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Cambiale tratta garantita mediante cessione di credito derivante da forniture

Testo vigente

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di disciplinare la cessione della provvista nelle cambiali tratte;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze.
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

1. Nella cambiale tratta, che non debba essere presentata all'accettazione, e in ogni altra cambiale tratta per l'eventualita' che non venga accettata, il traente puo', nei limiti dell'importo della cambiale, cedere mediante clausola inserita nel contesto del titolo il credito derivante da fornitura di merci che egli ha verso il trattario. La clausola deve contenere, a pena di nullita', la data e il numero della fattura relativa alla fornitura di merci.

2. Nel caso di cambiale emessa all'ordine dello stesso traente la clausola di cessione puo' essere inserita nella prima girata.

3. La cessione non puo' dal traente essere fatta se non a favore di una banca o di un banchiere, ma giova a tutti i successivi giratari.

Art. 2

1. La cessione acquista efficacia di fronte ai terzi con la notificazione fattane al trattario, anche a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno; la notificazione deve contenere le indicazioni esatte per identificare la cambiale.

2. Equivale a notificazione la presentazione della cambiale fatta personalmente al trattario e risultante dal protesto per mancata accettazione.

Art. 3

1. Il trattario dopo la notificazione della cessione non puo' pagare che al possessore della cambiale.

2. Questi non puo' far valere contro il trattario i diritti derivantigli dalla cessione se non abbia elevato contro di lui protesto per mancato pagamento e non siano trascorsi cinque giorni dalla notificazione al traente del precetto mobiliare o immobiliare o della citazione, ovvero dalla domanda di ammissione del credito cambiario al passivo del fallimento del traente ove tale fallimento sia stato dichiarato.

3. L'esperimento dell'azione contro il trattario non impedisce il contemporaneo esercizio dell'azione cambiaria contro il traente e contro gli altri obbligati.

4. L'osservanza da parte del possessore della cambiale delle disposizioni contenute nel primo capoverso e' necessaria per .far valere nel concordato preventivo e nel fallimento del trattario i diritti derivanti dalla cessione.

Art. 4

1. Chiunque fa cessione di credito a norma dell'art. 1 conoscendo che al momento della cessione il credito ceduto non esiste in tutto o in parte, e' punito con la multa da L. 500 a L. 5000, e, nei casi piu' gravi, anche con la reclusione fino e sei mesi, salvo che il fatto costituisca reato punibile con pena maggiore.

Art. 6

1. Il presente decreto sara' presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed il Ministro proponente e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addi' 21 settembre 1933 - Anno XI
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - De Francisci - Jung
Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 339, foglio 100. - Mancini.