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Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano

Testo vigente

Titolo I. Dell'accertamento dei fabbricati della valutazione della relativa rendita catastale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Vista la legge 26 gennaio 1865, n. 2136, per l'unificazione dell'imposta sui fabbricati e sue modificazioni;
Visto il R. decreto 5 giugno 1871, n. 267, per la formazione del catasto dei fabbricati;
Visto il R. decreto 24 agosto 1877, n. 4024, che disciplina l'imposta sui fabbricati e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 17 settembre 1931-IX, n. 1608, che approva il testo delle disposizioni riguardanti le dichiarazioni dei redditi e le sanzioni in materia di imposte dirette;
Vista la legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1231, recante modificazioni alle leggi sulle imposte dirette;
Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016 sulla riforma degli ordinamenti tributari;
Visto il R. decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2332, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1109, che modifico' la composizione delle Commissioni censuarie comunali e provinciali;
Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1507, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 6, che modifico' la composizione della Commissione censuaria centrale;
Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di procedere all'accertamento dei fabbricati urbani, alla rivalutazione del relativo reddito e alla formazione di un nuovo catasto urbano;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, che istituisce la Camera dei Fasci e delle Corporazioni;
Visto l'art. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla, proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

1. E' disposta in tutto il Regno l'esecuzione a cura dello Stato dell'accertamento generale dei fabbricati e delle altre costruzioni stabili non censite al Catasto rustico, allo scopo di:

  1. 1) accertare le proprieta' immobiliari urbane e determinarne la rendita;

  2. 2) costituire un catasto generale dei fabbricati e degli altri immobili urbani che si denomina nuovo Catasto edilizio urbano.

Art. 2

1. Alle operazioni di cui al precedente art. 1 provvede l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 3

1. L'accertamento generale degli immobili urbani e' fatto per unita' immobiliare in base a dichiarazione scritta presentata:

  1. a) dal proprietario o, se questi e' minore o incapace, da chi ne ha la legale rappresentanza;

  2. b) per gli enti morali, dal legale rappresentante;

  3. c) per le societa' commerciali, legalmente costituite, da chi, a termini dello statuto o dell'atto costitutivo, ha la firma sociale;

  4. d) per le societa' estere, da chi le rappresenta nel Regno.

2. Per le associazioni, per i condomini e per le societa' e le ditte, diverse da quelle indicate nel precedente comma, anche se esistenti soltanto di fatto, e' obbligato alla dichiarazione l'associato, il condomino o il socio o il componente la ditta, che sia amministratore anche di fatto. Se l'amministratore manca, sono obbligati alla dichiarazione tutti coloro che fanno parte dell'associazione, del condominio, della societa' o della ditta, ciascuno per la propria quota.

3. Nei casi indicati nelle lettere b), c) e d) del primo comma, e nel secondo comma del presente articolo, quando gli obbligati alla denuncia sono piu' di uno, la dichiarazione deve essere fatta da ciascuno degli obbligati, ma la dichiarazione di uno di essi esonera gli altri.

Art. 4

1. Si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituite, diversi dai fabbricati rurali.

2. Sono considerati come costruzioni stabili anche gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo.67

Art. 5

1. Si considera unita' immobiliare urbana ogni parte di immobile che, nello stato in cui si trova, e' di per se stessa utile ed atta a, produrre un reddito proprio.

Art. 6

1. La dichiarazione di cui al precedente art. 3 deve essere redatta, per ciascuna unita' immobiliare, su apposita scheda fornita dalla Amministrazione dello Stato e presentata al podesta' del Comune ove l'unita' immobiliare e' situata, entro il giorno che sara', stabilito con decreto del Ministro per le finanze.

2. La dichiarazione va estesa alle aree e ai suoli che formano parte integrante di una o piu' unita' immobiliari, o concorrono a determinarne l'uso e la rendita.

3. Non sono soggetti a dichiarazione:

  1. a) i fabbricati rurali gia' censiti nel catasto terreni;

  2. b) i fabbricati costituenti le fortificazioni e loro dipendenze:

  3. c) i fabbricati destinati all'esercizio dei culti;

  4. d) i cimiteri con le loro dipendenze;

  5. e) i fabbricati di proprieta' della Santa Sede di cui agli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense 11 febbraio 1929.

Art. 7

1. Oltre alla dichiarazione di cui ai precedenti articoli 3 e 6, le persone ed enti di cui all'art. 3 devono presentare al podesta' del Comune ove gli immobili sono situati, entro il giorno che sara' fissato con decreto del Ministro delle finanze, una planimetria di detti immobili in scala non inferiore a 1:200, dalla quale si rilevi anche la ubicazione di ciascuna unita' immobiliare rispetto alle proprieta' confinanti e alle strade pubbliche e private.

2. Con disposizione del regolamento previsto dall'art. 32 del presente decreto, saranno stabilite le esenzioni dall'obbligo di cui al comma precedente per le unita' immobiliari di minor reddito, da determinarsi secondo la categoria, la classe e la ubicazione degli immobili.

3. Detta planimetria e' esente da tassa di bollo.

Art. 8

1. Per la determinazione della rendita, le unita' immobiliari di gruppi di comuni, comune o porzione di comune, sono distinte, a seconda delle loro condizioni estrinseche ed intrinseche, in categorie e ciascuna categoria in classi.

2. Per ciascuna categoria e classe e' determinata la relativa tariffa, la quale esprime in moneta legale la rendita catastale con riferimento agli elementi di valutazione che saranno definiti dal regolamento.

3. COMMA NON PIU' PREVISTO DALLA L. 11 AGOSTO 1939, N. 1249.

Art. 9

1. La rendita catastale e' le rendita lorda media ordinaria ritraibile previa detrazione delle spese di riparazione, manutenzione e di ogni altra spesa o perdita eventuale. Nessuna detrazione avra' luogo per decimi, cannoni, livelli, debiti e pesi ipotecari e censuari, nonche' per imposte, sovraimposte e contributi di ogni specie

2. La detrazione delle spese e perdite eventuali viene stabilita con una percentuale per ogni classe di ciascuna categoria.

3. Per la formazione del catasto si fara' riferimento, per quanto riguarda gli elementi economici da assumera' per la determinazione delle tariffe, a quelli ordinari del triennio 1937-1939.

Art. 10

1. La rendita catastale delle unita' immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati di cui all'art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, costruiti per le speciali esigenze di una attivita' industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni, e' determinata con stima diretta per ogni singola unita'.

2. Egualmente si procede per la determinazione della rendita catastale delle unita' immobiliari che non sono raggruppabili in categorie e classi, per la singolarita' delle loro caratteristiche.

Art. 11

1. Per ciascun gruppo di comuni, comune o porzione di comune, la determinazione delle singole categorie e classi e della relativa tariffa e' eseguita a cura degli uffici tecnici erariali competenti per territorio, di concerto con le commissioni censuarie provinciali, sentito il parere delle commissioni censuarie distrettuali interessate.

2. Contro le decisioni delle commissioni censuarie provinciali l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali puo' ricorrere alla Commissione censuaria centrale.