Costituzione del comune di Guidonia Montecelio, in provincia di Roma
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di provvedere alla costituzione, in provincia di Roma, di un nuovo comune con denominazione Guidonia Montecelio;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri per le finanze, per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
1. E' costituito, in provincia di Roma, il comune di Guidonia Montecelio, con sede municipale in Guidonia, la cui circoscrizione comprende le parti dei territori del Governatorato di Roma e dei comuni di Montecelio, Sant'Angelo Romano e Tivoli, delimitate in conformita' dell'acclusa pianta planimetrica, che, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, fara' parte integrante del presente decreto.
2. La parte del territorio del comune di Montecelio non compresa entro i confini del nuovo Comune e' aggregata a quello di Sant'Angelo Romano.
Art. 2
1. I beni patrimoniali, le altre attivita' e le passivita' del comune di Montecelio passano al comune di Guidonia Montecelio.
2. Sono inoltre trasferiti, senza compenso, in proprieta' al Comune medesimo, in quanto situati entro la sua circoscrizione, i terreni appartenenti al comune di Tivoli nelle localita' Vazzoli e Valle Stregava.
3. Non si fara' luogo ad altri trasferimenti di patrimonio ed a conguagli di attivita' e passivita' fra il comune di Guidonia Montecelio e gli Enti le cui circoscrizioni vengono modificate col presente decreto.
Art. 3
1. Il comune di Guidonia Montecelio e' autorizzato ad adottare un piano regolatore edilizio e di ampliamento da approvarsi con le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sentito il Ministero dell'aeronautica per la tutela delle servitu' aeronautiche.
2. Detto piano dovra' comprendere altresi' le norme particolari di regolamento edilizio per la sua esecuzione.
Art. 4
1. Il Ministero dell'aeronautica e' autorizzato a provvedere, con le norme della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e sino all'importo massimo di L. 200.000, alla espropriazione delle aree occorrenti per le opere pubbliche e per le costruzioni di uso privato da farsi dall'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma nel comune di Guidonia Montecelio.
2. Il pagamento delle indennita' di esproprio resta a carico dell'Istituto predetto.
Art. 5
1. E' autorizzata la concessione di contributi da parte dello Stato a favore dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma sino all'importo di lire 9.400.000 per l'esecuzione delle opere edilizie, stradali ed altre determinate da esigenze o carattere pubblico in Guidonia comprese nell'elenco allegato al presente decreto, vidimato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.
2. La spesa fa carico per L. 5.000.000 al Ministero dell'aeronautica, che, a tale fine, corrispondera' all'Istituto predetto, in aggiunta alla somma di un milione gia' versata nell'esercizio 1935-36, altre quattro quote annue di L. 1.000.000 ciascuna negli esercizi dal 1937-38 al 1940-41.
3. Le rimanenti L. 4.400.000 saranno stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, con imputazione all'esercizio 1937-38 per L. 3.000.000 e all'esercizio 1938-39 per L.
1.400.000.
Art. 6
1. In relazione all'assunzione da parte dello Stato della spesa per la costruzione della chiesa e della casa parrocchiale di Guidonia, compresa per L. 1.400.000 nella somma posta a carico del Ministero dell'interno con il precedente art. 5, la quota parte degli avanzi del Fondo per il culto da devolversi allo Stato ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1203, e' elevata alla meta' per gli esercizi dal 1939-40 al 1941-42.
Art. 7
1. Le opere eseguite con i fondi concessi ai sensi del precedente art. 5 per servizi pubblici del comune di Guidonia Montecelio sono trasferite gratuitamente al Comune medesimo col vincolo della destinazione perpetua ad uso di pubblica utilita'.
2. Con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'aeronautica, saranno fissate le norme per il trasferimento delle opere eseguite con i fondi, concessi ai sensi dello stesso art. 5 e destinate ad Enti diversi dal Comune.
3. Le cessioni previste nel presente articolo si intendono comprensive delle relative aree.
Art. 8
1. Il limite dei mutui che la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere, a norma del R. decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1527, convertito, con modificazioni, nella legge 4 gennaio 1937-XV, n. 19, all'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma per la costruzione di case a Guidonia e' elevato a L. 15.885.000.
2. La regolare corresponsione delle annualita' di ammortamento dovra' essere assicurata per intero da contributi a debito del bilancio dello Stato a disposizione dell'Istituto stesso. Le somministrazioni dei mutui verranno effettuate in base a richieste dell'Istituto per le case popolari di Roma, vistate dal Ministero dei lavori pubblici.
Art. 9
1. Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a corrispondere il contributo annuo costante del 3% sul mutuo di lire 15.885.000 da concedersi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del precedente articolo.
2. A tale effetto il limite di impegno per le annualita' stabilite con l'art. 5 della legge 29 aprile 1937-XV, n. 787, e' aumentato di L.
100.000.
3. L'assegnazione al personale dell'Aeronautica degli appartamenti da costruirsi dall'Istituto fascista autonomo per le case popolari per la provincia di Roma con il fondo di lire 15.885.000 e la determinazione delle relative pigioni saranno regolate con apposita convenzione da stipularsi fra l'Istituto ed i Ministri per l'aeronautica e per le finanze.
4. A tal fine verra' corrisposto all'Istituto medesimo, dal Ministero dell'aeronautica, a carico delle proprie assegnazioni di bilancio, un contributo di L. 100.000 annue per la durata di 50 anni.
Art. 10
1. Con decreti del Ministro per le finanze sara' provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
Art. 11
1. Resta ferma l'applicazione delle speciali disposizioni in vigore alla data della pubblicazione del presente decreto, relative alla bonifica ed alla colonizzazione agraria dei terreni compresi nella circoscrizione del comune di Guidonia Montecelio.
2. Il presente decreto entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sara' presentato al Parlamento per la conversione in legge.
3. Il Capo del Governo, Ministro per l'interno, proponente, e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addi' 21 ottobre 1937 - Anno XV
VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI - DI REVEL - COBOLLI-GIGLI - ROSSONI.
Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 ottobre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 390, foglio 148. - MANCINI.