. Il sottotenente maestro direttore di banda e' nominato con decreto Reale mediante concorso per titoli, o per titoli e per esame, osservate le norme stabilite dall'apposito regolamento, fra i cittadini del Regno, militari o civili, che all'atto della nomina abbiano compiuto il 25° e non oltrepassato il 36° anno di eta', provvisti di diploma d'istrumentazione per banda e di composizione conseguito in un Regio conservatorio.

3. Al maestro stesso ed ai militari musicanti della banda della Regia guardia di finanza spettano gli assegni fissi ed eventuali dovuti ai pari grado ed anzianita' dell'Arma dei carabinieri Reali nelle misure che verranno fissate con l'indicato regolamento.

Art. 3

1. I limiti di eta' fissati per il maestro direttore di banda dall'art. 1 del R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 844, sono ridotti a 60 anni.

2. Il maestro direttore di banda potra' pero', su conforme insindacabile giudizio di apposita Commissione composta del comandante generale, del comandante in secondo e del comandante della Legione allievi, essere trattenuto in servizio con concessione da rinnovarsi di anno in anno, sino al raggiungimento del 65° anno di eta'.

Art. 5

1. La facolta' concessa al Governo del Re con l'art. 1.0 del Regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2073, di coordinare fra loro le disposizioni del decreto stesso e delle leggi e dei decreti legislativi allora in vigore, riguardanti l'ordinamento della Regia guardia di finanza, e raccoglierle in un nuovo testo unico e' estesa ad ogni altra disposizione avente efficacia di legge, posteriore nel tempo all'autorizzazione consentita col citato provvedimento, fino alla data del presente decreto.

Art. 6

1. Il presente decreto, che entrera' in vigore dal 1° febbraio 1929, sara' presentato al Parlamento per la conversione in legge.

2. Il Ministro proponente e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 21 gennaio 1929 - Anno VII
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Mosconi.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 febbraio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 281, foglio 126. - Sirovich.