Che stabilisce che a lutto giugno 1866 le cedole del Consolidato 5 p. % al latore scadenti il 1° luglio successivo saranno ricevute come denaro contante in pagamento di imposte e di altri debiti verso lo Stato; e che il pagamento del semestre interessi delle rendite nominative sara' effettuato a cominciare dal 10 giugno 1866, dalle Casse del Debito Pubblico e dalle Tesorerie provinciali
Testo vigente
Art. 1
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
Art. 2
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
Art. 3
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212