Approvazione della convenzione con la Societa' di navigazione «Lloyd Triestino» (Flotte riunite Lloyd Triestino, Marittima Italiana e Sitmar) per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale, il Mar Nero, le Indie e l'Estremo Oriente
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Viste le convenzioni:
22 febbraio 1926, 16 marzo 1927, 7 febbraio 1928, 22 febbraio 1929 e 4 aprile 1931 stipulate con la Societa' di navigazione «Lloyd Triestino», sedente in Trieste, per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale, il Mar Nero, le Indie e l'Estremo Oriente;
2 febbraio 1926, 16 marzo 1927, 21 maggio 1930 e 22 febbraio 1932 stipulate con la Societa' italiana di servizi marittimi, sedente in Roma, per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale ed il Mar Nero;
2 aprile 1926 stipulata con la Societa' anonima di navigazione «Marittima Italiana», sedente in Genova, per l'esercizio della linea di navigazione tra Genova e Bombay;
Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di provvedere ad una nuova organizzazione delle linee suddette, elevandone le caratteristiche ed affidandone l'esercizio ad un unico ente per renderle piu' efficienti in rapporto agli interessi della economia nazionale;
Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per i lavori pubblici e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
1. E' approvata l'allegata convenzione stipulata il 21 maggio 1932-X con la Societa' di navigazione «Lloyd Triestino» (Flotte riunite Lloyd Triestino, Marittima Italiana e Sitmar) sedente in Trieste, per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale, il Mar Nero, le Indie e l'Estremo Oriente per la durata di anni dieci a cominciare dal 1° gennaio 1932 e verso il contributo annuo di esercizio di L. 62.800.000.
Art. 2
1. Ferma restando la variazione autorizzata col secondo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 3 marzo 1932, n. 231, alla tabella annessa al R. decreto-legge 13 dicembre 1928, numero 3103, per l'esecuzione della convenzione di cui all'articolo precedente, e' altresi' autorizzata, in aumento alla spesa prevista dalla tabella suddetta, la spesa di L. 4.650.000 per l'esercizio 1931-32, di L. 6.300.000 per gli esercizi dal 1932-33 al 1934-35 incluso, di L. 7.900.000 per l'esercizio 1935-36, di L 36.150.000 per l'esercizio 1936-37, di L. 62.800.000 per gli esercizi dal 1937-38 al 1940-41 incluso, e di L. 31.400.000 per l'esercizio 1941-42.
Art. 3
1. Ferma restando la maggiore assegnazione disposta al capitolo 33 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario 1931-32 col primo comma del R. decreto-legge 3 marzo 1932, n. 231, e la equivalente diminuzione di stanziamento al capitolo 69 dello stesso esercizio, lo stanziamento del suddetto capitolo 33 per l'esercizio finanziario 1931-32 e' ulteriormente aumentato di L. 4.650.000, restando diminuito di L. 1.800.000 lo stanziamento del capitolo 69.
2. All'aumento di L. 9.300.000 dello stanziamento del corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero suddetto per l'esercizio finanziario 1932-33 ivi compresa la maggiore assegnazione di L. 3.000.000, disposta per tale esercizio col citato R. decreto-legge 3 marzo 1932, n. 231, provvedera' il Ministro per le finanze con suo decreto.
Art. 4
1. Il personale amministrativo, di mare (stato maggiore) e subalterno occorrente all'esercizio delle linee contemplate dalla convenzione allegata al presente decreto, sia all'inizio della convenzione medesima e sia per le ulteriori esigenze che si verificassero entro il successivo periodo di un anno, dovra' dal concessionario essere assunto esclusivamente fra gli impiegati amministrativi, di mare (stato maggiore) e subalterni facenti parte dei ruoli organici delle cessanti Societa' sovvenzionate: «Societa' italiana di servizi marittimi»,
«Marittima Italiana» e «Lloyd Triestino» con rapporto di impiego disciplinato dal regolamento organico approvato con decreto 1° maggio 11929 del Ministro per le comunicazioni. L'assunzione dovra' essere fatta nella medesima proporzione per ciascuna Societa' in relazione al numero degli impiegati sia amministrativi che di mare (stato maggiore) e subalterni inscritti nei ruoli organici stessi e presentemente in servizio presso le cessanti Societa', ma con facolta' di scelta nell'ambito dei singoli ruoli.
2. Nell'assegnazione del grado per il personale di cui nel precedente comma, sara', per quanto possibile, tenuto conto di quello precedentemente raggiunto.
3. Il personale assunto all'inizio dei servizi non avra' diritto, al momento del trasferimento, ad alcuna liquidazione per la cessazione dal servizio presso la Societa' da cui proviene, ma conservera' la propria anzianita' sia agli effetti della determinazione dell'indennita' in caso di successivo licenziamento che agli altri effetti che saranno previsti dal regolamento organico di cui all'art. 4 della convenzione di cui sopra.
4. Il personale della «Societa' italiana di servizi marittimi», della «Marittima Italiana» e del «Lloyd Triestino» che non accettasse il trasferimento al nuovo concessionario o che da questo non venisse assunto, ne' fosse tenuto ulteriormente in servizio dalla «Societa' italiana di servizi marittimi», sara' licenziato.
5. Agli impiegati della «Societa' italiana di servizi marittimi» e della «Marittima Italiana», i cui rapporti di impiego sono disciplinati dal regolamento organico approvato con decreto 1° maggio 1929 del Ministro per le comunicazioni, che venissero licenziati, saranno dovute dalle due Societa' rispettivamente le indennita' previste dall'art. 16, comma 17 del regolamento medesimo pel caso di cessazione del servizio marittimo sovvenzionato, migliorato pero' nella misura seguente:
- al doppio, e quindi tante mensilita' dell'ultimo stipendio (anziche' tante mezze mensilita') quanti sono gli anni di servizio prestati dal licenziato posteriormente al 1° luglio 1910, quale impiegato di Societa' di navigazione sovvenzionate dallo Stato;
- al triplo, e quindi tante mensilita' dell'ultimo stipendio (anziche' tanti terzi di mensilita') quanti sono gli anni di servizio prestati dalla data di assunzione pei licenziati che siano stati assunti in servizio posteriormente al P gennaio 1926.
6. Per gli impiegati del «Lloyd Triestino», i cui rapporti di impiego siano parimenti disciplinati dal regolamento organico approvato con decreto 1° maggio 1929 del Ministro per le comunicazioni, che venissero licenziati, l'indennita' di licenziamento dovuta dalla Societa' sara' determinata:
- pel servizio prestato anteriormente al 1° gennaio 1923, in base ai diritti allora spettanti al licenziato, con l'aggiunta di una mezza mensilita' dello stipendio percepito al 31 dicembre 1922, per ciascun anno di servizio prestato posteriormente al 1° luglio 1910 e sino al 31 dicembre 1922;
- pel servizio prestato posteriormente al 1° gennaio 1923, in base al disposto dell'art. 16, comma 17, del regolamento organico predetto, migliorate pero' le indennita' ivi previste nella seguente misura:
- al doppio, e quindi tante mensilita' dell'ultimo stipendio (anziche' tante mezze mensilita') quanti sono gli anni di servizio prestati posteriormente al 1° gennaio 1923;
- al triplo, e quindi tante mensilita' dell'ultimo stipendio (anziche' tanti terzi di mensilita') quanti sono gli anni di servizio prestati dalla data di assunzione, pei licenziati che siano stati assunti in servizio posteriormente al 1° gennaio 1926.
7. Agli impiegati i cui rapporti di impiego siano disciplinati da norme diverse dal regolamento organico approvato con decreto 1° maggio 1929 del Ministro per le comunicazioni, che venissero licenziati, saranno dovute le indennita' che possono loro competere pel servizio prestato in base alle condizioni stabilite nei rispettivi contratti di impiego per i casi di licenziamento.
8. E' data peraltro facolta' a tutto il personale licenziato di optare fra il trattamento previsto dal presente articolo e quello previsto dal R. decreto-legge 13 novembre 1924, numero 1825.
9. La risoluzione dei rapporti di impiego in base alle facolta' del presente articolo libera comunque le cessanti Societa' da qualunque ulteriore onere relativo alla previdenza del personale.
Art. 5
1. Qualora il personale inscritto noi ruoli organici della «Societa' italiana di servizi marittimi», della «Marittima Italiana» e del Lloyd Triestino» di cui al 1° comma dell'articolo precedente non fosse sufficiente alle esigenze dei servizi indicati nel comma medesimo, il concessionario, sia all'inizio dei servizi stessi che entro l'anno successivo, dovra' assumere personale non iscritto nei ruoli suddetti ma attualmente in servizio presso le Societa' medesime, salvo speciali e giustificate ragioni.
2. Il presente decreto sara' presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
3. Il Ministro per le comunicazioni e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a San Rossore, addi' 18 giugno 1932 - Anno X
VITTORIO EMANUELE
Mussolini- Ciano - Mosconi-
Di Crollalanza - Bottai.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 luglio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 322, foglio 57. - Mancini.