Per la soppressione delle Corporazioni religiose
Testo vigente
EUGENIO
PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
LUOGOTENENTE GENERALE DI S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
Veduta la Legge del 28 giugno 1866, n° 2987, colla quale il Governo del Re ebbe facolta' di pubblicare ed eseguire come Legge le disposizioni gia' votate dalla Camera elettiva sulle Corporazioni religiose e sull'asse ecclesiastico;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, di concerto col Ministro delle Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
1. Non sono piu' riconosciuti nello Stato gli Ordini, le Corporazioni e le Congregazioni religiose regolari e secolari, ed i Conservatorii e Ritiri, i quali importino vita comune ed abbiano carattere ecclesiastico.
2. Le case e gli stabilimenti appartenenti agli Ordini, alle Corporazioni, alle Congregazioni ed ai Conservatorii e Ritiri anzidetti sono soppressi.
Art. 2
1. I membri degli Ordini, delle Corporazioni e Congregazioni religiose, Conservatorii e Ritiri godranno, dal giorno della pubblicazione della presente Legge, del pieno esercizio di tutti i diritti civili e politici.
Art. 3
1. Ai religiosi ed alle religiose, i quali prima del 18 gennaio 1864 avessero fatta nello Stato regolare professione di voti solenni e perpetui, e che, alla pubblicazione di questa Legge, appartengono a Case religiose esistenti nel Regno, e' concesso un annuo assegnamento:
1° Pei religiosi sacerdoti e per le religiose coriste di Ordini possidenti, di
lire 600, se nel giorno della pubblicazione della presente Legge hanno 60 anni compiti,
lire 480 se hanno da 40 a 60 anni,
lire 360, se hanno meno di 40 anni;2° Pei laici e converse di Ordini possidenti, di
lire 300 da 60 anni in su,
lire 240 da 40 ai 60 anni,
lire 200, se hanno meno di 40 anni;3° Pei religiosi sacerdoti e per le religiose coriste di Ordini mendicanti, di
lire 250;4° Pei laici e converse di Ordini mendicanti, di
lire 144 dall'eta' dei 60 anni in su,
lire 96 se hanno meno di 60 anni.
2. Ai religiosi e alle religiose, che prima del 18 gennaio 1864 avessero fatta nello Stato regolare professione di voti solenni e temporanei, e che sino alla pubblicazione di questa legge hanno continuato e continuano ad appartenere a Case religiose esistenti nel Regno, e' concesso l'annuo assegnamento attribuito ai laici e converse nei numeri 2 e 4 secondo la natura dell'Ordine.
3. Agli inservienti e alle inservienti addetti da un decennio ad un Convento esistente nel Regno sara' accordato per una sola volta un sussidio di lire 100; a quelli che vi sono addetti da un tempo minore, ma anteriormente al 18 gennaio 1864, un sussidio di lire 50.6
Art. 4
1. I religiosi degli Ordini possidenti che all'epoca dell'attuazione di questa Legge giustificassero di essere colpiti da grave ed insanabile infermita', che impedisca loro ogni occupazione, avranno diritto al massimo della pensione stabilita a seconda delle distinzioni fatte nei numeri 1 e 2 del precedente articolo.
2. Quelli degli Ordini mendicanti nelle stesse circostanze avranno diritto ad una pensione annua di lire 400.
Art. 5
1. Alle monache contemplate nell'articolo 3, le quali all'epoca della loro professione religiosa avessero portato una dote al Monastero, e' concesso di scegliere tra l'assegno anzidetto ed una pensione vitalizia regolata sul capitale pagato in ragione della loro eta' a norma della tabella A unita alla presente Legge e vista d'ordine Nostro dal Ministro Guardasigilli predetto.
2. Alle monache, che hanno fatto la loro regolare professione dopo il 18 gennaio 1864, sara' restituita la dote, quando sia stata incorporata nel patrimonio della Casa.6
Art. 6
1. Alle monache, che ne faranno espressa ed individuale domanda fra tre mesi dalla pubblicazione di questa Legge, e' fatta facolta' di continuare a vivere nella casa od in una parte della medesima che verra' loro assegnata dal Governo.2
2. Non di meno, quando siano ridotte al numero di sei, potranno venire concentrate in altra casa.
3. Potra' anche il Governo per esigenze di ordine o di servizio pubblico operare in ogni tempo con Decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato, il detto concentramento.
Art. 7
1. Le pensioni, di cui all'articolo 5, decorreranno dal giorno della presa di possesso dei chiostri, la quale non potra' essere ritardata oltre il 31 dicembre 1866.2
2. Qualora la rendita del fondo per il conto non fosse sufficiente a soddisfare immediatamente a tutti i pesi portati dai numeri 1 e 2 dell'articolo 28, l'amministrazione del fondo per il culto e' autorizzata, per la somma deficiente, a contrarre un prestito da rimborsarsi con gli avanzi che si verranno d'anno in anno verificando.
Art. 8
1. Qualora i membri delle corporazioni soppresse conseguano qualche ufficio che porti aggravio sul bilancio dei comuni, delle provincie, dello Stato o del fondo per il culto, o i religiosi ottengano un beneficio od un assegno per l'esercizio di culto, la pensione sara' diminuita, di una somma uguale alla meta' dell'assegnamento nuovo, durante l'ufficio.
Art. 9
1. Restano ferme le pensioni gia' definitivamente attribuite ai religiosi e alle religiose in esecuzione delle Leggi di soppressione emanate in alcune provincie del Regno: quelle non assegnate definitivamente saranno regolate dalle Leggi anteriori. Tuttavia i membri di Case religiose gia' soppresse, quando la loro pensione raggiunga il massimo stabilito da questa Legge, non avranno diritto agli aumenti concessi dalle Leggi anteriori, ogniqualvolta il caso che da' luogo all'aumento si verifichi sotto l'impero della Legge presente.
Art. 10
1. Le pensioni concesse da questa e dalle precedenti Leggi di soppressione non potranno essere riscosse da coloro che dimorano fuori il territorio dello Stato senza l'assentimento del Governo.
2. Le rate scadute durante la dimora all'estero si devolveranno al fondo per il culto.
Art. 11
1. Salve le eccezioni contenute nei seguenti articoli, tutti i beni di qualunque specie appartenenti alle Corporazioni soppresse dalla presente Legge e dalle precedenti, o ad alcun titolare delle medesime, sono devoluti al demanio dello Stato coll'obbligo d'inscrivere a favore del fondo per il culto, con effetto dal giorno della presa di possesso, una rendita 5 per cento eguale alla rendita accertata e sottoposta al pagamento della tassa di manomorta, fatta deduzione del 5 per cento per ispese d'amministrazione.
2. I beni immobili di qualsiasi altro ente morale ecclesiastico, eccettuati quelli appartenenti ai benefizi parrocchiali e alle chiese ricettizie, saranno pure convertiti per opera dello Stato, mediante iscrizione in favore degli enti morali, cui i beni appartengono, in una rendita 5 per cento, eguale alla rendita accertata e sottoposta come sopra al pagamento della tassa di manomorta.5
3. Se vi sieno beni, le cui rendite non sieno state denunziate e sieno sfuggite alla revisione degli agenti finanziari nell'applicazione della tassa di manomorta, ne sara' determinata la rendita con le norme stabilite dalla Legge del 21 aprile 1862, quanto ai beni degli enti non soppressi, e mediante stima quanto ai beni delle Corporazioni soppresse.
4. Gli oneri inerenti ai beni, che non importino condominio, s'intenderanno trasferiti coi diritti e privilegi loro competenti sulla rendita come sopra inscritta.
5. Con Legge speciale sara' provveduto al modo di alienazione dei beni trasferiti allo Stato per effetto della presente Legge.