Che stabilisce nelle Provincie finora soggette alla occupazione austriaca il corso legale delle monete decimali d'oro, gli scudi da cinque lire di conio nazionale, francese e belga, e le valute divisionarie di argento e di bronzo indicate nella legge 24 agosto 1862, n° 788
Testo vigente
Art. 1
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
Art. 2
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
Art. 3
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
Art. 4
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
Art. 5
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212