Relativo alla fabbricazione delle monete d'oro e d'argento in tutte le Zecche dello Stato
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE II
Per grazia di Dio e per Volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. 23 della Legge 13 novembre 1859, num. 3747;
Visto il R. Decreto 2 maggio 1861, num. 16;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio,
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:
Art. 1
1. La fabbricazione delle monete d'oro e d'argento sara' eseguita in tutte le zecche dello Stato col sistema d'appalto a seguito di pubblico concorso.
Art. 2
1. Il predetto nostro Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio e' autorizzato alla compilazione del relativo Quaderno d'oneri.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Torino, addi' 20 ottobre 1861.
VITTORIO EMANUELE.
F. Cordova.