Istituzione dell'Ente Nazionale Risi, con sede in Milano
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta l'urgente necessita' di provvedere alla tutela degli interessi della produzione risicola nazionale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per la giustizia, per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
1. E' costituito l'Ente Nazionale Risi con sede in Milano.
2. L'Ente ha lo scopo di provvedere alla tutela della produzione risicola nazionale e delle attivita' industriali e commerciali che vi sono connesse, agevolando la distribuzione ed il consumo del prodotto e promovendo e sostenendo iniziative rivolte al miglioramento della produzione, della trasformazione e del consumo del prodotto.
Art. 2
1. l'Ente e' amministrato da un Consiglio nominato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per le corporazioni e composto di un presidente, del presidente del settore cerealicoltura della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, di tre risicoltori designati dalla Confederazione fascista degli agricoltori, di un rappresentante del Sindacato nazionale tecnici agricoli, di tre rappresentanti della Confederazione fascista lavoratori dell'agricoltura, di due rappresentanti della Confederazione fascista dell'industria, di due rappresentanti della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria, di un rappresentante della Confederazione fascista del commercio e di un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio.
2. Il Consiglio nomina nel proprio seno un vice-presidente, su indicazione della Confederazione fascista degli agricoltori, e a seconda delle contingenze sceglie degli esperti aventi voto consultivo.
3. I membri del Consiglio durano in carica un anno e possono essere riconfermati.
4. L'Ente e' retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con quelli per le finanze e per le corporazioni.
Art. 3
1. E' fatto obbligo a tutti i risicultori di denunciare all'Ente entro il 20 luglio di ogni anno la superficie da loro coltivata a riso, specificando la varieta' e distinguendo la semina diretta dal trapianto.4
2. Entro cinque giorni dall'ultimato raccolto ed in ogni caso non oltre il 10 novembre, i produttori stessi devono denunciare all'Ente l'ammontare preciso del raccolto effettuato. Coloro che trebbiano risone, per proprio conto o per conto di terzi, hanno l'obbligo di denunciare all'Ente Risi, entro tre giorni dall'ultima trebbiatura di ciascuna azienda, la quantita' trebbiata, la qualita' del risone, e per conto di chi la trebbiatura e' stata fatta.4
3. COMMA SOPPRESSO DAL REGIO D.L. 11 AGOSTO 1933, N. 1183, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 28 DICEMBRE 1933, N. 1932, COME MODIFICATO DAL REGIO D.L. 12 OTTOBRE 1939, N. 1682, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 APRILE 1940, N. 497.
Art. 4
1. L'Ente Nazionale Risi ha facolta' di eseguire, a mezzo di propri incaricati, il controllo delle denuncie di cui all'articolo precedente. Qualora dai detti controlli le denuncie risultassero inesatte, le spese relative saranno a carico dei produttori inadempienti, ferme restando le sanzioni di cui all'art. 11.
Art. 5
ARTICOLO SOPPRESSO DAL REGIO D.L. 15 OTTOBRE 1936, N. 2151, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 7 GIUGNO 1937, N. 1263
Art. 6
1. I quantitativi denunciati come raccolto effettuato, o quelli maggiori comunque accertati secondo le precedenti disposizioni, sono soggetti al pagamento dei « diritti di contratto » stabiliti dall'art. 9.
2. Il pagamento dei « diritti di contratto » e' fatto dai compratori man mano che si effettuano le vendite. Il produttore e' responsabile delle eventuali differenze di quantita' constatate in meno e su queste quantita' deve pagare i « diritti di contratto » entro tre giorni dall'ultima vendita di risone da lui effettuata.
3. Le giacenze di risone constatate al 15 settembre presso i produttori sono iscritte a tutti gli effetti in aggiunta della produzione dell'anno successivo.
Art. 7
1. L'elenco dei crediti dell'Ente in confronto dei produttori, compratori ..., per il pagamento dei « diritti di contratto » stabiliti dal presente decreto, firmato dal presidente dell'Ente o da un suo delegato, con dichiarazione che le somme ivi indicate sono dovute in relazione a quantita' di merce effettivamente prodotta o commerciata, costituisce titolo che autorizza il procedimento per ingiunzione, a norma delle leggi vigenti.
Art. 8
1. COMMA SOPPRESSO DAL REGIO D.L. 11 AGOSTO 1933, N. 1183, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 28 DICEMBRE 1933, N. 1932, COME MODIFICATO DAL REGIO D.L. 12 OTTOBRE 1939, N. 1682, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 APRILE 1940, N. 497.
2. Tutti i detentori di riso greggio, esclusi i produttori, sono obbligati a denunciare settimanalmente all'Ente i movimenti giornalieri di carico e scarico, tenuti quotidianamente al corrente su apposito registro rilasciato dall'Ente stesso, da tenersi con le modalita' di cui all'art. 23 del Codice di commercio e con le norme fissate dall'Ente. Lo stesso obbligo vale anche per il riso sbramato e lavorato, unicamente pero' per coloro che comunque trasformano il riso greggio.
3. Ogni e qualsiasi trasporto e trasferimento di riso greggio, anche non in conseguenza di vendita, deve essere accompagnato da apposito certificalo rilasciato dall'Ente, da usarsi secondo prescrizioni da fissarsi dal medesimo e da esibirsi a richiesta del personale incaricato della vigilanza.
4. Per il trasporto del riso greggio effettuato in seguito a vendita, serve da certificato il buono di consegna per il riso greggio trasportato non in conseguenza di vendita, il certificato e' sostituito dall'apposita autorizzazione scritta rilasciata dall'Ente.
5. Tali documenti devono essere completati dall'interessato o dagli interessati all'atto di ogni trasporto, con le indicazioni relative al trasporto stesso e precisamente la data e ora di partenza e di arrivo, il numero dei colli, il peso lordo, la tara e il peso netto, e con le indicazioni numeriche espresse in tutte lettere, quando le indicazioni di cui sopra non fossero state preventivamente trascritte dall'Ente.
6. Le dichiarazioni fatte dall'interessato nel certificato di trasporto sono considerate parti integranti del certificato stesso e le alterazioni e false dichiarazioni in esse contenute sono punite ai sensi dell'art. 11.
7. Sulla base del peso netto definitivo consegnato vengono conteggiati i conguagli a debito o a credito sui « diritti di contratto » pagati.
8. Ultimato l'uso per il quale venne rilasciato il certificato, debitamente firmato dall'interessato o dagli interessati, deve essere restituito all'Ente entro il periodo di validita' fissato caso per caso dall'Ente stesso.
9. I firmatari del certificato sono responsabili della esattezza elle indicazioni in esso contenute.
Art. 9
1. Sopra ogni contratto di vendita di risone, deve essere versato all'Ente, da parte del compratore, all'atto della denuncia, il « diritto di contratto » di cui all'articolo precedente, nella misura fissata dall'Ente con approvazione del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con quelli per le corporazioni e per le finanze.
2. La misura del « diritto di contratto » sara' fissata entro il 15 settembre di ogni anno, ed avra' valore - salvo casi eccezionali - per tutta la successiva annata risicola.
3. COMMA SOPPRESSO DAL REGIO D.L. 11 AGOSTO 1933, N. 1183, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 28 DICEMBRE 1933, N. 1932, COME MODIFICATO DAL REGIO D.L. 12 OTTOBRE 1939, N. 1682, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 APRILE 1940, N. 497.
4. Al pagamento di tale diritto e' pure tenuto:
a) il risicoltore che esercisce una pileria nella propria tenuta od in altre localita' per la lavorazione del riso greggio di propria produzione;
b) il risicoltore che utilizza il proprio risone, per semina, per il pagamento di mano d'opera o per qualsiasi altra destinazione.
5. Il « diritto di contratto », in questo caso, deve essere pagato prima che il risone venga lavorato o comunque utilizzato.
6. I « diritti di contratto » pagati sul risone usato per la semina o per il pagamento in natura della mano d'opera addetta all'azienda di produzione saranno rimborsati dall'Ente alla chiusura dell'esercizio ad ogni singolo agricoltore.
7. La valutazione della somma da restituire sara' calcolata in base ad una aliquota da applicarsi alla superficie coltivata od alla produzione denunciata e stabilita anno per anno e provincie per provincie dall'Ente in accordo col settore della cerealicoltura.
8. Il produttore e il partecipante sono esenti dal pagamento dei «diritti di contratto» per i quantitativi che essi denunceranno come pertinenti al consumo familiare, entro i limiti e con le modalita' che saranno stabiliti dall'Ente di anno in anno d'accordo col settore della cerealicoltura.
9. Il fondo che verra' a costituirsi con la riscossione dei «diritti» indicati nel presente articolo sara' dall'Ente adoperato per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali.
Art. 10
1. I produttori o detentori di riso greggio, semilavorato o lavorato debbono, a richiesta degli incaricati dell'Ente o del settore della cerealicoltura, fornire tutti i documenti in loro possesso che possono agevolare il controllo delle prescritte denuncie o registrazioni. Gli organi di polizia giudiziaria, di loro iniziativa od a richiesta degli incaricati dell'Ente o del settore della cerealicoltura, provvedono agli accertamenti delle violazioni del presente decreto punite ai termini dell'articolo seguente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addi' 2 ottobre 1931 - Anno IX
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Acerbo - Rocco - Mosconi - Bottai.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 ottobre 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 313, foglio 22. - Mancini.
Art. 11
1. Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente decreto e' punito con l'ammenda da L. 50 a L. 5000.
2. Quando, in conseguenza delle violazioni delle disposizioni anzidette, sia sottratto risone o riso al pagamento del «diritto di contratto» si applica l'ammenda da due a quattro volte l'ammontare del «diritto di contratto»; puo' inoltre essere applicata la pena dell'arresto fino ad un mese.
3. In caso di recidiva, dopo che la sentenza di condanna sia divenuta irrevocabile, il prefetto puo' disporre la chiusura, per un periodo non eccedente i sessanta giorni, degli stabilimenti di pilatura dei contravventori.
4. L'Ente ha facolta' di sospendere temporaneamente dall'usufruire delle disposizioni che in vista della presente legge o di altri provvedimenti fossero stabilite a favore di determinate categorie interessate, coloro che non si atterranno allo disposizioni del presente decreto, nonche' coloro che avranno rapporto di commercio con gli stessi. Tale sospensione puo' essere applicata dall'Ente anche pendente giudizio.