Esecuzione dei seguenti Atti internazionali: 1° Convenzione sanitaria veterinaria italo-francese del 31 maggio 1929; 2° Protocollo italo-svizzero del 7 agosto 1929 per gli autoservizi turistici; 3° Accordo italo-finlandese del 15 agosto 1929 per l'esenzione dal pagamento dei diritti di vidimazione dei certificati di origine e delle fatture commerciali; 4° Scambi di note italo-persiani per la proroga dell'Accordo provvisorio italo-persiano del 25 giugno-11-24 luglio 1928; 5° «Modus vivendi» di commercio e navigazione italo-turco del 3 agosto 1929
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di dare esecuzione agli Atti internazionali di cui appresso;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto, in quanto rispettivamente li riguarda, con i Ministri per l'interno, per le colonie, per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze, per le corporazioni e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
1. Piena ed intera esecuzione e' data ai seguenti Atti internazionali:
1° Convenzione sanitaria veterinaria fra l'Italia e la Francia, con relativo Protocollo di firma, stipulati in Parigi il 31 maggio 1929;
2° Protocollo italo-svizzero per gli autoservizi turistici fra i due Stati, stipulato in Berna il 7 agosto 1929;
3° Accordo italo-finlandese per l'esenzione dal pagamento dei diritti di vidimazione dei certificati di origine e delle fatture commerciali, concluso ad Helsingfors mediante scambio di note del 15 agosto 1929;
4° Scambi di note italo-persiani intervenuti a Teheran, il primo il 9 maggio e il secondo il 9 agosto 1929, che prorogano rispettivamente al 10 agosto e al 10 novembre 1929 l'Accordo provvisorio italo-persiano del 25 giugno-11-24 luglio 1928;
5° «Modus vivendi» di commercio e navigazione fra il Regno d'Italia e la Repubblica Turca, concluso in Angora mediante scambio di note del 3 agosto 1929.
Art. 2
1. La Convenzione sanitaria veterinaria di cui al n. 1 dell'articolo precedente entrera' in vigore un mese dopo lo scambio delle ratifiche.
Art. 3
1. Il Protocollo italo-svizzero di cui al n. 2 del precedente art. 1 avra' effetto a decorrere dal 10 agosto 1929-VII.
Art. 4
1. La data di entrata in vigore dell'Accordo italo-finlandese, di cui al n. 3 del precedente art. 1, sara' stabilita con ulteriore scambio di note fra il Governo italiano e il Governo finlandese.
Art. 5
1. Il primo scambio di note italo-persiano del 9 maggio 1929, che proroga al 10 agosto 1929 l'Accordo provvisorio del giugno-luglio 1928, di cui al n. 4 del precedente art. 1, avra' effetto dal 10 maggio 1929-VII.
2. Il secondo scambio di note del 9 agosto 1929 che proroga l'Accordo anzidetto al 10 novembre 1929, di cui allo stesso n. 4 dell'art. 1, avra' effetto dal 10 agosto 1929-VII.
Art. 6
1. Il «Modus vivendi» italo-turco, di cui al n. 5 dell'art. 1, avra' effetto dal giorno successivo alla data di scadenza (5 agosto 1929) della Convenzione commerciale stipulata in Losanna il 24 luglio 1923 fra l'Italia, la Turchia ed altri Stati.
Art. 7
1. Il presente decreto sara' presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
2. Il Ministro proponente e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addi' 10 ottobre 1929 - Anno VII
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Grandi - De Bono
- Rocco - Mosconi - Bottai
- Ciano.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 novembre 1929 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 290, foglio 97. - Mancini.