che autorizza l'inscrizione nel Gran Libro del Debito pubblico di una rendila di L. 15 milioni per raggiungere introito dei 700 milioni stabilito colla legge 11 marzo 1863
Testo vigente
Art. 1
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
Art. 2
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212