Che stabilisce i nuovi confini della Citta' di Firenze e di alcuni Comuni finitimi
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto l'art. 1 della Legge 27 aprile 1865, n.° 2255, col quale venne approvata l'ampliazione del territorio della Citta' di Firenze secondo che fu stabilito d'accordo in via di massima tra i Comuni interessati, salvo le modifiche che, nel determinare sopra luogo la delimitazione, i Comuni stessi avessero credute necessarie;
Veduto l'art. 3 della citata Legge, col quale e' data facolta' al Governo del Re di comporre le parti residue di detti Comuni, secondo il voto espresso dal Consiglio compartimentale di Firenze nella sua adunanza del 20 febbraio 1865;
Veduto il voto medesimo;
Veduti i concordati stipulati tra i legittimi rappresentanti dei Comuni di Firenze, Bagno a Ripoli, Galluzzo, Legnaia, Fiesole, Pellegrino da Careggi, Rovezzano li 3 e 5 luglio corrente, coi quali si convenne di stabilire i nuovi confini territoriali in base al progetto compilato dagli Ingegneri Petrini, Possenti, Biscardi e Bracci il 29 maggio 1865;
Vedute le deliberazioni emesse dalle Rappresentanze comunali di Firenze, Bagno a Ripoli e Pellegrino da Careggi nelle loro sedute delli 6, 11 e 14 andante mese, colle quali hanno ratificato i detti concordati;
Ritenuto che gli altri Comuni non hanno emesso alcuna deliberazione dentro il termine prefisso, e percio' voglionsi ritenere come assenzienti;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
1. I nuovi confini territoriali della Citta' di Firenze sono quelli tracciati sul piano compilato dagli Ingegneri Petrini, Possenti, Biscardi e Bracci il 29 maggio 1865, il quale sara' vidimato d'ordine Nostro dal Ministro dell'Interno ed unito al presente Decreto per farne parte integrante.
Art. 2
1. I Comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole e Galluzzo rimangono Comuni autonomi, e sono soppressi quelli di Legnaia, Pellegrino da Careggi e Rovezzano.
Art. 3
1. Le parti residue del Comune di Rovezzano, che non concorrono all'ampliazione del territorio della Citta' di Firenze, sono aggregate al Comune di Fiesole.
Art. 4
1. Sono parimente aggregate al Comune di Fiesole le residue parti del Comune di Pellegrino da Careggi non state unite a Firenze, tranne la porzione meridionale, che e' invece aggregata al Comune di Sesto, nel cui territorio s'insinua, come appare dal pure unito piano sottoscritto dalli Sindaci dei Comuni di Sesto e Fiesole, il quale sara' vidimato d'ordine Nostro dal Ministro dell'Interno.
Art. 5
Art. 6
1. Saranno introdotte nelle mappe e nei registri catastali dei Comuni di Fiesole, Sesto, Casellina e Torri e S. Casciano le modificazioni necessarie in dipendenza del disposto dai precedenti articoli 3 e 4.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Firenze addi' 26 luglio 1865.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti addi' 29 luglio 1865
Reg.° 33 Atti del Governo a c. 112. Ayres.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Vacca.
G. Lanza.