diritto.io

Che riordina l'amministrazione dell'Istituto della Santa Casa di Loreto

Testo vigente

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sula proposizione del Nostro Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, il quale, previi accordi col Nostro Ministro dell'Interno, Ci rappresento' la necessita' di provvedere al governo del Pio Istituto della Santa Casa di Loreto;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1

1. Il Pio Istituto della Santa Casa di Loreto e' posto sotto la speciale Nostra protezione ed e' soggetto alla immediata vigilanza del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti.

Art. 2

1. Il governo n'e' affidato ad un Amministratore nominato da Noi e coadiuvato da un Consiglio d'amministrazione.

2. Lo Amministratore godra' dello stipendio stabilito con altro Nostro apposito Decreto.

Art. 3

1. Compongono, per diritto, il Consiglio d'amministrazione il Sindaco della citta' di Loreto ed un Consigliere di Prefettura designato ogni anno dal Prefetto della Provincia.

2. Due altri Membri del Consiglio saranno nominati da Noi e scelti, l'uno fra gl'iscritti nelle liste elettorali comunali di Loreto, l'altro fra gli ecclesiastici addetti al servizio della Basilica Lauretana.

3. Essi dureranno in carica due anni, scadendone in ciascun anno uno per anzianita'. La sorte decidera' nel primo anno quale dei due debba cessare.

Art. 4

1. Non potranno assumere l'ufficio d'Amministratore o di Consigliere d'amministrazione e ne decadranno quando cio' fosse avvenuto, coloro i quali non abbiano reso il conto d'una precedente amministrazione od abbiano lite vertente collo Istituto.

2. Gli ascendenti e discendenti, i fratelli, il suocero ed il genero non possono essere contemporaneamente Membri dell'Amministrazione.

Art. 5

1. Oltre il Segretario ed un Tesoriere particolare, che saranno nominati dal Nostro Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti colle competenze stabilite nel Decreto accennato all'art. 2 e cogli obblighi loro prefissi dal regolamento che terra' dietro al presente Ordinamento Organico, il Pio Istituto avra' ancora un numero adeguato di ufficiali per compiere i diversi servizi che ne dipendono ed attendere al corso regolare della amministrazione relativa.

2. Il numero di questi ufficiali, le diverse loro attribuzioni e gli stipendi saranno successivamente determinati nel modo prescritto al titolo delle Disposizioni transitorie.

Art. 6

1. Appartiene allo Amministratore il dirigere tutti gli affari dello Istituto, in dipendenza degli ordini ed istruzioni superiori.

2. Egli rappresenta l'Istituto in giudizio ed il Consiglio nelle funzioni solenni;

3. Presiede e convoca il Consiglio nei modi stabiliti dal regolamento e ne eseguisce le deliberazioni: distribuisce gli affari fra i Membri che lo compongono e gli denuncia tutte le entrate, non comprese nel bilancio, che si verificassero entro l'anno;

4. Prepara il bilancio presuntivo dell'Amministrazione che, deliberato dal Consiglio prima dello scadere del mese d'agosto che ne precede lo esercizio, dovra', entro la prima quindicina di settembre, essere trasmesso alla approvazione del Nostro Ministro dei Culti coi recapiti giustificativi della relativa deliberazione;

5. Cura del pari la presentazione al Consiglio e successivamente, dopo le occorrenti deliberazioni, al Ministro predetto, del conto consuntivo, che dovra' formarsi ogni anno, delle rendite e delle spese, non appena chiuso lo esercizio finanziario;

6. Amministra i beni del Santuario, assiste agli incanti e stipula i contratti occorrenti nello interesse del medesimo;

7. Spedisce i mandati entro i limiti del bilancio, potendo tuttavia ordinare opere parziali attorno a' fabbricati civili e rustici insino alla somma di L. 300 caduna, quando le opere complessive non eccedano la spesa di L. 1200;

8. Fa gli atti conservatorii dei diritti dell'Instituto: in caso d'urgenza supplisce al Consiglio negli atti che sonogli riservati, salvo ad ottenerne l'approvazione nella prima adunanza che si terra';

9. Cura le regolari verificazioni di cassa del Tesoriere: veglia al regolare andamento dei molteplici servizi dipendenti dallo Instituto e provvede a che da ognuno degli impiegati, che sono posti sotto la vigilanza di lui, si adempia al proprio compito;

10. Ha rappresentanza nel palazzo del Re: esercita gli atti di cortesia verso gli accorrenti al Santuario: sovrintende affinche' nel recinto di esso le leggi e la morale siano rispettate, ed osservati l'ordine, la tranquillita' ed il decoro;

11. Cura il mantenimento e la conservazione della Basilica, amministra le elemosine e generalmente tutti i fondi applicati all'esercizio del culto;

12. Veglia sovra la esecuzione di tutti i legati, impedendo che essi vengano distratti ad altri usi;

13. Assicura l'esercizio e la dignita' del culto nella Basilica, sia regolando le spese che sono necessarie, sia procacciando i mezzi acconci all'uopo;

14. Rende annualmente al Consiglio il conto economico e morale di sua gestione: e tanto allora, quanto in ogni altra circostanza, in cui si sottopongano ad esame atti di sua amministrazione, non ha diritto di voto e debbe lasciare la presidenza al Consigliere di Prefettura, che sara', in caso di assenza, surrogato dal piu' anziano fra i componenti il Consiglio;

15. Espone le condizioni ed i bisogni dello Istituto e sottopone al Consiglio stesso le proposte e le migliorie che crede convenienti.

Art. 7

1. Il Consiglio d'amministrazione delibera il bilancio attivo e passivo dell'Istituto: esamina il conto di gestione dell'anno precedente in seguito al rapporto dell'Amministratore e delibera sulla sua approvazione;

2. Delibera inoltre ed approva:

3. 1.° Le azioni da intentare o sostenere in giudizio in qualunque grado e le transazioni relative;

4. 2.° Le vendite, le compere e le permute di beni stabili, i contratti portanti ipoteca, servitu' o costituzione di rendita fondiaria, le transazioni sui diritti di proprieta' e servitu', e le delimitazioni dei beni dello Istituto;

5. 3.° I mutui, attivi e passivi, le cessioni di crediti, gli acquisti e le alienazioni di effetti pubblici o di valori industriali, i riscatti di rendite o di censi attivi prima delle scadenze dei termini, gli affrancamenti di rendite o di censi passivi;

6. 4.° I contratti di locazione e conduzione;

7. 5.° I sussidi per spese utili al Comune e per soccorrere ai bisogni dell'istruzione e di altri pubblici stabilimenti;

8. 6.° Lo storno di fondi da una ad altra categoria od articolo e l'applicazione dei residui attivi;

9. 7.° L'accettazione di lasciti o doni, subordinatamente alle disposizioni della legge 5 giugno 1850, pubblicata nelle Marche con Decreto del 7 novembre 1860.

Art. 8

1. Pero' quando le transazioni da convenirsi, i contratti contemplati nei §§ 2 e 3 da stipularsi, i sussidi da concedersi, lo storno di fondi o la applicazione di residui attivi riguardassero un complessivo valore eccedente le L. 4,000, dovra' la relativa motivata deliberazione del Consiglio ottenere l'approvazione del Nostro Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti.

Art. 9

1. Il Consiglio dovra' regolarmente adunarsi una volta ogni due mesi.

2. Potra' inoltre essere convocato straordinariamente dallo Amministratore, anche sopra richiesta data per iscritto da due fra i Consiglieri, ogni qualvolta occorrano gravi ed urgenti deliberazioni.

Art. 10

1. I beni stabili debbono per regola generale ed a seconda della opportunita' concedersi in affitto merce' un annuo e determinato corrispettivo in denaro.

Art. 11

1. Le alienazioni, locazioni, appalti di cose ed opere, il valore giustificato delle quali oltrepassi complessivamente le L. 500, si faranno all'asta pubblica, colle forme stabilite per lo appalto delle opere dello Stato.

2. Il Ministro dei Culti pero', sopra speciale rappresentanza onde ne venga dimostrata la convenienza, potra' concedere che tali contratti seguano a licitazione o trattativa privata.