Che autorizza i Comuni di Selargius e Domusnovas a riscuotere i diritti di gabella; e quelli di Ailoche, Macello, Gergei, Ussassai, Norghiddo e Strambinello a provvedere, mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette, al pagamento del loro canone gabellario
Testo vigente
Art. 1
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56