Col quale i Luogotenenti Generali che abbiano comandato in Capo le Armi di Artiglieria o del Genio durante una campagna in un Esercito combattente composto di piu' Corpi d'Armata possono aspirare al grado ed alla dignita' di Generale d'Armata
Testo vigente
Art. 1
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212