Col quale sono autorizzati varii Comuni della Provincia di Porto Maurizio ad assumere una nuova denominazione
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposizione del Nostro Ministro dell'Interno;
Visti i ricorsi presentati dagli infrascritti Comuni della Provincia di Porto Maurizio;
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:
Art. unico
1. Sono autorizzati:
2. 1.° Il Comune di Aquila (Porto Maurizio) ad assumere la denominazione di Aquila di Arroscia, in conformita' della deliberazione di quel Consiglio comunale dei 7 settembre scorso.
3. 2.° Il Comune di Borghetto (idem) ad assumere la denominazione di Borghetto di Arroscia, in conformita' della deliberazione di quel Consiglio comunale de' 2 settembre ultimo.
4. 3.° Il Comune di Valloria (idem) ad assumere la denominazione di Valloria Marittima, in conformita' della deliberazione di quel Consiglio comunale dei 28 settembre p. p.
5. 4.° Il Comune di Pieve (citta') (idem) ad assumere la denominazione di Pieve di Teco, in conformita' della deliberazione di quel Consiglio comunale delli 8 ottobre corrente.
6. 5.° Il Comune di Castelvecchio (idem) ad assumere la denominazione di Castelvecchio di Santa Maria Maggiore, in conformita' della deliberazione di quel Consiglio comunale de' 28 p.
p. settembre.
7. 6.° Il Comune di Castelfranco (idem) ad assumere la denominazione di Castel Vittorio, in conformita' della deliberazione di quel Consiglio comunale delli 8 p. p. agosto.
8. 7.° Il Comune di Cosio (idem) ad assumere la denominazione di Cosio di Arroscia, in conformita' della deliberazione di quel Consiglio comunale delli 8 p. p. settembre.
9. 8.° Il Comune di Costa (idem) ad assumere la denominazione di Costa di Oneglia, in conformita' della deliberazione di quel Consiglio comunale delli 4 p. p. settembre.
10. 9.° Il Comune di Montaldo (idem) ad assumere la denominazione di Montaldo-Ligure, in conformita' della deliberazione di quel Consiglio comunale dei 10 p. p. agosto.1
11. 10.° Il Comune di Sasso (idem) ad assumere la denominazione di Sasso di Bordighera, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale de' 14 agosto ultimo.
12. 11.° Il Comune di Penna (idem) ad assumere la denominazione di Piena, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale delli 12 p.
p. agosto.
13. 12.° Il Comune di Caramagna (idem) ad assumere la denominazione di Caramagna-Ligure, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale degli 11 settembre ultimo scorso.
14. 13.° Il Comune di Riva (idem) ad assumere la denominazione di Riva-Ligure, in conformita' della deliberazione di quel Consiglio comunale de' 14 agosto ultimo.
15. 14.° Il Comune di Rocchetta (idem) ad assumere la denominazione di Rocchetta Nervina, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale del 15 p. p. agosto.
16. 15.° Il Comune di S. Biagio (idem) ad assumere la denominazione di S. Biagio della Cima, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale de' 13 agosto ultimo scorso.
17. 16.° Il Comune di S. Lazzaro (idem) ad assumere la denominazione di S. Lazzaro Reale, in conformita' della deliberazione di quel Consiglio comunale del 15 p. p. agosto.
18. 17.° Il Comune di S. Lorenzo (idem) ad assumere la denominazione di S. Lorenzo al mare, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale del 15 p. p. agosto.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato in Torino addi' 26 ottobre 1862.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti addi' 8 novembre 1862
Reg.° 21 Atti del Governo a c. 73. Wehrlin.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli U. Rattazzi.
U. Rattazzi.