che vieta l'ammessione alle Scuole di applicazione per gl'Ingegneri, di coloro che non hanno compiuti gli studi e superati tutti gli esami del corso universitario che apre l'adito alle Scuole stesse
Testo vigente
Art. 1
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212